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Contributo AGCM solo per grandi imprese confermato dalla Corte


Il contributo dovuto all’AGCM grava esclusivamente sulle società di capitali di maggiori dimensioni e non può essere esteso ad altri soggetti per via interpretativa o giudiziale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46/2026, ha confermato che il criterio dimensionale usato dal legislatore supera il vaglio degli artt. 3, 53 e 117 Cost. Chi assiste PMI o soggetti di minori dimensioni può escludere con certezza l’obbligo contributivo nei confronti dell’Autorità.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il contributo AGCM è dovuto solo da società di capitali con maggiore peso economico, non da PMI.
  • Punto 2 — La Corte cost. n. 46/2026 dichiara non fondate le questioni ex artt. 3, 53 e 117 Cost.
  • Punto 3 — Il criterio dimensionale come parametro di capacità contributiva è ora definitivamente consolidato.

Se assisti società di capitali di grandi dimensioni, verifica subito se il tuo cliente è nel perimetro dei soggetti obbligati al contributo AGCM: la questione non è più controversa. Se invece assisti PMI, startup o soggetti sotto soglia, hai oggi una pronuncia della Corte costituzionale che esclude ogni obbligo e che puoi citare direttamente per chiudere eventuali contestazioni dell’Autorità.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 117 della Costituzione — quest’ultimo anche in relazione al diritto dell’Unione europea — sul sistema di finanziamento dell’AGCM basato sui contributi delle sole società di capitali di maggiori dimensioni. Puoi leggere l’analisi completa su Studio Cataldi.

Il contesto normativo

Il sistema di finanziamento dell’AGCM trova la sua base nell’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 (legge antitrust italiana), che attribuisce all’Autorità la facoltà di percepire contributi dalle imprese soggette alla sua vigilanza. Il meccanismo è stato più volte integrato da disposizioni di legge finanziaria che hanno fissato soglie dimensionali — calcolate sul fatturato — per individuare i soggetti obbligati. La Corte richiama espressamente il proprio precedente della sentenza n. 269/2017, già favorevole alla logica del beneficio differenziato come giustificazione del prelievo asimmetrico. Sotto il profilo dell’art. 53 Cost., la capacità contributiva viene ancorata non al reddito in senso stretto ma al vantaggio economico che le grandi imprese traggono dall’attività regolatoria e di vigilanza dell’AGCM: una lettura funzionale che la Corte considera adeguata e non arbitraria.

Cosa cambia per lo studio

  1. Esclusione definitiva per i soggetti sotto soglia. PMI, società di persone e soggetti che non raggiungono il fatturato minimo previsto dalla norma non sono mai stati obbligati e ora dispongono di una copertura costituzionale esplicita per resistere a qualsiasi richiesta dell’AGCM.
  2. Nessuna estensione analogica possibile. La Corte legittima la scelta legislativa di limitare il prelievo alle grandi imprese: un’eventuale applicazione estensiva da parte dell’Autorità sarebbe ora direttamente contrastabile citando la sentenza n. 46/2026.
  3. Argomento spendibile nel contenzioso amministrativo. Se stai seguendo un ricorso al TAR contro un’ingiunzione contributiva AGCM per un cliente che ritiene di non rientrare nella soglia dimensionale, la pronuncia rafforza il motivo di illegittimità dell’atto impugnato.
  4. Verifica del fatturato come primo atto. Per le grandi imprese, la determinazione della soglia rilevante — e la corretta imputazione del fatturato consolidato o di gruppo — resta il nodo operativo principale. Un errore in quella fase espone a sanzioni per omesso versamento.
  5. Profilo UE non più controverso. La Corte ha esaminato anche la compatibilità con il diritto dell’Unione europea ex art. 117 Cost. e ha escluso violazioni: argomenti fondati sul diritto UE per contestare il contributo non trovano più spazio.

Attenzione a

Non confondere la soglia dimensionale con la soglia di notifica delle concentrazioni. I criteri di fatturato rilevanti per il contributo AGCM sono distinti da quelli previsti per l’obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione ex art. 16 della legge n. 287/1990. Usare i secondi per argomentare l’esonero dal contributo è un errore che può costare caro in sede di accertamento.

Attenzione alla struttura di gruppo. L’AGCM tende a calcolare il fatturato su base consolidata. Se il tuo cliente controlla società che, aggregate, superano la soglia, l’obbligo contributivo può scattare anche se la singola entità giuridica risulta sotto limite. Verifica sempre la struttura proprietaria prima di escludere l’obbligo.

Domande frequenti

Le PMI devono pagare il contributo AGCM?

No. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46/2026, ha confermato che il contributo AGCM è legittimamente riservato alle sole società di capitali di maggiori dimensioni. Le PMI e i soggetti sotto la soglia di fatturato prevista dalla legge non sono obbligati al versamento e non lo sono mai stati.

Come si calcola il fatturato rilevante per il contributo AGCM?

L’AGCM calcola il fatturato su base consolidata, tenendo conto dell’intero gruppo societario. Non è sufficiente verificare il fatturato della singola entità giuridica: se le società controllate aggregate superano la soglia prevista dalla legge n. 287/1990, l’obbligo contributivo scatta per il soggetto capogruppo.

Posso usare la sentenza Corte cost. 46/2026 in un ricorso TAR contro un’ingiunzione AGCM?

Sì. La pronuncia è direttamente spendibile come argomento nel contenzioso amministrativo contro ingiunzioni di pagamento del contributo AGCM rivolte a soggetti che non rientrano nella soglia dimensionale. Rafforza il motivo di illegittimità dell’atto e chiude la questione sul piano costituzionale e del diritto UE.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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