Dal 15 giugno 2025 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a verificare la regolarità fiscale dei professionisti prima di eseguire pagamenti superiori a 5.000 euro. Uno studio legale che vanta crediti verso enti pubblici deve assicurarsi di non avere carichi fiscali pendenti superiori a quella soglia, pena il blocco del pagamento e la segnalazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il meccanismo si fonda sull’art. 48-bis del DPR 602/1973 e sui relativi decreti attuativi.
Punti chiave
- Punto 1 — Dal 15 giugno 2025 ogni pagamento PA oltre 5.000 euro attiva la verifica fiscale obbligatoria sul beneficiario.
- Punto 2 — Lo studio con debiti fiscali superiori a 5.000 euro rischia il blocco immediato del pagamento da parte dell’ente.
- Punto 3 — Regolarizzare i debiti prima di emettere fattura alla PA è l’unico modo per evitare la sospensione del corrispettivo.
Se il tuo studio emette parcelle verso enti pubblici, dal 15 giugno 2025 ogni pagamento superiore a 5.000 euro passa attraverso un controllo automatico sulla tua posizione fiscale. Non si tratta di una verifica discrezionale: la PA è obbligata a interrogare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di disporre il bonifico. Se risulti debitore per importi pari o superiori alla soglia, il pagamento si blocca e l’ente trattiene le somme a titolo di compensazione forzosa.
A darne notizia è Diritto.it, che segnala l’entrata a regime del sistema di controllo preventivo per i professionisti che intrattengono rapporti di credito con la pubblica amministrazione. La misura era già prevista per le imprese, ma dal 15 giugno 2025 l’ambito si estende con maggiore rigore anche agli studi professionali.
Il contesto normativo
Il meccanismo trova la sua base nell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006 (conv. L. 286/2006) e disciplinato nel dettaglio dal DM 18 gennaio 2008, n. 40. La norma impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 di verificare, prima di eseguire pagamenti a qualunque titolo di importo pari o superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienza accertata, l’ente non eroga il pagamento e segnala la situazione all’agente della riscossione per l’avvio del pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis del medesimo DPR 602/1973.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica preventiva obbligatoria prima di fatturare. Prima di emettere una parcella verso un ente pubblico per importi superiori a 5.000 euro, controlla la tua posizione debitoria sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Una cartella anche di vecchia data, se non saldata o rateizzata, basta a bloccare l’incasso.
- La rateizzazione in corso sospende il blocco. Se hai un piano di rateizzazione attivo e sei in regola con le rate, la verifica non produce effetti sospensivi. Conserva sempre la documentazione aggiornata del piano: la PA può richiederla prima di sbloccare il pagamento.
- Il frazionamento della fattura non è una soluzione. Suddividere artificialmente un corrispettivo in più fatture sotto soglia per aggirare il controllo configura un comportamento elusivo e può integrare responsabilità specifiche. Non percorrere questa strada.
- I tempi di blocco si sommano ai ritardi già esistenti. La PA ha 30 giorni per completare la verifica e, in caso di inadempienza accertata, il pagamento resta sospeso fino alla regolarizzazione. Questo si aggiunge ai termini di pagamento già previsti dal D.Lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali con enti pubblici.
- Gli studi associati e le società tra professionisti rispondono come soggetti unitari. La verifica colpisce il codice fiscale del beneficiario indicato in fattura. Se fattura lo studio associato, è la posizione fiscale dello studio a essere controllata, non quella del singolo professionista.
Attenzione a
Non confondere il DURC con la verifica fiscale ex art. 48-bis. Sono due controlli distinti: il DURC attesta la regolarità contributiva previdenziale, mentre il controllo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione riguarda i debiti fiscali da cartella. Puoi essere in regola con INPS e INPGI e avere comunque un blocco fiscale che stoppa il pagamento della PA.
Attenzione alle cartelle notificate ma non ancora impugnate o saldate. Una cartella in fase di ricorso non sospende automaticamente il blocco, salvo che il giudice tributario abbia concesso la sospensiva ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Se hai un contenzioso aperto con il Fisco, verifica se l’atto è formalmente sospeso prima di emettere fattura verso un ente pubblico.
Domande frequenti
Cosa succede se la PA blocca il pagamento della mia parcella per debiti fiscali?
L’ente sospende il pagamento e segnala la situazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che può avviare il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973. Il pagamento viene sbloccato solo dopo la regolarizzazione del debito o la dimostrazione di un piano di rateizzazione attivo e regolare.
La soglia dei 5.000 euro si calcola per singola fattura o per totale crediti verso la stessa PA?
La verifica scatta sul singolo pagamento disposto dall’ente, non sul totale dei crediti. Se l’amministrazione dispone un mandato di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro, il controllo è obbligatorio indipendentemente da quante fatture cumula in quel mandato.
Un piano di rateizzazione Agenzia Entrate Riscossione evita il blocco del pagamento PA?
Sì, a condizione che il piano sia attivo e che tu sia in regola con i versamenti delle rate alla data del controllo. In quel caso il beneficiario non risulta inadempiente e la PA può procedere al pagamento. Conserva la quietanza dell’ultima rata pagata come prova immediata da esibire all’ente se richiesto.
Fonte di riferimento: Diritto.it