Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prima interpretazione ufficiale degli strumenti del Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019), con focus su composizione negoziata, accordo fiscale e concordato semplificato. Il documento chiarisce i passaggi operativi più controversi e fissa la posizione dell’Amministrazione sui punti ancora dibattuti in dottrina e prassi. Per gli studi che assistono imprenditori in difficoltà, la circolare diventa il riferimento obbligato per impostare correttamente qualsiasi strategia di risanamento.
Punti chiave
- Punto 1 — La circolare AdE n. 5/E/2026 è il primo documento ufficiale che interpreta gli strumenti del Codice della crisi.
- Punto 2 — L’accordo con il Fisco nella composizione negoziata segue ora un percorso procedurale chiarito dall’Agenzia.
- Punto 3 — Il concordato semplificato e il PRO ricevono indicazioni operative che modificano l’approccio negoziale consigliabile.
Se assisti imprenditori in difficoltà finanziaria, la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate cambia il quadro di riferimento operativo. Per la prima volta l’Amministrazione prende posizione scritta e sistematica sui meccanismi fiscali del Codice della crisi, colmando un vuoto interpretativo che fino ad oggi rendeva ogni trattativa con il Fisco un terreno minato.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la prima parte di un documento organico dedicato al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). La circolare, disponibile sul sito istituzionale, ricostruisce il funzionamento di composizione negoziata, accordo con il Fisco, concordato semplificato e Piano di Ristrutturazione Omologato (PRO), chiarendo i passaggi più discussi. Puoi leggere l’analisi completa su GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
Il d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 83/2022 (recepimento della Direttiva Insolvency), ha introdotto una architettura di strumenti stragiudiziali e giudiziali che interagiscono direttamente con la posizione fiscale del debitore. L’art. 63 del Codice della crisi disciplina la transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, mentre l’art. 88 regola la stessa istituto nel concordato preventivo. La transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. — ora trasfusa nel Codice — ha generato un contenzioso interpretativo significativo, con posizioni divergenti tra Cassazione (si veda Cass. Civ. n. 8504/2021 sulla falcidiabilità dell’IVA) e prassi amministrativa. La circolare 5/E/2026 rappresenta il tentativo dell’Agenzia di allineare la propria posizione al quadro normativo vigente e agli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Cosa cambia per lo studio
- Composizione negoziata e interlocuzione con il Fisco: la circolare chiarisce in quale fase e con quali modalità l’esperto indipendente può coinvolgere l’Agenzia delle Entrate, riducendo l’incertezza sui tempi di risposta e sugli impegni vincolanti dell’Amministrazione durante le trattative ex art. 12 d.lgs. 14/2019.
- Accordo sulla transazione fiscale: vengono precisati i criteri di convenienza che l’Agenzia deve applicare per valutare la proposta del debitore, con riferimento al test del miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione. Questo ti consente di costruire offerte più mirate e documentate già in fase precontenziosa.
- Concordato semplificato ex art. 25-sexies: l’Agenzia indica come si posiziona rispetto all’omologazione forzosa, offrendo un parametro utile per calibrare la proposta quando l’accordo con i creditori pubblici non è raggiunto.
- Piano di Ristrutturazione Omologato (PRO): la circolare chiarisce il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione del debito nell’ambito del PRO, un punto che incideva direttamente sulla convenienza economica dello strumento per il debitore.
- Documentazione richiesta: vengono elencati i dati e i documenti che l’Agenzia si aspetta a corredo delle proposte, consentendo di predisporre fascicoli completi fin dall’apertura delle trattative.
Attenzione a
La circolare è solo la prima parte. L’Agenzia ha esplicitamente annunciato un secondo documento. Costruire la strategia di risanamento solo sulla base di questa prima parte espone il cliente al rischio che la posizione dell’Amministrazione si completi — o si modifichi — su aspetti ancora non trattati, in particolare sul trattamento dei crediti previdenziali INPS che interagiscono con la posizione fiscale.
Non confondere la posizione dell’Agenzia con un’autorizzazione implicita alla falcidia. La circolare chiarisce i criteri di valutazione, ma non vincola automaticamente gli uffici locali. Nella pratica, le direzioni provinciali mantengono margini di discrezionalità nella trattativa: una proposta tecnicamente corretta secondo la circolare può comunque essere rifiutata se la documentazione a supporto del test di convenienza non è solida.
Domande frequenti
La transazione fiscale nel codice della crisi può falcidiare l’IVA?
Sì. Dopo Cass. Civ. n. 8504/2021 e il recepimento della Direttiva Insolvency, la falcidia dell’IVA è ammessa sia nel concordato preventivo (art. 88 d.lgs. 14/2019) sia negli accordi di ristrutturazione (art. 63), a condizione che la proposta garantisca al Fisco un trattamento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione. La circolare 5/E/2026 recepisce questo orientamento e fissa i criteri documentali per dimostrare la convenienza.
Cosa deve contenere la proposta di transazione fiscale nella composizione negoziata?
Secondo la circolare AdE n. 5/E/2026, la proposta deve includere una perizia o relazione che quantifichi il soddisfacimento atteso in caso di liquidazione giudiziale, i dati aggiornati sul patrimonio del debitore e un piano finanziario che dimostri la sostenibilità dell’offerta. L’Agenzia si riserva di richiedere documentazione integrativa entro termini che la stessa circolare contribuisce a definire.
Il Piano di Ristrutturazione Omologato (PRO) genera sopravvenienze attive tassabili?
La circolare 5/E/2026 chiarisce il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione del debito nell’ambito del PRO ex artt. 64-bis e seguenti del d.lgs. 14/2019. In linea con i principi già applicati al concordato preventivo, la riduzione del debito omologata non genera imponibile fiscale nei limiti delle perdite pregresse e nei casi espressamente previsti. Il documento dell’Agenzia fornisce i criteri applicativi specifici per questo strumento.
Fonte di riferimento: Giuricivile