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Classificazione Comuni montani cosa cambia con il DPCM 121/2026


Con il DPCM 11 maggio 2026, n. 121, in vigore dal 22 luglio 2026, cambiano i criteri legali per qualificare un Comune come montano: la classificazione ora segue parametri aggiornati che incidono direttamente su agevolazioni fiscali, contributi, appalti pubblici e regimi speciali applicabili agli enti locali. Chi assiste Comuni, imprese con sede in zona montana o privati che beneficiano di regimi agevolati deve verificare se la classificazione del proprio cliente cambia rispetto all’elenco precedente. Un Comune che perde o acquista la qualifica montana cambia quadro normativo applicabile in modo sostanziale.

Punti chiave

  • Dal 22 luglio 2026 il DPCM 121/2026 ridefinisce i criteri per qualificare un Comune come montano.
  • La nuova classificazione incide su agevolazioni fiscali, contributi statali e regimi speciali per gli enti locali.
  • Verificare subito se i Comuni assistiti mantengono, perdono o acquistano la qualifica montana è urgente.

Dal 22 luglio 2026 chi segue enti locali, imprese operanti in zone montane o contribuenti che fruiscono di agevolazioni legate alla classificazione territoriale deve aggiornare i propri dossier. Il DPCM 11 maggio 2026, n. 121, ridisegna i criteri con cui un Comune viene classificato come montano, e quella classificazione trascina con sé conseguenze concrete su fiscalità, accesso a fondi, appalti e normativa speciale applicabile.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 2026 ed entrato in vigore il 22 luglio 2026, definisce i parametri aggiornati per la classificazione dei Comuni montani. Per approfondire il testo integrale si rimanda alla fonte originale su La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

La classificazione dei Comuni montani affonda le radici nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e nell’art. 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che riconosce alle comunità montane un regime giuridico differenziato. Il DPCM 121/2026 si inserisce nel solco dell’art. 44, comma 2, della Costituzione, che impone al legislatore di favorire la montagna, e aggiorna i criteri già fissati dal DPCM 19 ottobre 2020 superandolo integralmente. Sul piano fiscale, la qualifica montana rileva anche ai fini dell’esenzione IMU per i terreni agricoli prevista dall’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui perimetro applicativo è determinato proprio dall’elenco dei Comuni classificati.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica immediata dell’elenco aggiornato. Dal 22 luglio 2026 l’elenco dei Comuni montani prodotto in attuazione del DPCM 121/2026 è quello vincolante. Controlla se i Comuni dei tuoi clienti compaiono, escono o entrano nell’elenco rispetto alla classificazione precedente.
  2. Agevolazioni IMU sui terreni agricoli. I terreni agricoli in Comuni che escono dalla classificazione montana perdono l’esenzione IMU di cui all’art. 1, comma 758, l. 160/2019. Il proprietario dovrà versare l’imposta già per l’anno d’imposta corrente, con possibile debito da regolarizzare.
  3. Accesso a contributi e fondi PNRR/regionali. Molti bandi riservano quote o corsie preferenziali agli enti locali in zona montana. Una variazione di classificazione può rendere inammissibile una domanda già istruita o modificare il punteggio in graduatoria.
  4. Appalti pubblici e deroghe al Codice dei Contratti. Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede soglie e procedure semplificate per Comuni montani sotto certi limiti demografici. Se il Comune perde la qualifica, quelle procedure non sono più applicabili e gli atti già adottati potrebbero essere contestati.
  5. Statuti e regolamenti comunali. Alcuni atti amministrativi locali richiamano espressamente la qualifica montana come presupposto di validità. Consiglia agli enti assistiti di avviare una ricognizione degli atti interni che necessitano aggiornamento.

Attenzione a

Decorrenza retroattiva dei debiti fiscali. Se un Comune perde la qualifica montana con effetto dal 22 luglio 2026, l’esenzione IMU cessa dalla stessa data. Tuttavia, alcuni Comuni o contribuenti potrebbero erroneamente applicare il regime agevolato fino a fine anno per abitudine. Controlla subito la posizione dei clienti proprietari di terreni agricoli e valuta il ravvedimento operoso se la situazione lo richiede.

Bandi già presentati prima del 22 luglio. Una domanda di contributo inviata quando il Comune era ancora classificato montano non è automaticamente salva se la valutazione avviene dopo l’entrata in vigore del DPCM. Leggi con attenzione il criterio temporale di riferimento del singolo bando — spesso è la data di approvazione del progetto, non quella di invio della domanda.

Domande frequenti

Come verifico se un Comune è ancora classificato montano dopo il DPCM 121/2026?

Devi consultare l’elenco ufficiale pubblicato in attuazione del DPCM 11 maggio 2026, n. 121, disponibile sul sito del Ministero competente o nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2026. L’elenco sostituisce integralmente quello precedente e produce effetti dal 22 luglio 2026. Verifica il codice ISTAT del Comune e confrontalo con la nuova lista.

Un Comune che perde la qualifica montana perde anche l’esenzione IMU sui terreni agricoli?

Sì. L’esenzione IMU per i terreni agricoli prevista dall’art. 1, comma 758, della legge 160/2019 si applica ai Comuni classificati montani. Se il Comune esce dalla classificazione dal 22 luglio 2026, i proprietari di terreni agricoli nel suo territorio dovranno versare l’IMU a partire da quella data, con possibile obbligo di regolarizzazione per il periodo residuo dell’anno d’imposta.

Un appalto avviato con le procedure semplificate per Comuni montani è annullabile se il Comune perde la qualifica?

Dipende dal momento in cui si è formato il presupposto. Se la procedura è stata avviata e il bando pubblicato prima del 22 luglio 2026, quando la qualifica era vigente, l’atto è generalmente valido. Se invece atti essenziali della procedura — come l’aggiudicazione — cadono dopo il 22 luglio, il difetto del presupposto legale espone l’ente a un rischio concreto di annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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