La circolare n. 5 del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate è il primo documento ufficiale di prassi che interpreta le disposizioni fiscali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Chi assiste imprese in difficoltà o gestisce procedure concorsuali dispone ora di un riferimento vincolante per gli uffici, riducendo il rischio di contestazioni su trattamenti fiscali applicati durante le procedure. Il documento copre le principali fasi del CCII e produce effetti immediati sulla gestione operativa dei fascicoli in corso.
Punti chiave
- Punto 1 — La circolare AdE n. 5/2026 è il primo atto di prassi sull’intera fiscalità del D.Lgs. n. 14/2019.
- Punto 2 — Gli uffici dell’Agenzia sono vincolati alle indicazioni della circolare: i fascicoli aperti ne risentono subito.
- Punto 3 — Chi ha adottato soluzioni interpretative difformi deve verificare l’allineamento prima di eventuali controlli.
Per chi gestisce procedure concorsuali o assiste imprese in crisi, la circolare n. 5/2026 non è un documento teorico: orienta direttamente il comportamento degli uffici tributari e, di conseguenza, riduce l’incertezza su deduzioni, esenzioni e obblighi dichiarativi applicati nelle varie fasi del Codice della crisi. Da luglio 2026 esiste finalmente un riferimento uniforme su cui costruire la strategia fiscale del cliente in difficoltà.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16 luglio 2026 la circolare n. 5, primo documento di prassi dedicato all’interpretazione delle norme fiscali contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Il documento — di cui MisterFisco riporta i contenuti essenziali — mira a garantire uniformità applicativa tra uffici e contribuenti su tutto il territorio nazionale.
Il contesto normativo
Il D.Lgs. n. 14/2019 ha riscritto l’intero impianto delle procedure concorsuali italiane, introducendo — tra l’altro — la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Sul versante fiscale, gli artt. 88 e 101 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) restano il cardine per la gestione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e delle perdite su crediti, ma la loro interazione con le nuove procedure non era mai stata chiarita in modo organico dall’Amministrazione. La circolare n. 5/2026 colma questo vuoto.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica immediata dei fascicoli aperti. Le indicazioni della circolare vincolano gli uffici a partire dalla data di pubblicazione: qualsiasi procedura in corso va riallineata alle posizioni interpretative ora adottate, prima che emergano contestazioni in sede di controllo o di udienza.
- Sopravvenienze attive da stralcio del debito. La circolare fornisce criteri uniformi per stabilire quando la riduzione del debito omologata genera sopravvenienza tassabile ex art. 88 TUIR e quando, invece, opera l’esenzione prevista per le procedure concorsuali: distinzione che incide direttamente sul piano finanziario del debitore.
- Perdite su crediti del creditore. Anche il creditore aziendale che subisce uno stralcio dispone ora di un quadro chiaro sull’art. 101, comma 5, TUIR: i requisiti di certezza e precisione della perdita si declinano diversamente a seconda della procedura attivata (liquidazione giudiziale, concordato, composizione negoziata).
- IVA e procedure stragiudiziali. La circolare affronta la nota-di-variazione IVA in diminuzione nelle procedure non ancora sfociate in sede concorsuale formale, tema che aveva generato contenziosi a causa dell’ambiguità dell’art. 26 D.P.R. n. 633/1972 dopo le modifiche del D.L. n. 73/2021.
- Coordinamento con i piani attestati. Vengono precisati gli effetti fiscali dei piani attestati ex art. 56 CCII, che fino ad oggi mancavano di una lettura unitaria da parte dell’Amministrazione.
Attenzione a
Posizioni già assunte in dichiarazione. Se il cliente ha già presentato dichiarazioni dei redditi o IVA adottando un’interpretazione oggi superata dalla circolare, occorre valutare subito la presentazione di una dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, prima che i termini decadano o che l’ufficio avvii un controllo automatico.
Efficacia della circolare nei contenziosi in corso. Le circolari non hanno forza di legge e non vincolano il giudice tributario, ma le sezioni della Corte di Giustizia Tributaria tendono ad attribuire loro peso interpretativo rilevante. Se hai un ricorso pendente che investe profili ora trattati dalla circolare n. 5/2026, verifica se la posizione dell’ufficio si è consolidata o se è mutata, perché ciò può aprire spazi per una definizione agevolata o per un’ulteriore memoria illustrativa.
Domande frequenti
La circolare AdE n. 5/2026 si applica anche alle procedure concorsuali aperte prima del 2026?
Sì. Le circolari interpretative si applicano ai rapporti tributari ancora aperti al momento della pubblicazione, indipendentemente da quando è stata avviata la procedura concorsuale. Chi gestisce un concordato o una liquidazione giudiziale in corso deve quindi verificare se i trattamenti fiscali già applicati sono coerenti con le indicazioni della circolare n. 5/2026, intervenendo con dichiarazioni integrative se necessario.
Quando la riduzione del debito nel concordato genera una sopravvenienza attiva tassabile?
In base all’art. 88, comma 4-ter, TUIR, la sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione dei debiti in una procedura concorsuale non concorre a formare il reddito. La circolare n. 5/2026 chiarisce i limiti di questa esenzione — in particolare rispetto alle procedure stragiudiziali come la composizione negoziata — distinguendo i casi in cui l’omologazione del piano produce effetti esonerativi da quelli in cui la riduzione resta imponibile.
Il creditore può dedurre la perdita su crediti stralciata in un concordato preventivo?
Sì, ma alle condizioni previste dall’art. 101, comma 5, TUIR: la perdita deve risultare da elementi certi e precisi. La circolare n. 5/2026 chiarisce che il decreto di omologazione del concordato costituisce prova sufficiente della definitività della perdita, permettendo la deduzione nell’esercizio di omologazione senza attendere l’integrale esecuzione del piano.
Fonte di riferimento: MisterFisco