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Compravendita internazionale tra Italia e Corea del Sud


Nei contratti di compravendita internazionale con controparti coreane, il momento del trasferimento della proprietà non segue le stesse regole del diritto italiano. In Italia il trasferimento avviene per effetto del solo consenso (art. 1376 c.c.), mentre l’ordinamento coreano richiede la consegna materiale o la registrazione del bene. Questa differenza incide direttamente su chi sopporta il rischio di perimento del bene e su quali rimedi contrattuali è opportuno prevedere.

Punti chiave

  • In Italia la proprietà si trasferisce con il consenso (art. 1376 c.c.), in Corea serve la consegna o la registrazione.
  • Nei contratti con controparti coreane, il momento di passaggio del rischio va sempre pattuito espressamente.
  • L’applicazione della CISG può modificare le regole di default: verificare se le parti l’hanno esclusa.

Chi gestisce contratti di compravendita con controparti asiatiche — in particolare coreane — deve sapere che il momento del trasferimento della proprietà non coincide con quello previsto dal codice civile italiano. Ignorare questa differenza espone il cliente a rischi concreti: dal perimento del bene durante il trasporto alla validità di eventuali azioni revocatorie o cautelari su merci ancora formalmente di proprietà del venditore.

Lo spunto viene da un’analisi comparatistica pubblicata su GiuriCivile.it, che mette a confronto i due sistemi sul punto centrale: quando passa la proprietà e, di conseguenza, chi sopporta il rischio di perimento del bene.

Il contesto normativo

L’art. 1376 c.c. fissa la regola italiana: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la proprietà si trasferisce per effetto del consenso delle parti, senza bisogno di consegna. Il rischio di perimento passa quindi al compratore nel momento stesso della conclusione del contratto, salvo patto contrario (art. 1465 c.c.).

Il diritto coreano — fondato sul Codice Civile della Repubblica di Corea (민법, Minbeop) — adotta invece un sistema traslativo che richiede un atto materiale o formale ulteriore: per i beni mobili, la consegna (인도, indo); per gli immobili, la registrazione nel pubblico registro. Fino a quel momento, il venditore rimane proprietario. Questo approccio è strutturalmente più vicino al sistema tedesco (§ 929 BGB) che a quello francese o italiano.

Nei contratti commerciali internazionali tra imprese italiane e coreane, occorre inoltre verificare se si applica la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), recepita in Italia con L. 765/1985 e vigente in Corea dal 2005. L’art. 67 CISG disciplina autonomamente il passaggio del rischio, ancorandolo spesso alla consegna al vettore, a prescindere dal momento traslativo previsto dalla legge nazionale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Clausola sul momento traslativo. Nei contratti con controparti coreane, inserire sempre una clausola che indichi espressamente il momento di trasferimento della proprietà e del rischio. Non affidarsi alla legge applicabile di default: i sistemi non coincidono.
  2. Incoterms e passaggio del rischio. Gli Incoterms (CIF, FOB, DDP, ecc.) non regolano il trasferimento della proprietà, solo quello del rischio. Chiarire nel contratto se i due momenti coincidono o meno evita contenziosi sull’indennizzo assicurativo in caso di sinistro durante il trasporto.
  3. Esclusione o applicazione della CISG. Se le parti non escludono espressamente la Convenzione di Vienna, essa si applica automaticamente ai contratti B2B tra imprese dei due Paesi. L’art. 67 CISG sul rischio può divergere da quanto atteso dal cliente italiano: valutare sempre se escluderla o richiamarla esplicitamente.
  4. Azioni cautelari su beni in transito. In un sistema come quello coreano, sequestrare beni in transito che risultano ancora formalmente di proprietà del venditore è più agevole. Se il cliente italiano è acquirente, verificare se ha interesse a inserire clausole di riserva di proprietà speculare o garanzie bancarie.
  5. Due diligence contrattuale. Prima di firmare un contratto redatto dalla controparte coreana, controllare la legge applicabile designata e il foro competente. Un foro di Seul con legge coreana applicabile rovescia completamente la logica traslativa a cui il cliente è abituato.

Attenzione a

Riserva di proprietà mal redatta. Se il contratto prevede una riserva di proprietà a favore del venditore italiano ma la legge applicabile è quella coreana, la clausola deve rispettare i requisiti di opponibilità dell’ordinamento coreano — che non sempre coincidono con quelli dell’art. 1524 c.c. Una riserva di proprietà nulla o inopponibile secondo la lex causae non protegge nessuno.

Assenza di coordinamento tra legale e assicurativo. Il passaggio del rischio è anche una questione assicurativa. Se il cliente parte dal presupposto italiano che la merce sia sua dal momento del contratto, potrebbe non coprire adeguatamente il trasporto. Segnalare sempre al cliente — e al suo broker assicurativo — che in contesti internazionali il momento traslativo va verificato caso per caso.

Domande frequenti

Quando passa la proprietà in un contratto di compravendita tra un’azienda italiana e una coreana?

Dipende dalla legge applicabile al contratto. Se si applica la legge italiana, la proprietà passa con il consenso (art. 1376 c.c.). Se si applica quella coreana, serve la consegna per i beni mobili o la registrazione per gli immobili. Se si applica la CISG — automatica tra Italia e Corea in assenza di esclusione — il passaggio del rischio è disciplinato dall’art. 67 della Convenzione, spesso ancorato alla consegna al vettore.

La CISG si applica automaticamente ai contratti tra imprese italiane e coreane?

Sì. Sia l’Italia che la Corea del Sud hanno ratificato la Convenzione di Vienna del 1980. Per i contratti B2B aventi ad oggetto beni mobili, la CISG si applica automaticamente quando le parti non l’hanno esclusa espressamente. L’esclusione deve essere esplicita nel testo contrattuale; non basta il richiamo generico alla legge italiana.

Come funziona la riserva di proprietà in un contratto con controparte coreana?

La riserva di proprietà inserita in un contratto con legge coreana applicabile deve rispettare i requisiti di opponibilità previsti dall’ordinamento coreano. Non è sufficiente replicare la clausola standard usata per i contratti italiani ex art. 1524 c.c. Prima di inserirla, verificare con un legale locale le condizioni di validità e opponibilità ai terzi, inclusi i creditori della controparte in caso di procedura concorsuale.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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