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Consegna contratti bancari: obblighi della banca al cliente


La banca è obbligata a consegnare copia del contratto al cliente al momento della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 117 TUB (d.lgs. 385/1993), ma il diritto a ottenere copia in un momento successivo incontra limiti precisi fissati dalla giurisprudenza. La Cassazione distingue tra obbligo di consegna originario e richiesta tardiva di documentazione, con ricadute dirette sull’onere della prova nei contenziosi bancari. Chi assiste clienti in vertenze con istituti di credito deve conoscere esattamente fin dove arriva questo obbligo per impostare correttamente la strategia processuale.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’art. 117 TUB impone la consegna del contratto bancario al momento della stipula.
  • Punto 2 — La richiesta postuma di copia non genera sempre un obbligo incondizionato per la banca.
  • Punto 3 — La Cassazione chiarisce i limiti dell’obbligo, incidendo sull’onere della prova nel contenzioso.

Se stai gestendo un contenzioso bancario e il cliente non ha mai ricevuto copia del contratto, sapere dove si ferma l’obbligo della banca non è una questione teorica: determina se puoi spostare l’onere della prova o se devi affidarti ad altri strumenti istruttori. La distinzione tra obbligo di consegna al momento della firma e diritto a ottenere copia in corso di rapporto è il nodo che la Cassazione ha recentemente contribuito a chiarire.

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’obbligo delle banche di consegnare documentazione contrattuale ai clienti, fissando criteri precisi sui limiti di tale obbligo. La notizia è riportata da Diritto.it e riguarda un profilo operativo rilevante per chi gestisce vertenze in materia bancaria e finanziaria.

Il contesto normativo

L’art. 117, comma 1, del d.lgs. 385/1993 (TUB) stabilisce che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto e che un esemplare va consegnato al cliente. L’art. 119 TUB integra questo obbligo prevedendo il diritto del cliente a ottenere, entro un congruo termine, copia della documentazione inerente al rapporto contrattuale degli ultimi dieci anni. La Cassazione ha più volte precisato — da ultimo con orientamenti recenti — che l’obbligo ex art. 119 TUB non è illimitato: la banca può opporre eccezioni fondate sulla specificità della richiesta e sul termine prescrizionale applicabile, e l’inadempimento all’obbligo di consegna non inverte automaticamente l’onere della prova su tutti i profili del rapporto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di notificare un atto di citazione per anatocismo o usura, verifica sempre se il cliente ha formulato per iscritto una richiesta di documentazione ex art. 119 TUB: la data di quella richiesta può valere come atto interruttivo della prescrizione e come prova dell’inadempimento documentale della banca.
  2. L’inadempimento della banca all’obbligo di consegna non produce inversione automatica dell’onere probatorio su tutti i fatti costitutivi della domanda: prepara comunque una strategia istruttoria alternativa, ad esempio tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. o richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c.
  3. Il perimetro temporale della richiesta è rilevante: l’art. 119 TUB copre gli ultimi dieci anni di rapporto, ma per documentazione più risalente la banca può eccepire l’impossibilità oggettiva di produzione. Argomenta già in citazione su questo punto se il contenzioso riguarda operazioni remote.
  4. Nei procedimenti di mediazione obbligatoria in materia bancaria (d.lgs. 28/2010, art. 5), la mancata consegna del contratto può incidere sulla valutazione del comportamento delle parti ai fini delle spese. Documenta sempre i tentativi stragiudiziali di ottenere la documentazione.
  5. Se assisti la banca, accertati che i sistemi di archiviazione consentano di rispondere a richieste ex art. 119 TUB entro i termini ragionevoli richiesti dalla norma: un ritardo ingiustificato espone l’istituto a responsabilità risarcitoria autonoma rispetto al merito del contenzioso principale.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere il diritto alla copia del contratto originario con il diritto alla rendicontazione periodica: sono due obblighi distinti con presupposti e termini diversi. Trattarli come un blocco unico in atto di citazione espone a eccezioni preliminari che rallentano il giudizio senza giovare al cliente.

Attenzione anche a non ritenere che la produzione in giudizio del contratto da parte della banca sani retroattivamente il mancato adempimento all’art. 117 TUB: la consegna tardiva non elimina l’eventuale nullità delle clausole non sottoscritte o non consegnate, profilo su cui si è formata giurisprudenza di merito rilevante che vale la pena allegare espressamente nelle difese.

Domande frequenti

La banca può rifiutare di consegnare copia del contratto se richiesta anni dopo la firma?

Può opporre limiti solo parziali. L’art. 119 TUB obbliga la banca a fornire copia della documentazione degli ultimi dieci anni su richiesta scritta del cliente. Per documentazione più risalente può eccepire l’impossibilità oggettiva, ma deve dimostrare concretamente di non disporre degli archivi. Un rifiuto generico non è sufficiente e può essere contestato in sede giudiziale.

La mancata consegna del contratto bancario inverte l’onere della prova in giudizio?

Non automaticamente su tutti i profili. La Cassazione ha chiarito che l’inadempimento all’obbligo di consegna ex art. 117 TUB può rilevare ai fini della nullità di specifiche clausole, ma non sposta in modo generalizzato l’onere probatorio. Il cliente che agisce per ripetizione di indebito deve comunque fornire elementi idonei a sostenere la domanda.

Quali strumenti processuali usa l’avvocato se la banca non consegna la documentazione contrattuale?

I principali strumenti sono l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., la richiesta di informazioni a terzi ex art. 213 c.p.c. e, in fase cautelare, il ricorso ex art. 700 c.p.c. nei casi più urgenti. Prima del giudizio, una formale diffida scritta ex art. 119 TUB con ricevuta di ritorno costituisce prova dell’inadempimento utilizzabile sia in udienza sia in mediazione.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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