Il decreto sicurezza 2026 amplia i poteri di prefetti e questori in materia di DASPO urbano e introduce le cosiddette zone rosse nelle città. Chi assiste clienti colpiti da questi provvedimenti deve verificare subito i presupposti del provvedimento e i termini per l’impugnazione davanti al TAR. L’estensione delle misure di prevenzione atipiche aumenta il rischio di provvedimenti emessi con motivazione carente o applicati fuori dai presupposti di legge.
Punti chiave
- Punto 1 — Il DASPO urbano si applica ora a un numero più ampio di luoghi e situazioni rispetto alla disciplina previgente.
- Punto 2 — Le zone rosse attribuiscono al questore poteri di allontanamento senza necessità di flagranza di reato.
- Punto 3 — L’impugnazione del provvedimento del questore va proposta al TAR competente, con attenzione ai termini decadenziali.
Gli studi che seguono clienti in materia di diritto penale e di prevenzione devono aggiornarsi rapidamente: il cosiddetto decreto sicurezza 2026 ridisegna i poteri di prefetti e questori, amplia l’ambito del DASPO urbano e introduce le zone rosse nelle aree urbane sensibili. Provvedimenti già frequentemente contestati in sede giurisdizionale diventano più pervasivi, e il rischio di vizi formali o sostanziali aumenta di conseguenza.
Il decreto, la cui notizia è riportata da Diritto.it, prevede un’estensione significativa degli strumenti di prevenzione personale atipica, con nuove competenze attribuite alle autorità provinciali di pubblica sicurezza e l’introduzione di perimetri urbani a restrizione rafforzata.
Il contesto normativo
Il DASPO urbano trova la sua base nell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 (decreto Minniti), convertito con modificazioni dalla l. n. 48/2017, che già consentiva al questore di disporre l’allontanamento e il divieto di accesso a determinate aree urbane in presenza di condotte che turbano la sicurezza o il decoro. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 195/2019, ha delimitato i margini di legittimità di questi provvedimenti, richiamando la necessità di una motivazione specifica e proporzionata. Il nuovo decreto interviene su questa cornice, ampliando i presupposti applicativi e le categorie di luoghi interessati, con un impatto diretto sulle garanzie difensive del destinatario del provvedimento.
Cosa cambia per lo studio
- Il perimetro delle zone rosse consente al questore di emettere ordini di allontanamento anche in assenza di flagranza, sulla base di una valutazione prognostica di pericolosità: occorre verificare caso per caso se la motivazione del provvedimento rispetta il canone di proporzionalità richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
- L’impugnazione del DASPO urbano si propone davanti al TAR nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.): il rispetto di questo termine è perentorio e la sua scadenza preclude ogni tutela giurisdizionale ordinaria.
- I prefetti acquisiscono ulteriori poteri di coordinamento in materia di ordine pubblico urbano: i provvedimenti prefettizi, pur non avendo natura immediatamente lesiva come quelli del questore, possono costituire il presupposto per successive misure restrittive e vanno monitorati.
- Chi assiste persone già destinatarie di misure di prevenzione tipiche (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno) deve valutare se il cumulo con le nuove misure atipiche sia compatibile con il principio del ne bis in idem sostanziale, su cui la Corte EDU si è espressa con la sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014.
- La violazione del DASPO urbano integra un illecito penale ai sensi dell’art. 13-bis, comma 6, d.l. n. 14/2017: con l’ampliamento dell’ambito applicativo aumentano le situazioni in cui un cliente può incorrere in questa fattispecie senza piena consapevolezza del divieto.
Attenzione a
Il primo rischio concreto riguarda la genericità della motivazione dei provvedimenti. Questori e prefetti tendono a utilizzare formule standardizzate: un provvedimento motivato per relationem a rapporti di polizia non visionati dal destinatario è già stato annullato dal TAR Campania con sentenza n. 1876/2022. Verifica sempre che il cliente abbia avuto accesso agli atti su cui si fonda il provvedimento prima di valutare se impugnarlo o meno.
Il secondo rischio riguarda la richiesta di sospensiva. In sede di impugnazione al TAR, la concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. richiede la dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile: un DASPO che impedisce l’accesso al luogo di lavoro del cliente soddisfa agevolmente questo requisito, mentre uno che limita la frequentazione di aree di svago difficilmente lo integra. Costruisci il ricorso attorno all’impatto concreto sulla vita del cliente.
Domande frequenti
Come si impugna un DASPO urbano emesso dal questore?
Il DASPO urbano emesso dal questore si impugna davanti al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010. È possibile chiedere contestualmente la sospensiva monocratica ex art. 56 c.p.a. se il provvedimento causa un pregiudizio grave e irreparabile, ad esempio impedendo l’accesso al luogo di lavoro.
Cosa rischia chi viola il DASPO urbano nelle zone rosse?
La violazione del DASPO urbano integra un reato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 6, del d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017. Con il decreto sicurezza 2026 l’ambito applicativo si allarga, aumentando il rischio che il cliente violi il divieto senza rendersene pienamente conto, soprattutto nei nuovi perimetri delle zone rosse.
Il questore può allontanare una persona da una zona rossa senza che abbia commesso un reato?
Sì. La disciplina del DASPO urbano e, con il nuovo decreto, quella delle zone rosse consente provvedimenti di allontanamento sulla base di una valutazione prognostica di pericolosità, anche in assenza di flagranza di reato. La Corte Costituzionale con sentenza n. 195/2019 ha però imposto che la motivazione sia specifica e proporzionata: un provvedimento generico è impugnabile con buone chances di successo.
Fonte di riferimento: Diritto.it