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Costi telecomunicazione deducibili nei business digitali


I costi per servizi di telefonia e trasmissione dati sostenuti da imprese con modelli di business digitali sono deducibili se superano il test di inerenza funzionale, cioè se risultano strutturalmente connessi all’attività generatrice di reddito. Con la Risposta n. 71/2026, l’AdE chiarisce che nei modelli digitali tale connessione va valutata in senso qualitativo e non meramente quantitativo. Questo significa che anche spese elevate o continuative trovano piena deducibilità se documentate rispetto al processo produttivo digitale.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’AdE n. 71/2026 ammette la deducibilità piena dei costi telecom se inerenti al modello digitale.
  • Punto 2 — Il test di inerenza si applica in chiave funzionale, non proporzionale al fatturato.
  • Punto 3 — La documentazione del nesso causale tra costo e attività digitale è decisiva in caso di verifica.

Per gli studi che assistono clienti con attività digitali — e-commerce, SaaS, piattaforme, content creator — la Risposta n. 71/2026 dell’Agenzia delle Entrate offre un argomento difensivo concreto in caso di contestazione dei costi di telefonia e connettività. Non si tratta di un’apertura generica: l’AdE fissa criteri precisi che, se rispettati, blindano la deducibilità anche di spese elevate.

La Risposta n. 71/2026 dell’Agenzia delle Entrate, commentata da GiuriCivile, affronta la deducibilità delle spese per servizi di telefonia e trasmissione dati ai sensi dell’art. 109 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), ridefinendo i contorni del principio di inerenza in chiave digitale.

Il contesto normativo

Il riferimento cardine è l’art. 109, commi 1 e 5, del TUIR: i costi sono deducibili se certi, determinati e inerenti all’attività d’impresa. La Cassazione, con la sentenza n. 450/2018 delle Sezioni Unite tributarie, ha abbandonato la lettura strettamente quantitativa dell’inerenza a favore di un criterio qualitativo-funzionale: il costo è inerente se serve a produrre ricavi, indipendentemente dalla sua misura. L’AdE n. 71/2026 applica questo principio ai costi telecom delle imprese digitali, riconoscendo che per esse la connettività non è una spesa accessoria ma un fattore produttivo primario, paragonabile alle materie prime per un’impresa manifatturiera.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nelle verifiche fiscali su clienti con business digitali, puoi eccepire che i costi di telefonia e banda larga vanno valutati con il criterio funzionale della Cass. SS.UU. n. 450/2018, non con parametri forfettari o comparativi con aziende analogiche.
  2. Il cliente deve costruire e conservare documentazione che dimostri il nesso causale specifico: contratti con provider, log di utilizzo, policy aziendali sull’uso dei servizi, organigrammi che evidenzino le funzioni digitali coperte da quei costi.
  3. In sede di interpello preventivo, la Risposta n. 71/2026 diventa un precedente citabile per ottenere conferma della deducibilità di strutture di costo simili, riducendo il rischio di contestazioni a posteriori.
  4. Per i clienti con dipendenti in smart working strutturale o con team distribuiti, i costi di connettività aziendale rimborsati ai lavoratori possono rientrare nello stesso perimetro di inerenza, purché il rimborso risponda a un piano aziendale documentato.
  5. Nelle operazioni di due diligence fiscale su target con modelli digitali, verifica che i costi telecom siano stati dedotti con documentazione coerente: un file di costi elevati e non giustificati diventa una passività potenziale da scontare sul prezzo.

Attenzione a

Il rischio principale è confondere inerenza funzionale con deducibilità automatica. L’AdE non ha scritto un lasciapassare: ha fissato un metodo. Se il cliente non ha documentato il collegamento tra il costo e la specifica attività digitale, il vantaggio della Risposta n. 71/2026 svanisce in sede di contraddittorio con il verificatore. Prepara subito, con il cliente, un memo interno che descriva come ogni voce di costo telecom si inserisce nel processo produttivo.

Un secondo rischio riguarda i costi promiscui, cioè quelli che coprono sia l’uso aziendale sia quello privato. L’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR limita al 80% la deducibilità dei costi di telefonia non esclusivamente aziendali. Se il cliente ha linee miste, applicare il criterio di inerenza piena senza distinguere la quota privata espone a recuperi a tassazione con sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 471/1997.

Domande frequenti

Quando i costi di telefonia sono deducibili al 100% per un’impresa digitale?

Sono deducibili al 100% se l’impresa dimostra che le linee e i servizi di trasmissione dati sono utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa e che esiste un nesso funzionale diretto tra il costo e la produzione di ricavi. La Risposta AdE n. 71/2026 conferma questo criterio per i modelli di business digitali, purché la documentazione a supporto sia puntuale e non generica.

Quali documenti servono per difendere la deducibilità dei costi telecom in un accertamento fiscale?

Servono contratti con i provider, policy aziendali sull’uso dei servizi, eventuali log o report di traffico, organigrammi che colleghino le utenze alle funzioni aziendali digitali e, se presenti rimborsi ai dipendenti, il piano aziendale di smart working. La Cass. SS.UU. n. 450/2018 richiede che il nesso causale sia dimostrabile in concreto, non presunto.

I costi di connettività rimborsati ai dipendenti in smart working sono deducibili?

Sì, se il rimborso è previsto da un piano aziendale documentato e le somme corrispondono a costi effettivi sostenuti per l’attività lavorativa. Senza documentazione strutturata, il rimborso rischia di essere riqualificato come fringe benefit tassabile in capo al dipendente e non deducibile come costo di produzione ai sensi dell’art. 109 TUIR.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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