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Cessione del marchio da privato esente da IRPEF


La cessione del marchio da parte di una persona fisica che non esercita attività d’impresa non è tassabile ai fini IRPEF. L’Agenzia delle Entrate tenta da anni di ricondurre il corrispettivo tra i redditi diversi ex art. 67 TUIR, ma la giurisprudenza di merito è unanimemente contraria a questa impostazione. Chi assiste un cliente privato cedente un marchio può oggi contare su un orientamento giurisprudenziale solido, confermato ancora nel 2025 da CGT Toscana n. 1000/2025 e CGT Puglia n. 676/2025.

Punti chiave

  • La cessione del marchio da privato non rientra nei redditi diversi ex art. 67 TUIR secondo i giudici di merito.
  • CGT Toscana n. 1000/2025 e CGT Puglia n. 676/2025 confermano nel 2025 l’esenzione IRPEF.
  • L’Agenzia delle Entrate mantiene la propria prassi contraria: il rischio contenzioso resta concreto.

Se assisti un cliente che vuole cedere un marchio registrato a titolo personale, fuori da qualsiasi attività d’impresa, puoi oggi consigliarlo con una base giurisprudenziale solida: il corrispettivo percepito non sconta IRPEF. Lo studio deve però prepararsi alla possibilità concreta che l’Agenzia delle Entrate contesti l’operazione, perché la posizione dell’Amministrazione finanziaria non è cambiata.

La questione è analizzata in un articolo pubblicato su Studio Cataldi, che ricostruisce il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche alla luce delle più recenti pronunce del 2025.

Il contesto normativo

L’Amministrazione finanziaria tenta di qualificare il corrispettivo da cessione di marchio come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR, che elenca le ipotesi tassabili residuali per i privati. Il problema è che nessuna delle fattispecie elencate in quell’articolo ricomprende esplicitamente la cessione di un marchio da parte di chi non svolge impresa. La norma si applica in modo tassativo, non estensivo.

La giurisprudenza di merito è compatta nel dare torto all’Erario. Le sentenze CGT Toscana n. 1000/2025 e CGT Puglia n. 676/2025 sono solo le ultime di una serie che esclude la tassazione IRPEF su questi proventi. La dottrina, tra cui Rebecca ne Il Commercialista Telematico, ha elaborato varie argomentazioni convergenti nella stessa direzione: in assenza di una norma che assoggetti espressamente a imposta questo tipo di provento, il principio di tassatività impedisce l’imposizione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Consulenza preventiva: quando un cliente privato titolare di un marchio valuta la cessione, puoi indicargli che il corrispettivo non è imponibile ai fini IRPEF, a condizione che l’operazione avvenga fuori dall’esercizio d’impresa.
  2. Documentazione dell’operazione: è utile costruire sin dall’atto di cessione una documentazione che dimostri chiaramente il carattere personale e non imprenditoriale della titolarità del marchio, anticipando eventuali contestazioni.
  3. Gestione del contenzioso: se l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento, il contribuente ha dalla sua un orientamento di merito unanime. CGT Toscana n. 1000/2025 e CGT Puglia n. 676/2025 sono precedenti citabili direttamente in ricorso.
  4. Dichiarazione dei redditi: il corrispettivo percepito non va indicato come reddito imponibile. Vale la pena verbalizzare in forma scritta questa scelta e conservare la documentazione a supporto per i termini di decadenza dell’accertamento.
  5. Monitoraggio della Cassazione: ad oggi non risulta un orientamento della Cassazione che abbia definitivamente chiuso la questione in senso favorevole al contribuente. Tieni monitorata l’evoluzione perché un intervento della Suprema Corte cambierebbe il peso specifico dei precedenti utilizzabili.

Attenzione a

Il confine con l’attività d’impresa. L’esenzione regge solo se la cessione avviene al di fuori dell’esercizio d’impresa. Se il cliente ha registrato il marchio in funzione di un’attività commerciale, anche pregressa o cessata di recente, l’Agenzia può sostenere che il provento sia comunque riconducibile a reddito d’impresa o reddito diverso. Analizza la storia del marchio prima di dare un parere definitivo.

La prassi amministrativa non si è adeguata. Nonostante la giurisprudenza di merito sia unanime, l’Agenzia delle Entrate non ha ritirato né aggiornato la propria posizione. Questo significa che il rischio di accertamento rimane reale, e il cliente deve esserne informato in modo chiaro e documentato prima di procedere con la cessione.

Domande frequenti

La cessione del marchio da parte di un privato è soggetta a IRPEF?

No, secondo la giurisprudenza di merito unanime. Il corrispettivo percepito da una persona fisica che cede un marchio fuori dall’esercizio d’impresa non rientra in nessuna delle fattispecie tassabili elencate nell’art. 67 TUIR. CGT Toscana n. 1000/2025 e CGT Puglia n. 676/2025 confermano questa posizione nel 2025. L’Agenzia delle Entrate tuttavia non ha modificato la propria prassi contraria.

L’Agenzia delle Entrate può accertare la cessione di un marchio da privato?

Sì, il rischio di accertamento è concreto perché l’Amministrazione finanziaria mantiene la propria posizione nonostante la giurisprudenza contraria. In caso di contestazione, il contribuente dispone di un orientamento di merito solido e citabile. È consigliabile documentare fin dall’origine il carattere personale e non imprenditoriale dell’operazione per rafforzare la difesa.

Come si distingue la cessione del marchio da privato da quella in regime d’impresa ai fini fiscali?

Il discrimine è la titolarità e la funzione del marchio rispetto all’attività economica del cedente. Se il marchio è stato registrato o utilizzato nell’ambito di un’attività imprenditoriale, anche cessata, l’Agenzia può ricondurre il provento a reddito d’impresa o diverso. Occorre analizzare la storia del marchio e la qualifica del soggetto cedente prima di escludere qualsiasi imposizione.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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