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Danno erariale sanità e tetto massimo tra sentenze opposte


Chi assiste dirigenti o amministratori sanitari in giudizi contabili deve fare i conti con un contrasto giurisprudenziale aperto sulla applicabilità del tetto al danno erariale previsto per il settore sanitario. Alcune sezioni della Corte dei Conti applicano il limite, altre lo escludono, rendendo l’esito del giudizio imprevedibile in base alla sezione territoriale competente. In assenza di una pronuncia delle Sezioni Riunite che risolva il contrasto, la strategia difensiva deve anticipare entrambe le ipotesi.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Corte dei Conti è divisa sull’applicazione del tetto al danno erariale in sanità.
  • Punto 2 — Il contrasto riguarda dirigenti e amministratori sanitari esposti a responsabilità contabile.
  • Punto 3 — In assenza di giurisprudenza uniforme, la difesa deve essere strutturata su entrambe le tesi.

Chi difende un dirigente sanitario o un amministratore di azienda ospedaliera davanti alla Corte dei Conti non può più affidarsi a un orientamento consolidato sul tetto massimo del danno erariale. Il contrasto giurisprudenziale in atto rende l’entità della condanna dipendente, in parte, dalla sezione regionale che tratta il caso. Una variabile che incide direttamente sulla strategia di difesa e sulle valutazioni di rischio da comunicare al cliente.

La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali: sezioni diverse della Corte dei Conti hanno emesso sentenze opposte sull’applicabilità del limite al danno erariale nel settore sanitario, senza che le Sezioni Riunite abbiano ancora risolto il contrasto.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 23-quinquies del d.lgs. n. 118/2011 e le successive disposizioni in materia di responsabilità erariale dei dirigenti sanitari, integrate dalle norme sul cosiddetto “tetto” al danno nell’ambito della riforma della responsabilità contabile introdotta dalla l. n. 20/1994, come modificata. Il punto di frizione riguarda se il limite quantitativo al danno erariale — già oggetto di interventi correttivi con il d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, che ha esteso la limitazione della responsabilità alla sola colpa grave — si applichi integralmente anche alle aziende sanitarie e ospedaliere, che operano con risorse pubbliche ma con struttura privatistica. Alcune sezioni regionali richiamano la sent. Corte dei Conti, Sez. I Centrale d’Appello, per escludere l’operatività del tetto in ambito sanitario; altre lo applicano richiamando il principio generale della responsabilità contabile allargata agli enti del SSN.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di ogni udienza, verifica qual è l’orientamento della sezione regionale competente: il tetto al danno può dimezzare o azzerare la quota di condanna, e la giurisprudenza locale è oggi determinante.
  2. Nella memoria difensiva, articola in via subordinata sia la tesi favorevole all’applicazione del limite sia quella contraria, così da non precluderti argomenti in caso di rigetto della tesi principale.
  3. Valuta di sollevare formalmente la questione di massima davanti alla sezione, per sollecitare la rimessione alle Sezioni Riunite: è lo strumento che può portare a una risoluzione uniforme del contrasto ex art. 114 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).
  4. Aggiorna subito la valutazione del rischio comunicata al cliente: l’incertezza giurisprudenziale è essa stessa un dato rilevante ai fini della decisione se transigere o proseguire il giudizio.
  5. Controlla se il cliente ha stipulato polizze di responsabilità civile dirigenziale: molti contratti limitano la copertura ai danni entro il tetto legale, e se la sezione lo esclude l’esposizione residua ricade sul patrimonio personale.

Attenzione a

Il rischio principale è costruire la difesa intorno alla sola applicazione del tetto senza presidiare il merito della condotta contestata. Se la sezione competente appartiene all’orientamento che nega il limite, una difesa incentrata solo sul quantum lascia il cliente privo di tutela sull’an. Struttura sempre in parallelo la difesa nel merito e quella sul massimale.

Secondo rischio: confondere il regime post d.l. 76/2020 — che limita la responsabilità alla colpa grave per condotte successive all’entrata in vigore — con la questione del tetto al danno. Sono due piani distinti. Il fatto che il cliente risponda solo per colpa grave non implica automaticamente l’applicazione del tetto massimo, e viceversa. Tenerli separati in atti evita contestazioni processuali inutili.

Domande frequenti

Il tetto al danno erariale si applica ai dirigenti delle aziende sanitarie?

Non c’è una risposta uniforme. La Corte dei Conti è divisa: alcune sezioni regionali applicano il tetto previsto per la responsabilità contabile anche alle aziende del SSN, altre lo escludono in ragione della natura speciale del settore sanitario. Fino a una pronuncia delle Sezioni Riunite, l’esito dipende dalla sezione territorialmente competente.

Come difendersi in un giudizio contabile sanitario con giurisprudenza contraddittoria?

La strategia più solida prevede di articolare in via principale e subordinata sia la tesi sull’applicazione del tetto sia quella sul merito della condotta. Si può inoltre chiedere la rimessione alle Sezioni Riunite ex art. 114 d.lgs. 174/2016 per ottenere un orientamento uniforme, soprattutto se il contrasto è già documentato negli atti.

Il decreto semplificazioni 2020 ha cambiato la responsabilità erariale in sanità?

Il d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, ha limitato la responsabilità contabile alla sola colpa grave per tutte le condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, inclusi i dirigenti sanitari. Questo regime si sovrappone ma non risolve il contrasto sul tetto massimo del danno, che rimane una questione distinta e ancora aperta in giurisprudenza.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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