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Consenso informato Rifiuto cure presunto


Quando il paziente non ha ricevuto un’informazione adeguata e documentata, il giudice può ritenere presunto il rifiuto alle cure, con ricadute dirette sulla responsabilità della struttura sanitaria o del medico. La legge n. 219/2017 impone che il consenso sia specifico, libero e revocabile, e che la sua acquisizione risulti da atti scritti conservati in cartella clinica. Chi difende strutture o professionisti sanitari deve verificare non solo la presenza del modulo di consenso, ma la sua effettiva idoneità informativa rispetto all’intervento concretamente eseguito.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il consenso informato generico non basta: deve essere specifico per ogni atto terapeutico eseguito.
  • Punto 2 — In assenza di prova documentale adeguata, il giudice può presumere il rifiuto del paziente alle cure.
  • Punto 3 — La responsabilità del medico sussiste anche se l’intervento ha avuto esito positivo, se il consenso era invalido.

Per chi assiste strutture sanitarie o professionisti della salute, la questione del consenso informato non è un adempimento burocratico: è il fulcro su cui si regge o crolla la difesa in sede civile e penale. Un modulo firmato dal paziente senza un’informazione reale, personalizzata e comprensibile può essere trattato dal giudice come se non esistesse — con la conseguenza che il trattamento risulta privo di base giuridica.

La notizia pubblicata da Diritto.it analizza il fenomeno del cosiddetto rifiuto presunto delle cure: quando manca un consenso informato valido, il giudice ricostruisce la volontà del paziente in senso contrario al trattamento ricevuto, con effetti diretti sulla quantificazione del danno risarcibile.

Il contesto normativo

La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento») stabilisce all’art. 1, comma 3, che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata «in modo completo, aggiornato e in una forma comprensibile». Il consenso deve risultare da atto scritto, datato e firmato, da acquisire prima di ogni intervento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28985/2019 (Sez. III civ.), ha ribadito che l’onere della prova del consenso validamente prestato grava sul medico o sulla struttura, non sul paziente. In mancanza di tale prova, il trattamento è considerato illecito indipendentemente dall’esito clinico. Sulla stessa linea si colloca Cass. Civ. n. 11950/2013, che ha distinto il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione dal danno alla salute, riconoscendo la risarcibilità autonoma del primo anche in assenza di peggioramento fisico.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica la cartella clinica prima di impostare qualsiasi difesa: controlla che il modulo di consenso sia specifico per l’intervento eseguito, non generico per il ricovero o per la specialità.
  2. Distingui il danno da autodeterminazione lesa dal danno alla salute: sono voci risarcitorie autonome, con diversi criteri di liquidazione e diversi oneri probatori.
  3. In fase di consulenza preventiva per strutture sanitarie, raccomanda procedure interne che prevedano la consegna scritta delle informazioni almeno 24-48 ore prima dell’intervento programmato, con firma e data leggibile.
  4. Considera che il consenso informato va rinnovato ogni volta che cambiano le modalità dell’intervento o emergono nuovi rischi durante la procedura: un consenso “storico” non copre varianti significative.
  5. Nei giudizi di risarcimento, usa la presunzione di rifiuto come argomento offensivo: se assisti il paziente, l’inversione dell’onere probatorio è uno strumento da attivare subito in citazione.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere la firma del modulo con la prova del consenso informato. Il giudice valuta il contenuto del documento: se le informazioni sui rischi sono generiche, formule standard o non adattate al caso concreto, il modulo non regge al vaglio istruttorio. Strutture che usano moduli uguali per tutti i pazienti sono esposte sistematicamente.

Secondo rischio: trascurare il consenso nelle situazioni di urgenza. La legge n. 219/2017 prevede deroghe rigorose per i casi di incapacità del paziente o pericolo immediato di vita. Fuori da questi casi, l’urgenza percepita dal medico non giustifica l’omissione dell’informazione: documentare tempistiche e motivazioni è decisivo per reggere in giudizio.

Domande frequenti

Cosa succede se il paziente ha firmato il consenso ma le informazioni erano incomplete?

La firma non garantisce la validità del consenso. Il giudice valuta se il contenuto del documento era sufficiente a consentire una scelta davvero informata. Se le informazioni erano generiche o non riguardavano i rischi specifici dell’intervento eseguito, il consenso può essere dichiarato invalido e il trattamento considerato illecito, con conseguente responsabilità della struttura o del medico.

Chi deve provare in giudizio che il consenso informato è stato acquisito correttamente?

L’onere della prova grava sul medico o sulla struttura sanitaria, non sul paziente. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 28985/2019, sez. III civile. In assenza di documentazione adeguata, il giudice presume che il consenso valido non sia stato prestato, con ricadute sulla liquidazione del danno anche se l’intervento è riuscito.

Il consenso informato va rinnovato se durante l’operazione emergono complicazioni impreviste?

In linea di principio sì, salvo i casi di urgenza previsti dalla legge n. 219/2017. Se durante l’intervento cambiano le modalità operative o emergono rischi non comunicati in precedenza, il professionista dovrebbe sospendere — se possibile — e acquisire un nuovo consenso. Nei giudizi, l’omissione di questo passaggio è spesso la leva su cui si costruisce la responsabilità.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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