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Circostanza eccezionale volo precedente non esime il vettore


Quando la compagnia aerea adotta una decisione autonoma che causa il ritardo di un volo successivo, non può schermarsi dietro la circostanza eccezionale che aveva colpito il volo precedente. Il Tribunale dell’Unione europea, nella causa T-656/24, ha stabilito che la decisione autonoma del vettore recide il nesso causale con l’evento eccezionale originario. Per i professionisti che assistono passeggeri in controversie ex Reg. CE 261/2004, questa sentenza rafforza la posizione creditoria del cliente e riduce lo spazio difensivo delle compagnie.

Punti chiave

  • Punto 1 — La decisione autonoma del vettore recide il nesso causale con l’evento eccezionale precedente.
  • Punto 2 — La compagnia non può invocare il Reg. CE 261/2004 art. 5 co. 3 se il ritardo deriva da sua scelta.
  • Punto 3 — Il cliente-passeggero ha diritto alla compensazione anche quando il problema è partito da un volo precedente.

Per chi gestisce pratiche di risarcimento danni da ritardo aereo, la sentenza T-656/24 del Tribunale dell’Unione europea chiude una delle scappatoie difensive più usate dalle compagnie: il cosiddetto «effetto domino» tra voli successivi. D’ora in poi non basta dimostrare che il volo precedente ha subito una circostanza eccezionale; occorre anche che quella circostanza sia la causa determinante del ritardo contestato, senza interruzioni dovute a scelte autonome del vettore.

Il caso è stato deciso nella causa T-656/24 (European Air Charter) dal Tribunale dell’Unione europea, che ha enunciato il principio secondo cui una compagnia aerea non può avvalersi dell’esimente prevista dal Regolamento CE 261/2004 quando il ritardo del volo successivo è riconducibile a una propria decisione autonoma. Puoi leggere l’analisi completa su AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 5, par. 3, del Regolamento CE n. 261/2004, che esenta il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro secondo l’art. 7) quando il ritardo o la cancellazione sono causati da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso. La Corte di giustizia UE aveva già delimitato la nozione di «circostanza eccezionale» nella causa C-549/07 (Wallentin-Hermann, 2008), stabilendo che i guasti tecnici ordinari non rientrano nell’esimente. La sentenza T-656/24 aggiunge un tassello ulteriore: anche un evento che in astratto sarebbe eccezionale perde rilevanza esimente quando il vettore, con una decisione propria e autonoma, introduce una causa interruttiva del nesso causale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nelle lettere di messa in mora e nei ricorsi, contestare specificamente la decisione operativa adottata dalla compagnia (es. scelta del ritardo per ottimizzare le rotazioni, decisione di non sostituire l’aeromobile): quella scelta è ora l’elemento chiave da provare.
  2. Richiedere in fase istruttoria il cosiddetto «operations log» o il maintenance record del volo precedente: serve a dimostrare se e quando il vettore aveva la possibilità di adottare soluzioni alternative prima del ritardo contestato.
  3. Nei procedimenti davanti all’ENAC o all’ADR di settore, citare espressamente T-656/24 per contrastare le memorie difensive che imputano il ritardo a cause di forza maggiore «a monte».
  4. La sentenza rafforza la posizione nei casi di ritardo superiore a 3 ore su voli intracomunitari e su voli extra-UE operati da vettori comunitari: la compensazione ex art. 7 Reg. CE 261/2004 va rivendicata senza cedere all’argomento del volo precedente.
  5. Valutare l’applicazione del principio anche nei procedimenti pendenti: se la compagnia ha già opposto l’«effetto domino» come unica difesa, T-656/24 può essere invocata come sopravvenuto orientamento giurisprudenziale del giudice dell’Unione.

Attenzione a

Il principio non elimina in assoluto la rilevanza del volo precedente: se la circostanza eccezionale originaria è la causa determinante e nessuna decisione autonoma del vettore ha interrotto il nesso causale, l’esimente regge ancora. Il rischio pratico è sovrastimare la portata della sentenza e formulare pretese in casi in cui il vettore non ha adottato alcuna scelta discrezionale rilevante, esponendo il cliente a una soccombenza su costi.

Attenzione anche alla prova della «decisione autonoma»: il tribunale la indica come elemento costitutivo della pretesa, ma l’onere di allegazione grava sul passeggero o sul suo difensore. Senza documentazione operativa della compagnia, la dimostrazione di quella scelta può rivelarsi difficile in sede nazionale, dove l’accesso agli atti interni del vettore non è scontato.

Domande frequenti

Quando la compagnia aerea non può usare la circostanza eccezionale del volo precedente?

Non può usarla quando il ritardo del volo successivo dipende da una sua decisione autonoma, non dall’evento eccezionale originario. La sentenza T-656/24 del Tribunale UE stabilisce che quella decisione recide il nesso causale e il passeggero ha diritto alla compensazione ex art. 7 Reg. CE 261/2004, da 250 a 600 euro a seconda della tratta.

Come si prova che il ritardo dipende da una decisione autonoma della compagnia aerea?

Occorre acquisire la documentazione operativa del vettore: operations log, maintenance record e comunicazioni interne relative alla rotazione dell’aeromobile. In sede di ADR o giudiziale, si può formulare istanza istruttoria di esibizione. La sentenza T-656/24 indica la decisione autonoma come elemento causale determinante, quindi va allegata e provata dal passeggero tramite il proprio difensore.

La sentenza T-656/24 vale anche per ritardi su voli extra UE?

Sì, purché il volo sia operato da un vettore aereo comunitario. Il Reg. CE 261/2004, all’art. 3, si applica ai voli in partenza da un aeroporto UE e ai voli in arrivo in un aeroporto UE operati da vettori comunitari. Per entrambe le fattispecie il principio enunciato in T-656/24 è direttamente invocabile.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani

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