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Conflitto di attribuzioni GUP e Senato sulle intercettazioni


Quando un GUP utilizza intercettazioni che coinvolgono un parlamentare senza che il Senato abbia autorizzato l’uso di quegli atti, il Parlamento può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. La Consulta ha ora dichiarato ammissibile questo tipo di conflitto, confermando che la Camera di appartenenza è legittimata a contestare l’uso processuale di intercettazioni indirette di propri membri. Per la difesa, questo apre uno strumento di invalidazione degli atti acquisiti che va valutato in ogni procedimento che coinvolga comunicazioni di parlamentari.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Consulta ha dichiarato ammissibile il conflitto tra GUP e Senato sull’uso di intercettazioni di parlamentari.
  • Punto 2 — L’art. 68 co. 3 Cost. impone l’autorizzazione parlamentare anche per le intercettazioni indirette dei membri delle Camere.
  • Punto 3 — La difesa può eccepire l’inutilizzabilità degli atti se manca l’autorizzazione del ramo parlamentare competente.

Se stai seguendo un procedimento penale in cui figurano intercettazioni che captano conversazioni di un senatore o deputato, verifica subito se il GUP ha acquisito quegli atti previo voto autorizzativo dell’assemblea parlamentare competente. La Corte Costituzionale ha appena dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato contro un GUP che aveva utilizzato intercettazioni riguardanti un suo membro: la strada per contestare quegli atti in sede difensiva è ora più praticabile e meglio delimitata.

La notizia arriva da Diritto.it: la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica contro un GUP che aveva impiegato nel procedimento intercettazioni indirette di un senatore, senza che l’assemblea avesse deliberato l’autorizzazione prevista dalla Costituzione.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 68, comma 3, della Costituzione, che subordina l’utilizzo di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento all’autorizzazione della Camera di appartenenza. La norma si applica non solo alle intercettazioni dirette — quelle in cui il parlamentare è l’utenza target — ma anche a quelle cosiddette indirette o casuali, in cui il parlamentare risulta interlocutore di un soggetto sottoposto a controllo. La Corte Costituzionale ha già affrontato questa distinzione in più occasioni (cfr. Corte Cost. n. 390/2007 e n. 188/2010), chiarendo che l’omessa richiesta di autorizzazione rende gli atti inutilizzabili nei confronti di tutti gli imputati del procedimento, non solo del parlamentare coinvolto. L’art. 271 c.p.p. disciplina il regime generale dell’inutilizzabilità delle intercettazioni illegittime, e si intreccia con la garanzia costituzionale in modo che l’eccezione difensiva possa fondarsi su entrambi i piani.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di depositare memorie difensive in procedimenti con coimputati o soggetti terzi, controlla se nel materiale intercettivo compaiono conversazioni con parlamentari in carica al momento della captazione: l’assenza di autorizzazione ex art. 68 co. 3 Cost. genera inutilizzabilità assoluta.
  2. Il conflitto di attribuzioni dichiarato ammissibile dalla Consulta non sospende automaticamente il procedimento penale, ma crea un precedente procedurale: il GUP non può ignorare la questione una volta che il Senato o la Camera abbiano deliberato di sollevare il conflitto.
  3. Se il tuo assistito è imputato in un fascicolo che contiene intercettazioni indirette di un parlamentare, puoi eccepire l’inutilizzabilità degli atti già nell’udienza preliminare, prima che il giudice valuti la richiesta di rinvio a giudizio.
  4. Monitora l’esito nel merito del conflitto davanti alla Corte Costituzionale: se la Consulta accoglierà il ricorso del Senato, gli atti acquisiti senza autorizzazione saranno travolti con effetto diretto sul procedimento principale.
  5. Negli atti di impugnazione, cita esplicitamente Corte Cost. n. 390/2007 e la nuova ordinanza di ammissibilità per rafforzare l’eccezione: il giudice dell’impugnazione non può trattare la questione come meramente accademica dopo che la Consulta ha riconosciuto la legittimità del conflitto.

Attenzione a

Il primo rischio è confondere il momento in cui parlamentare il soggetto deve rivestire la carica: l’immunità ex art. 68 co. 3 Cost. opera se l’interessato era parlamentare al momento della captazione, non al momento del processo. Verifica la data delle intercettazioni rispetto al mandato parlamentare: un’eccezione proposta su basi errate si rivolta contro la difesa in sede di valutazione della complessiva strategia processuale.

Il secondo rischio riguarda i tempi: il conflitto di attribuzioni non blocca il decorso dei termini processuali. Se il GUP fissa l’udienza preliminare, devi sollevare l’eccezione di inutilizzabilità entro quella sede, senza attendere l’esito del giudizio costituzionale. Omettere l’eccezione in limine significa rischiare la sanatoria processuale e perdere uno strumento difensivo potenzialmente decisivo.

Domande frequenti

Le intercettazioni indirette di un parlamentare sono inutilizzabili anche contro gli altri imputati?

Sì. Secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 390/2007), l’inutilizzabilità derivante dalla mancata autorizzazione ex art. 68 co. 3 Cost. si estende a tutti gli imputati del procedimento, non solo al parlamentare captato. L’atto è viziato in radice e non può essere selettivamente espunto solo nei confronti del membro del Parlamento.

Quando va sollevata l’eccezione di inutilizzabilità per intercettazioni di parlamentari senza autorizzazione?

L’eccezione va sollevata nell’udienza preliminare, prima della decisione del GUP sulla richiesta di rinvio a giudizio. In dibattimento, va proposta prima che il giudice ammetta le prove. Attendere fasi successive espone al rischio di sanatoria o di declaratoria di tardività, con perdita definitiva dello strumento difensivo.

Il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato sospende il processo penale in corso?

No, la mera ammissibilità del conflitto dichiarata dalla Corte Costituzionale non produce effetto sospensivo automatico sul procedimento penale. Il giudice penale continua a procedere. Solo un’eventuale pronuncia nel merito della Consulta, che accolga il conflitto, inciderà direttamente sull’utilizzabilità degli atti nel fascicolo processuale.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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