Danni da AI e responsabilità civile le nuove regole


Gli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 132/2025 introducono tre strumenti processuali nuovi per i giudizi sui danni causati da sistemi di intelligenza artificiale: ordine di esibizione dei dati tecnici, presunzione legale del nesso causale e azione diretta contro l’assicuratore del convenuto. Chi assiste danneggiati da AI può ora contare su meccanismi probatori alleggeriti rispetto al regime ordinario dell’art. 2043 c.c. Il punto critico resta la corretta qualificazione del sistema AI coinvolto, da cui dipende l’applicabilità delle presunzioni.

Punti chiave

  • Punto 1 — La l. 132/2025 delega il Governo ad attuare nuove regole sulla responsabilità civile da AI.
  • Punto 2 — Il giudice può ordinare l’esibizione dei dati tecnici del sistema AI su istanza del danneggiato.
  • Punto 3 — La presunzione del nesso causale opera a favore dell’attore se il convenuto non collabora alla discovery.

Chi gestisce un contenzioso per danni causati da sistemi di intelligenza artificiale ha ora nuovi strumenti processuali da conoscere e usare subito. Gli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 132/2025 modificano in modo sostanziale le regole probatorie nei giudizi civili contro sviluppatori e deployer di AI, riducendo il carico della prova a carico del danneggiato.

La notizia arriva da Agenda Digitale, che ha analizzato gli schemi di decreto in circolazione: tre misure principali — ordine di esibizione, presunzione del nesso causale e azione diretta contro l’assicurazione del convenuto — ridisegnano il processo civile in materia di AI liability.

Il contesto normativo

La legge n. 132/2025 delega il Governo ad attuare in Italia la direttiva europea sulla responsabilità da AI (AI Liability Directive), che affianca il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Il regime ordinario applicabile fino a oggi è quello dell’art. 2043 c.c., con onere della prova integralmente a carico dell’attore: danno, condotta, nesso causale. Provarli in un contesto tecnologico opaco — dove l’algoritmo è una black box — è stato finora un ostacolo quasi insuperabile.

Gli schemi di decreto intervengono proprio su questo punto, introducendo deroghe parziali al principio generale e allineandosi alla logica già adottata dall’art. 140-bis del Codice del Consumo per le azioni collettive, dove l’asimmetria informativa tra le parti giustifica strumenti di discovery rafforzata.

Cosa cambia per lo studio

  1. Ordine di esibizione dei dati tecnici. Il giudice può ordinare al convenuto di produrre documentazione tecnica sul sistema AI (log, parametri, dati di addestramento) su istanza motivata dell’attore. Lo strumento ricalca l’art. 210 c.p.c. ma con presupposti più accessibili nei giudizi AI.
  2. Presunzione del nesso causale. Se il convenuto non ottempera all’ordine di esibizione o non collabora alla discovery, scatta una presunzione legale relativa del nesso causale a favore del danneggiato. La presunzione è vincibile, ma inverte l’onere: tocca al convenuto dimostrare l’assenza di causalità.
  3. Azione diretta contro l’assicuratore. Sul modello dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005), il danneggiato può agire direttamente contro la compagnia che assicura la responsabilità civile del deployer o sviluppatore AI, senza dover attendere la condanna del responsabile principale.
  4. Qualificazione del sistema AI. Le presunzioni si applicano solo ai sistemi qualificati come AI ad alto rischio ai sensi dell’Allegato III dell’AI Act. Prima di impostare la strategia, verifica in quale categoria rientra il sistema coinvolto: questa classificazione determina quale regime probatorio si applica.
  5. Ambito soggettivo. Le nuove regole distinguono tra provider (sviluppatore del modello) e deployer (chi lo mette in esercizio). La scelta del convenuto — o la convenzione in litisconsorzio — incide sui meccanismi difensivi disponibili e sull’applicabilità delle presunzioni.

Attenzione a

Non confondere il regime della presunzione con la responsabilità oggettiva. La presunzione del nesso causale è relativa e si attiva solo in caso di mancata collaborazione alla discovery: non esonera l’attore dal provare il danno e la condotta. Chi imposta la causa come se operasse una responsabilità oggettiva tout court rischia di vedersi respingere le istanze istruttorie.

Attenzione ai decreti non ancora in vigore. A oggi circolano schemi di decreto, non testi definitivamente approvati. Usare queste norme come se fossero già operative — in particolare l’azione diretta contro l’assicuratore — espone il cliente a eccezioni preliminari difficili da superare. Monitora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di strutturare l’atto introduttivo su questi presupposti.

Domande frequenti

Come funziona la presunzione del nesso causale nei danni da AI secondo la legge 132/2025?

La presunzione del nesso causale è relativa e scatta quando il convenuto non ottempera all’ordine di esibizione dei dati tecnici disposto dal giudice. Non si tratta di responsabilità oggettiva: l’attore deve comunque provare il danno subito e la condotta del convenuto. Spetta poi al convenuto dimostrare l’assenza di causalità tra il sistema AI e il danno.

Si può agire direttamente contro l’assicurazione in caso di danni causati da intelligenza artificiale?

Sì, gli schemi di decreto attuativi della l. 132/2025 prevedono un’azione diretta contro l’assicuratore del deployer o sviluppatore AI, sul modello dell’art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni). Attenzione: i decreti non sono ancora in vigore; prima di strutturare l’atto su questo presupposto, verifica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove regole sulla responsabilità da AI si applicano a tutti i sistemi di intelligenza artificiale?

No. Le presunzioni processuali introdotte dagli schemi di decreto si applicano ai sistemi classificati come AI ad alto rischio ai sensi dell’Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Per i sistemi a rischio limitato o minimo resta applicabile il regime ordinario dell’art. 2043 c.c., con onere della prova integralmente a carico dell’attore.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale