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Composizione negoziata della crisi dopo il decreto aprile 2026


Con il decreto del 23 aprile 2026 la composizione negoziata della crisi cambia su almeno tre fronti operativi: accesso alla piattaforma, poteri dell’esperto e misure protettive. Chi assiste imprese in difficoltà deve aggiornare subito il proprio check-list di ingresso e verificare la compatibilità con le procedure già pendenti. Le modifiche producono effetti immediati anche sui mandati in corso.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il decreto del 23 aprile 2026 modifica i presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12 D.Lgs. 14/2019.
  • Punto 2 — Le misure protettive automatiche subiscono una revisione: termini e condizioni di proroga cambiano rispetto al testo previgente.
  • Punto 3 — L’esperto indipendente acquisisce nuovi poteri di segnalazione verso i creditori, con riflessi sulla strategia negoziale del debitore.

Dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto del 23 aprile 2026 ogni studio che segue imprese in crisi deve rivedere il proprio flusso di lavoro per l’accesso alla composizione negoziata. Non si tratta di ritocchi marginali: alcune modifiche incidono sull’ammissibilità della domanda e sui tempi delle misure protettive, due variabili che il professionista deve padroneggiare prima ancora di incontrare il cliente.

La notizia è pubblicata su Diritto.it, che ricostruisce le principali novità introdotte dal decreto del 23 aprile 2026 in materia di composizione negoziata della crisi d’impresa, strumento disciplinato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII).

Il contesto normativo

La composizione negoziata è regolata dagli artt. 12-25 undecies D.Lgs. 14/2019, nel testo già modificato dal D.Lgs. 136/2024 di recepimento della Direttiva Insolvency (UE 2019/1023). Il decreto del 23 aprile 2026 interviene su questo impianto con ulteriori correttivi, in particolare sulle condizioni di accesso dell’art. 12 CCII, sulla disciplina delle misure protettive ex art. 18 CCII e sui poteri dell’esperto indipendente previsti dall’art. 16 CCII. Restano fermi i principi di buona fede nelle trattative ricavabili dall’art. 1375 c.c., richiamati dalla giurisprudenza di merito anche in sede di composizione negoziata per valutare la condotta delle parti durante le trattative.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica dei presupposti di accesso aggiornata. L’art. 12 CCII nella nuova versione ridefinisce gli indicatori della crisi rilevante. Prima di depositare l’istanza sulla piattaforma CCIAA occorre riallineare la check-list agli indici aggiornati, evitando domande inammissibili che bruciano tempo e credibilità.
  2. Misure protettive: nuovi termini di proroga. Il decreto modifica la durata massima e le condizioni per la proroga delle misure protettive ex art. 18 CCII. Se hai procedure già in corso, calcola subito le nuove scadenze: un errore sui termini preclude la protezione dal patrimonio del debitore.
  3. Poteri rafforzati dell’esperto. L’esperto indipendente può ora segnalare ai creditori l’andamento delle trattative con maggiore frequenza e dettaglio. Questo cambia la strategia: il debitore deve presentarsi all’esperto con un piano credibile fin dal primo incontro, non costruirlo in corsa.
  4. Interazione con il concordato semplificato. Le modifiche al percorso negoziale incidono anche sull’accesso al concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, che rimane lo sbocco naturale quando le trattative falliscono. Verifica che la documentazione raccolta durante la composizione negoziata soddisfi già i requisiti del piano semplificato.
  5. Aggiornamento dei mandati professionali. Se assisti un’impresa già in composizione negoziata, comunica per iscritto al cliente le modifiche rilevanti entro tempi brevi: è un obbligo deontologico e riduce l’esposizione a future contestazioni sull’informazione resa.

Attenzione a

Retroattività sulle procedure pendenti. Il decreto non chiarisce con sufficiente nettezza quali disposizioni si applichino alle composizioni negoziate già avviate. Applicare le nuove regole sulle misure protettive a procedure aperte sotto il regime previgente potrebbe generare conflitti con i creditori già vincolati da accordi basati sui vecchi termini. Prendi posizione scritta sul punto e, se necessario, chiedi conferma al tribunale competente prima di agire.

Interazione con le segnalazioni degli organi di controllo. Il rafforzamento dei poteri dell’esperto si somma agli obblighi di segnalazione già previsti per sindaci e revisori dagli artt. 25 octies e seguenti CCII. Se il tuo cliente ha organi di controllo attivi, coordina subito i flussi informativi: segnalazioni disallineate espongono l’impresa a contestazioni sulla tempestività dell’allerta e il professionista a rilievi disciplinari.

Domande frequenti

Cosa cambia nella composizione negoziata della crisi con il decreto aprile 2026?

Il decreto del 23 aprile 2026 modifica i presupposti di accesso all’istituto ex art. 12 CCII, rivede i termini di durata e proroga delle misure protettive ex art. 18 CCII e amplia i poteri di segnalazione dell’esperto indipendente ex art. 16 CCII. Le modifiche producono effetti immediati anche sulle procedure già in corso, salvo diversa indicazione transitoria.

Le nuove regole sulla composizione negoziata si applicano alle procedure già aperte?

Il decreto non contiene una disposizione transitoria esplicita per tutte le novità. In assenza di chiarimento normativo, la posizione più cautelativa è applicare le nuove regole processuali e i nuovi termini sulle misure protettive solo alle istanze depositate dopo l’entrata in vigore, verificando caso per caso con il tribunale competente.

Quali documenti preparare prima di accedere alla composizione negoziata dopo il decreto 2026?

Oltre alla documentazione standard prevista dalla piattaforma CCIAA — bilanci, situazione debitoria analitica, piano industriale — occorre ora verificare il rispetto degli indici di crisi aggiornati ex art. 12 CCII nella nuova formulazione e predisporre un piano negoziale già strutturato, dato che l’esperto può segnalarne le criticità ai creditori con maggiore frequenza rispetto al passato.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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