Le nuove norme sulla confisca allargano il perimetro dei beni aggredibili dallo Stato, includendo esplicitamente criptovalute e patrimoni formalmente intestati a terzi. Un avvocato che assiste soggetti a rischio di misure ablative deve aggiornare subito la propria strategia difensiva, sia in fase cautelare sia nella gestione preventiva del patrimonio del cliente. Ignorare queste modifiche espone il cliente a perdite patrimoniali difficilmente reversibili.
Punti chiave
- Punto 1 — La confisca allargata raggiunge ora i wallet di criptovalute intestati all’indagato o a prestanome.
- Punto 2 — I trasferimenti patrimoniali a terzi effettuati prima del sequestro sono ora più facilmente aggredibili.
- Punto 3 — Il difensore deve valutare la provenienza e la tracciabilità degli asset digitali fin dal primo contatto.
Chi difende soggetti sottoposti a indagini o già a processo per reati con confisca obbligatoria deve fare i conti con un quadro normativo che si è fatto più penetrante. Le nuove regole colpiscono asset che fino a ieri vivevano in una zona grigia: le criptovalute e i beni formalmente usciti dal patrimonio dell’indagato attraverso trasferimenti a familiari, soci o società fiduciarie. La difesa patrimoniale non può più limitarsi alla contestazione del sequestro classico.
A dare conto delle modifiche è Diritto.it, che ricostruisce le novità in materia di confisca allargata con focus su criptovalute e intestazioni fittizie a terzi. Le nuove disposizioni incidono direttamente sull’operatività degli studi penali e di quelli che gestiscono pianificazione patrimoniale.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è l’art. 240-bis c.p., che disciplina la confisca allargata per un catalogo di reati gravi — tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, corruzione e reati tributari gravi — e consente l’ablazione di beni il cui valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, salvo che il soggetto ne dimostri la lecita provenienza. Il d.lgs. 21/2018 aveva già sistematizzato molte previsioni sparse nel codice. Le nuove norme intervengono ora su due fronti specifici: la qualificazione degli asset digitali come «beni» confiscabili ai sensi dell’art. 240-bis, e il rafforzamento dei meccanismi per colpire i trasferimenti simulati o comunque in frode, in raccordo con l’art. 26 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) che già prevedeva la confisca dei beni intestati a terzi in modo fittizio. La giurisprudenza di legittimità aveva già aperto la strada: Cass. Pen., Sez. VI, n. 14395/2022 aveva riconosciuto la confiscabilità di criptovalute detenute su exchange nella disponibilità dell’imputato, anche in assenza di chiavi private direttamente riferibili a lui.
Cosa cambia per lo studio
- Mappatura immediata degli asset digitali del cliente: dal primo colloquio occorre verificare se il cliente detiene criptovalute, NFT o altri token su exchange nazionali o esteri. La disponibilità — anche indiretta — è sufficiente per il sequestro.
- Analisi dei trasferimenti patrimoniali degli ultimi anni: donazioni, vendite infragruppo, intestazioni fiduciarie effettuate prima dell’apertura delle indagini possono essere aggredite se il PM prova la sproporzione reddituale. Non esiste un termine fisso di retroattività, ma la giurisprudenza guarda agli ultimi 5-10 anni in funzione del tipo di reato.
- Revisione delle strategie di opposizione al sequestro: l’istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. deve ora contenere documentazione specifica sulla provenienza degli asset digitali — estratti conto exchange, dichiarazioni fiscali, storico delle transazioni blockchain.
- Attenzione ai terzi formalmente intestatari: il familiare o il socio che risulta proprietario di beni in realtà nella disponibilità dell’indagato rischia di essere coinvolto nella procedura ablativa. Valuta se assisterli separatamente per evitare conflitti di interesse.
- Coordinamento con il consulente fiscale: la prova della lecita provenienza passa anche per la quadratura tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato. Serve un esperto in grado di ricostruire la storia fiscale del cliente in modo difensivamente coerente.
Attenzione a
Non sottovalutare i wallet «freddi» o esteri. La tendenza dei PM è di acquisire tramite rogatoria o ordine europeo di indagine i dati degli exchange esteri e di ricostruire la detenzione di wallet hardware attraverso le movimentazioni bancarie usate per acquistare crypto. L’assenza di registrazione non equivale a invisibilità.
Evitare di consigliare trasferimenti patrimoniali urgenti dopo l’iscrizione nel registro degli indagati. Qualsiasi movimentazione successiva all’iscrizione — e talvolta anche nei mesi precedenti se il PM prova la conoscenza dell’indagine — può essere qualificata come atto in frode ai sensi dell’art. 388 c.p. e rafforzare la prova della natura fittizia dell’intestazione. Il rischio è che il terzo cessionario venga chiamato a rispondere in sede civile o veda i propri beni sottoposti a sequestro.
Domande frequenti
Le criptovalute su exchange estero possono essere sequestrate in Italia?
Sì. La Cassazione (Sez. VI, n. 14395/2022) ha chiarito che la disponibilità — anche indiretta — di criptovalute è sufficiente per il sequestro ai fini di confisca allargata ex art. 240-bis c.p. Il PM può acquisire i dati degli exchange esteri tramite rogatoria o ordine europeo di indagine, rendendo irrilevante la localizzazione del server.
Un trasferimento di immobili fatto tre anni fa può essere colpito dalla confisca allargata?
Dipende dal reato contestato e dalla capacità del PM di dimostrare la sproporzione tra redditi e patrimonio in quel periodo. Non esiste un termine fisso: la giurisprudenza esamina abitualmente gli ultimi 5-10 anni di storia patrimoniale. Se il trasferimento è qualificato come fittizio ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 159/2011, il bene resta aggredibile anche se formalmente intestato a un terzo.
Come si prova la lecita provenienza dei beni per opporsi alla confisca allargata?
La prova grava sull’interessato e deve essere documentale: dichiarazioni dei redditi, estratti conto, atti di compravendita, eventuali eredità o donazioni con data certa. Per gli asset digitali servono anche gli storici delle transazioni su exchange e la documentazione degli acquisti iniziali in valuta fiat. Una perizia di parte che ricostruisce la storia patrimoniale è spesso decisiva in sede di riesame ex art. 324 c.p.p.
Fonte di riferimento: Diritto.it