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Clausole sospensive nel franchising e diritto al compenso


Nel contratto di franchising, una clausola sospensiva può legittimamente subordinare il diritto al compenso dell’affiliato al verificarsi di una condizione futura e incerta. Il rischio concreto è che il franchisor strutturi il contratto in modo da tenere sospeso il pagamento a tempo indeterminato, svuotando di contenuto l’obbligazione. L’art. 1358 c.c. impone a entrambe le parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione: una violazione di questo obbligo può far scattare la responsabilità del franchisor anche prima che la condizione si verifichi.

Punti chiave

  • Punto 1 — La clausola sospensiva posticipa il compenso, ma non può essere usata per eluderlo definitivamente.
  • Punto 2 — L’art. 1358 c.c. impone buona fede durante la pendenza della condizione a entrambe le parti.
  • Punto 3 — Il franchisee può agire per risarcimento se il franchisor impedisce dolosamente l’avveramento della condizione.

Chi assiste un affiliato in una controversia contrattuale sa che le clausole sospensive sono uno degli strumenti più insidiosi nei contratti di franchising. Quando il diritto al compenso è subordinato a una condizione non ancora verificatasi, il franchisee si trova di fatto a lavorare senza certezza di pagamento, e recuperare quelle somme in sede giudiziale richiede una strategia precisa già in fase di analisi contrattuale.

Il tema è tornato al centro dell’attenzione con una pronuncia recente analizzata da Diritto.it, che esamina il caso di un franchisee cui è stato negato il compenso in applicazione di una clausola sospensiva inserita nel contratto di affiliazione commerciale.

Il contesto normativo

Il contratto di franchising è disciplinato dalla L. 129/2004, che all’art. 3 impone obblighi di trasparenza precontrattuale e vieta clausole che alterino l’equilibrio delle prestazioni in modo abusivo. Sul versante codicistico, l’art. 1353 c.c. ammette la condizione sospensiva come elemento accidentale del contratto, ma l’art. 1358 c.c. obbliga entrambe le parti a comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione. Cruciale è anche l’art. 1359 c.c.: se la condizione non si avvera per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, la condizione si considera avverata. La Cassazione, con orientamento consolidato (v. Cass. Civ. n. 15386/2018), ha ribadito che la clausola sospensiva non può trasformarsi in uno strumento di elusione dell’obbligazione principale quando la mancata verificazione della condizione dipende da un comportamento del debitore.

Cosa cambia per lo studio

  1. Analizza la condizione sospensiva in concreto: verifica se il suo avveramento dipende esclusivamente da fatti terzi oppure, anche solo in parte, da condotte del franchisor. In quest’ultimo caso, il margine per contestarla cresce sensibilmente.
  2. Verifica la conformità alla L. 129/2004: se la clausola non era stata portata a conoscenza dell’affiliato nei 30 giorni precedenti la firma previsti dall’art. 4 della stessa legge, la sua opponibilità è già di per sé discutibile.
  3. Documenta il comportamento del franchisor durante la pendenza della condizione. Ogni inerzia, ostacolo o mancata collaborazione è potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 1358 c.c. e può fondare una domanda risarcitoria autonoma.
  4. Valuta la domanda ex art. 1359 c.c. come alternativa alla nullità della clausola: sostenere che la condizione si deve considerare avverata è spesso più rapido ed efficace che chiedere la nullità dell’intera pattuizione.
  5. In fase di redazione contrattuale, inserisci un termine massimo di pendenza della condizione sospensiva. Una condizione sine die espone l’affiliato a un’attesa potenzialmente illimitata e difficilmente difendibile davanti a un giudice di merito.

Attenzione a

Il primo errore da evitare è confondere la clausola sospensiva con una clausola risolutiva: gli effetti sono opposti e la strategia difensiva cambia radicalmente. Nel primo caso il contratto non produce effetti fino all’avveramento della condizione; nel secondo, il contratto è già efficace e si risolve al verificarsi dell’evento. Scambiare i due istituti in atti o memorie è un errore che pregiudica la posizione del cliente fin dall’inizio.

Il secondo rischio riguarda la prescrizione. Se il franchisee ha continuato a eseguire la propria prestazione attendendo l’avveramento della condizione, il termine prescrizionale del diritto al compenso potrebbe già essere in corso — o addirittura spirato — nel momento in cui si decide di agire. Ricostruire il dies a quo con precisione, distinguendo tra prestazioni eseguite prima e dopo la condizione, è un passaggio che non va mai dato per scontato.

Domande frequenti

Clausola sospensiva nel franchising: il franchisee può chiedere il compenso se la condizione non si avvera?

Sì, se la mancata verificazione della condizione è imputabile al franchisor. L’art. 1359 c.c. stabilisce che la condizione si considera avverata quando la parte interessata al suo mancato avveramento ne ha impedito il verificarsi. In quel caso il franchisee può agire per ottenere il pagamento come se la condizione si fosse realizzata.

La clausola sospensiva nel contratto di franchising può essere dichiarata nulla?

Può esserlo se viola i requisiti di trasparenza precontrattuale della L. 129/2004 — in particolare se non era inclusa nella documentazione consegnata almeno 30 giorni prima della firma — oppure se risulta meramente potestativa, cioè rimessa al solo arbitrio del franchisor, ai sensi dell’art. 1355 c.c.

Qual è il termine di prescrizione del compenso del franchisee bloccato da clausola sospensiva?

Il diritto al compenso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., ma il dies a quo decorre dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato, ossia dall’avveramento della condizione o dalla data in cui si considera avverata per fatto imputabile al debitore. Ricostruire questo momento con precisione è essenziale per non vanificare l’azione.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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