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Concordato biennale passaggio regime ordinario


Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) non decade automaticamente quando il contribuente transita dal regime forfetario a quello semplificato e poi supera le soglie di ricavi entrando nel regime ordinario. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 87/2026, chiarisce che il cambio di regime fiscale non costituisce causa di cessazione degli effetti del concordato già accettato. Chi assiste clienti in questa situazione deve verificare la continuità degli obblighi concordatari indipendentemente dal regime contabile applicato.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il CPB resta valido anche dopo il passaggio dal forfetario al regime ordinario.
  • Punto 2 — Il superamento delle soglie di ricavi non è causa autonoma di decadenza dal concordato.
  • Punto 3 — Il professionista deve monitorare gli obblighi CPB contestualmente al cambio di regime contabile.

Chi assiste contribuenti in regime forfetario che stanno crescendo — e quindi si avvicinano al cambio di regime — deve fare i conti con una domanda pratica: il Concordato Preventivo Biennale già accettato sopravvive alla transizione verso il regime ordinario? La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva, ma con implicazioni operative che richiedono attenzione immediata nella gestione del fascicolo fiscale del cliente.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 87/2026, ha chiarito che il passaggio dal regime forfetario a quello semplificato — e il successivo superamento delle soglie di ricavi che comporta l’ingresso nel regime ordinario — non incide di per sé sulla permanenza del CPB. Il concordato accettato rimane vincolante per il biennio di riferimento.

Il contesto normativo

Il Concordato Preventivo Biennale trova la sua disciplina principale negli artt. 6 e seguenti del d.lgs. 13/2024, che ne regolano le condizioni di accesso, le cause di decadenza e le modalità di determinazione del reddito concordato. Le cause di cessazione degli effetti del concordato sono tassativamente elencate: tra queste non figura il mutamento del regime contabile o il superamento delle soglie di ricavi rilevanti ai fini del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, l. 190/2014). L’AdE, con la risposta n. 87/2026, opera dunque una lettura aderente al dato letterale dell’art. 22 d.lgs. 13/2024, che individua le ipotesi di decadenza senza estenderle per analogia a situazioni non previste.

Cosa cambia per lo studio

  1. Il contribuente che ha aderito al CPB in regime forfetario e successivamente transita al regime semplificato o ordinario deve continuare a rispettare i redditi concordati per l’intero biennio, adeguando la sola modalità di tassazione al nuovo regime applicabile.
  2. In fase di consulenza preventiva, prima che il cliente superi la soglia degli 85.000 euro di ricavi (limite forfetario ex art. 1, comma 54, l. 190/2014), occorre verificare se è in corso un biennio CPB e informare il cliente degli obblighi che permangono nonostante il cambio di regime.
  3. La determinazione del reddito imponibile seguirà le regole del nuovo regime (semplificato o ordinario), ma il vincolo quantitativo concordato resta fermo: il contribuente non può dichiarare meno di quanto pattuito con l’Erario.
  4. In sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi dell’anno di transizione, il professionista deve raccordare le regole contabili del nuovo regime con i valori concordati, evitando disallineamenti che possano generare contestazioni.
  5. Se il cliente era forfetario e ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, un eventuale superamento della soglia di ricavi nel 2024 con fuoriuscita dal forfetario nel 2025 non azzera il concordato: il 2025 va comunque gestito nel rispetto dei valori pattuiti.

Attenzione a

Il rischio più frequente è assumere per errore che il cambio di regime equivalga a una causa di decadenza automatica dal CPB, inducendo il cliente a non rispettare i valori concordati nel biennio residuo. Questo comportamento espone il contribuente alle conseguenze previste dall’art. 22 d.lgs. 13/2024 per l’inadempimento degli obblighi concordatari, con possibile recupero delle maggiori imposte e sanzioni.

Un secondo profilo critico riguarda la comunicazione al cliente: il passaggio di regime genera spesso l’errata convinzione che tutti gli accordi precedenti con il Fisco vengano azzerati. Documentare per iscritto — anche con una semplice nota informativa — che il CPB resta in vigore tutela lo studio da eventuali contestazioni di negligenza professionale nel caso in cui il cliente disattenda gli obblighi concordatari per mancanza di informazioni.

Domande frequenti

Il concordato biennale decade se il contribuente esce dal regime forfetario?

No. Secondo la risposta AdE n. 87/2026, il passaggio dal regime forfetario a quello semplificato o ordinario non è causa di decadenza dal CPB. Il contribuente resta vincolato ai redditi concordati per l’intero biennio, anche se cambia il regime fiscale applicato. Le cause di cessazione del concordato sono elencate tassativamente nell’art. 22 d.lgs. 13/2024 e non includono il mutamento di regime.

Come si calcola il reddito imponibile durante il biennio CPB dopo il passaggio al regime ordinario?

Il reddito si determina secondo le regole contabili del nuovo regime (ordinario o semplificato), ma il valore minimo dichiarabile non può scendere sotto quello concordato con l’AdE. Le due componenti — modalità di calcolo e vincolo quantitativo — coesistono e vanno raccordate in fase di dichiarazione. In caso di dubbio, la risposta n. 87/2026 costituisce il riferimento interpretativo attuale.

Cosa succede se il cliente forfetario supera 85.000 euro di ricavi durante il biennio CPB?

Il superamento della soglia di 85.000 euro (art. 1, comma 54, l. 190/2014) comporta la fuoriuscita dal regime forfetario dall’anno successivo, ma non interrompe il CPB in corso. Il contribuente dovrà applicare il regime ordinario o semplificato per la tassazione, mantenendo però fermo l’impegno sui redditi concordati per il biennio ancora in corso.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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