Il confine tra diritto di cronaca e tutela della privacy nei procedimenti penali non è tracciato una volta per tutte: dipende dalla notorietà del soggetto, dalla fase del procedimento e dall’interesse pubblico concreto della notizia. Chi assiste clienti coinvolti in vicende giudiziarie mediatizzate deve conoscere i presupposti del legittimo trattamento dei dati ex art. 137 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) e i limiti posti dal Garante. Pubblicare atti, intercettazioni o generalità di indagati al di fuori di questi limiti espone il giornalista — e potenzialmente chi ha fornito i documenti — a responsabilità civile e sanzioni amministrative.
Punti chiave
- Il diritto di cronaca giudiziaria non giustifica la diffusione di dati personali oltre quanto necessario alla notizia.
- Il Garante Privacy può intervenire d’ufficio anche su comunicati stampa di studi legali o uffici giudiziari.
- La pubblicazione di intercettazioni riservate integra illecito penale ex art. 684 c.p. oltre alla violazione privacy.
Se il tuo studio segue clienti coinvolti in processi ad alta esposizione mediatica, il tema non è teorico: chiunque diffonda atti, generalità o dettagli del procedimento rischia contestazioni sotto il d.lgs. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La linea di demarcazione tra ciò che si può pubblicare e ciò che costituisce violazione dei dati personali si sposta a seconda della fase processuale, della qualità del soggetto coinvolto e della reale utilità pubblica dell’informazione.
Il tema è tornato al centro del dibattito con un’analisi pubblicata da Diritto.it, che ricostruisce lo stato attuale del bilanciamento tra libertà di stampa e protezione dei dati nei casi giudiziari, evidenziando le zone grigie più frequentate da giornalisti e operatori del diritto.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è l’art. 137 d.lgs. 196/2003, che prevede una deroga al regime ordinario del trattamento dei dati a favore dell’attività giornalistica, ma solo nei limiti dell’essenzialità dell’informazione rispetto ai fatti di interesse pubblico. Il Garante per la protezione dei dati personali ha specificato questi limiti nelle Linee guida per il trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (delibera del 29 novembre 2018). Sul versante penale, l’art. 684 c.p. punisce la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale coperti dal segreto istruttorio. La Cassazione Penale, con sentenza n. 5323/2020, ha ribadito che la pubblicazione integrale di intercettazioni — anche se già “trapelate” — non è scriminata dal diritto di cronaca quando riguarda soggetti estranei all’indagine. Sul piano civile, la Cass. Civ. n. 11864/2022 ha confermato che la verità del fatto pubblicato non basta a escludere l’illecito: occorre anche la continenza e l’interesse pubblico effettivo.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica sempre la fase del procedimento prima di rilasciare dichiarazioni o trasmettere atti ai media: ciò che è divulgabile dopo il rinvio a giudizio non lo è necessariamente durante le indagini preliminari.
- Se assisti l’indagato o l’imputato, puoi richiedere al Garante la rettifica o la cancellazione di notizie che trattano dati personali in modo non essenziale, anche prima che il procedimento si concluda.
- Nel caso in cui il tuo cliente sia la vittima, la pubblicazione di dati identificativi — soprattutto in reati sessuali — è vietata ex art. 734-bis c.p. e può fondare un’azione risarcitoria autonoma.
- Attenzione ai comunicati stampa che escono dall’ufficio stampa di enti pubblici o dagli stessi uffici giudiziari: anche questi sono soggetti al principio di minimizzazione del GDPR, e lo studio che li recepisce e li ridiffonde non è esente da responsabilità.
- Documenta sempre per iscritto le istruzioni date al cliente su cosa dichiarare o non dichiarare alla stampa: in caso di contenzioso successivo, quella documentazione vale come prova della diligenza professionale.
Attenzione a
Il rischio più sottovalutato è la ridiffusione passiva: uno studio che condivide sui propri canali social o nella newsletter articoli contenenti dati personali di terzi coinvolti in procedimenti diventa co-titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 GDPR, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità. Non basta linkare la fonte originale per andare esenti.
Un secondo errore frequente riguarda le opposizioni al sequestro di atti processuali richiesti dai giornalisti tramite accesso civico: molti avvocati non presentano tempestiva opposizione ex art. 5-bis d.lgs. 33/2013, perdendo la possibilità di bloccare la diffusione di documenti sensibili prima che il danno si produca. I termini sono stringenti — di norma 10 giorni dalla comunicazione dell’istanza all’interessato — e il silenzio equivale ad acquiescenza.
Domande frequenti
Un giornalista può pubblicare il nome di un indagato non ancora rinviato a giudizio?
Sì, ma solo se ricorrono i tre presupposti classici del diritto di cronaca: verità del fatto, interesse pubblico e continenza espressiva. Durante le indagini preliminari il rischio è maggiore perché gli atti sono coperti da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. La pubblicazione del solo nome, senza dettagli riservati, è generalmente tollerata per soggetti con ruoli pubblici, ma rimane illecita per privati cittadini salvo fatti di rilevante interesse collettivo.
Come si chiede al Garante la rimozione di una notizia che viola la privacy del mio cliente?
Si presenta reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR, allegando la prova della pubblicazione, l’identificazione del titolare del trattamento e la specifica violazione contestata (es. mancanza di essenzialità ex art. 137 d.lgs. 196/2003). In alternativa o in parallelo si può notificare al giornale un’istanza di rettifica o cancellazione ex art. 17 GDPR, che deve ricevere risposta entro 30 giorni.
Lo studio legale rischia sanzioni GDPR se condivide sui social notizie giudiziarie con nomi di persone coinvolte?
Sì. Chi ridiffonde contenuti contenenti dati personali di terzi — anche se già pubblicati altrove — effettua un trattamento autonomo ai sensi dell’art. 4 GDPR e risponde in proprio della sua liceità. Per gli studi legali il trattamento deve fondarsi su una base giuridica specifica: il mero interesse informativo non basta. Le sanzioni amministrative del GDPR arrivano fino al 4% del fatturato annuo globale o 20 milioni di euro.
Fonte di riferimento: Diritto.it