Dal 11 luglio 2026, le Pubbliche Amministrazioni devono mettere a disposizione i propri dati in forma aggregata e anonimizzata tramite la Piattaforma Nazionale Dati (PDND), secondo le regole fissate dal decreto della Presidenza del Consiglio del 15 maggio 2026. Per uno studio legale, questo significa poter accedere a basi dati pubbliche strutturate — appalti, procedimenti, patrimoni PA — utili sia in fase istruttoria che a supporto di ricorsi amministrativi. Chi assiste enti pubblici, invece, deve verificare subito gli obblighi di conformità che il decreto impone alle amministrazioni clienti.
Punti chiave
- Punto 1 — Il decreto PCM 15 maggio 2026 (GU n. 159/2026) definisce le regole per la condivisione di dati PA anonimizzati via PDND.
- Punto 2 — Gli studi che assistono PA devono verificare gli adempimenti tecnici e organizzativi imposti alle amministrazioni clienti entro i termini del decreto.
- Punto 3 — I dati aggregati accessibili tramite PDND diventano uno strumento istruttorio concreto in contenziosi amministrativi e appalti.
Gli studi che affiancano pubbliche amministrazioni o che gestiscono contenziosi contro di esse hanno ora uno strumento in più: dal 11 luglio 2026 i dati detenuti dalle PA — aggregati e anonimizzati — diventano accessibili attraverso l’Osservatorio strategico istituito sulla Piattaforma Nazionale Dati (PDND). Non è un aggiornamento tecnico di secondo piano: cambia la disponibilità di informazioni utilizzabili in fase istruttoria, in sede di accesso agli atti e a supporto di ricorsi al TAR.
Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale del 15 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, disciplina le modalità con cui le amministrazioni pubbliche rendono disponibili i propri dataset tramite la PDND, la piattaforma di interoperabilità già operativa ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il contesto normativo
La base giuridica della PDND è l’art. 50-ter del CAD (d.lgs. n. 82/2005), introdotto dall’art. 34 del d.l. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e progressivamente attuato con DPCM. Il decreto del 15 maggio 2026 rappresenta il provvedimento attuativo che estende l’obbligo di condivisione ai dati aggregati e anonimizzati, finora esclusi dai flussi obbligatori di interoperabilità. Rilevante anche il Regolamento UE 2022/868 (Data Governance Act), che impone agli Stati membri standard minimi di apertura per i dati del settore pubblico, e che il decreto recepisce indirettamente fissando criteri di anonimizzazione conformi alle linee guida EDPB.
Cosa cambia per lo studio
- Istruttoria nei ricorsi amministrativi: i dataset aggregati su appalti, concessioni e procedimenti autorizzativi saranno consultabili tramite PDND, riducendo la necessità di attivare formali richieste di accesso documentale ex art. 22 L. n. 241/1990 o accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013.
- Assistenza alle PA clienti: le amministrazioni sono tenute a classificare i propri dataset, definire le politiche di anonimizzazione e pubblicare i metadati sull’Osservatorio. Chi assiste enti locali o amministrazioni centrali deve mappare questi adempimenti e verificare la presenza di un responsabile interno designato.
- Contenzioso su accesso ai dati: l’istituzione dell’Osservatorio crea un nuovo livello di obblighi informativi per le PA. Il mancato popolamento della piattaforma nei termini previsti dal decreto potrà essere contestato in sede di ricorso per inadempimento, anche davanti al TAR competente.
- Privacy e trattamento dei dati: i dati restano aggregati e anonimizzati, ma lo studio che li utilizza in giudizio deve documentare la fonte e verificare che l’anonimizzazione rispetti il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), evitando rischi di re-identificazione indiretta nei casi con dataset di dimensioni ridotte.
- Appalti e analisi di mercato: i dati sulle procedure di affidamento resi disponibili tramite PDND potranno supportare analisi comparative in sede di offerta anomala o di verifica della congruità dei prezzi, con ricadute dirette sui ricorsi ex art. 97 d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Attenzione a
Non confondere accesso PDND con accesso documentale. I dati disponibili sull’Osservatorio sono aggregati e anonimizzati: non sostituiscono l’accesso ai documenti amministrativi individuali. Usarli come prova diretta in giudizio senza integrare con atti specifici espone al rischio di eccezione di genericità da parte della PA resistente.
Verificare i termini di adeguamento imposti alle PA. Il decreto fissa scadenze differenziate per tipologia di amministrazione. Un ente locale che non rispetta i termini di pubblicazione dei dataset commette un inadempimento censurabile, ma prima di procedere occorre leggere con attenzione l’allegato tecnico del decreto per identificare la scadenza applicabile alla specifica PA coinvolta.
Domande frequenti
Come si accede ai dati aggregati delle PA tramite PDND?
L’accesso avviene tramite la Piattaforma Nazionale Dati (PDND), gestita da AGID e PagoPA S.p.A., previa registrazione del soggetto richiedente. Per gli studi legali, l’accesso a fini istruttori richiede di censire i dataset pubblicati nell’Osservatorio strategico e di verificare i termini di utilizzo fissati dal decreto PCM 15 maggio 2026 per ciascuna categoria di dati.
I dati PDND anonimizzati sono utilizzabili come prova in un ricorso al TAR?
I dati aggregati e anonimizzati hanno valore indiziario e possono supportare l’argomentazione in ricorso, ma non sostituiscono documenti amministrativi individuali. Per utilizzarli efficacemente occorre affiancarli ad atti specifici ottenuti tramite accesso documentale ex L. n. 241/1990 o accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013, evitando eccezioni di genericità della prova.
Quali obblighi ha un ente locale dopo il decreto PDND del maggio 2026?
Il decreto PCM 15 maggio 2026 impone alle PA di classificare i propri dataset, applicare tecniche di anonimizzazione conformi alle linee guida EDPB e pubblicare i metadati sull’Osservatorio strategico entro le scadenze previste dall’allegato tecnico, differenziate per tipologia di amministrazione. L’inadempimento è contestabile in sede giurisdizionale amministrativa.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali