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Causalità climatica in giudizio: come usarla in causa


La causalità climatica in giudizio si fonda sulla cosiddetta attribution science, disciplina scientifica che quantifica il contributo delle emissioni antropogeniche a singoli eventi meteorologici estremi. In sede civile, il nesso causale va dimostrato secondo il criterio del ‘più probabile che non’ (art. 40-41 c.p., applicato per analogia in ambito civile dalla Cassazione), con ricorso a perizie climatologiche qualificate. Chi agisce deve selezionare studi peer-reviewed aggiornati e anticipare le contestazioni sull’incertezza scientifica del modello probabilistico adottato.

Punti chiave

  • Punto 1 — La attribution science quantifica il rischio aggiuntivo di un evento climatico causato dalle emissioni umane.
  • Punto 2 — In sede civile italiana il nesso causale si valuta con il criterio ‘più probabile che non’, non con la certezza scientifica assoluta.
  • Punto 3 — Il consulente tecnico climatologo deve essere scelto con attenzione: la qualità dello studio selezionato condiziona l’esito della CTU.

Chi lavora su danni da eventi atmosferici estremi, responsabilità da inquinamento o azioni contro emettitori di CO₂ si trova oggi davanti a una domanda concreta: come si porta in udienza la prova che un’alluvione o un’ondata di calore è stata resa più probabile o più intensa dall’attività di un soggetto determinato? La risposta arriva dalla attribution science, e ignorarla significa perdere terreno sia nell’offensiva che nella difesa.

Il tema è approfondito in un’analisi pubblicata da Diritto.it, che esamina come la scienza dell’attribuzione climatica stia entrando nei tribunali europei e quale impatto produca sui meccanismi probatori italiani.

Il contesto normativo

In sede civile, il nesso causale tra condotta e danno segue il criterio del «più probabile che non», consolidato dalla Cass. Civ. SS.UU. n. 576/2008 e ribadito da Cass. Civ. n. 25112/2019. Non serve la certezza assoluta: basta che il giudice ritenga più verosimile il collegamento causale rispetto alla sua assenza. Sul piano sostanziale, le azioni risarcitorie ambientali passano dall’art. 2043 c.c. per la responsabilità aquiliana e dall’art. 311 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) per il danno ambientale in senso stretto, con legittimazione attiva riservata allo Stato e agli enti territoriali. Per le azioni collettive o degli enti privati, la strada principale rimane l’art. 2043 c.c., affiancata dall’art. 844 c.c. per le immissioni quando il fatto è circoscritto territorialmente.

Cosa cambia per lo studio

  1. Selezione del perito. Non basta un meteorologo generico: serve un climatologo con competenze in detection and attribution, capace di produrre o commentare studi che stimino la variazione di probabilità dell’evento in termini percentuali. La scelta del CTU o del CTP può fare la differenza già in fase di ammissione della prova.
  2. Struttura della perizia. La perizia deve indicare il modello climatico usato, l’intervallo di confidenza e il confronto con scenari controfattuali (mondo senza emissioni antropogeniche). Un elaborato che non esplicita questi elementi è attaccabile in contraddittorio con relativa facilità.
  3. Standard probatorio differenziato. In sede penale vige il criterio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 c.p.p.); in sede civile basta la prevalenza probabilistica. Questa distinzione condiziona la strategia: un’azione civile è percorribile anche dove quella penale non reggerebbe.
  4. Giurisprudenza straniera come argomento. Sentenze come Milieudefensie c. Shell (Corte Distrettuale dell’Aja, 2021) o Neubauer c. Germania (BVerfG, apr. 2021) non hanno valore vincolante in Italia, ma il giudice italiano può valorizzarle come argomento di persuasione, specie quando si discute di diritti fondamentali ex artt. 2 e 32 Cost.
  5. Identificazione del convenuto. La filiera causale deve collegare le emissioni di un soggetto specifico all’evento dannoso. Agire contro «i grandi emettitori in generale» non supera il vaglio del nesso causale individuale: la perizia deve quantificare il contributo del singolo convenuto, non dell’intera categoria.

Attenzione a

Rischio di consulenze tecniche inammissibili. Il giudice può rigettare la CTU climatologica se l’istanza non specifica il metodo scientifico di riferimento e la domanda concreta a cui la perizia deve rispondere. Depositare una richiesta vaga — «accerti il nesso tra le emissioni e il danno» — espone al rigetto per genericità. Articola la richiesta con precisione: indica evento, periodo temporale, soggetto emettitore e modello atteso.

Confondere il rischio aumentato con la causa diretta. La attribution science dimostra che un evento era X% più probabile per effetto delle emissioni, non che quelle emissioni lo hanno causato in modo deterministico. Presentare al giudice uno studio probabilistico come prova di causalità diretta è un errore argomentativo che il controparte smonta in pochi minuti e che mina la credibilità dell’intero impianto probatorio.

Domande frequenti

Come si prova il nesso causale in una causa per danni climatici in Italia?

In sede civile si applica il criterio del ‘più probabile che non’, fissato da Cass. SS.UU. n. 576/2008. Una perizia climatologica basata su attribution science può dimostrare che l’evento dannoso era statisticamente più probabile a causa delle emissioni del convenuto. Non serve la certezza assoluta, ma la stima probabilistica deve essere quantificata e metodologicamente fondata.

Qual è la differenza tra danno ambientale ex art. 311 d.lgs. 152/2006 e azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. in materia climatica?

Il danno ambientale ex art. 311 d.lgs. 152/2006 è azionabile solo dallo Stato e dagli enti pubblici, con finalità ripristinatoria. I privati e gli enti non pubblici agiscono invece ex art. 2043 c.c. per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito, dimostrando fatto illecito, danno e nesso causale secondo le regole ordinarie della responsabilità aquiliana.

Le sentenze straniere sui cambiamenti climatici valgono qualcosa davanti a un tribunale italiano?

Non hanno valore vincolante, ma possono essere richiamate come argomento di persuasione, soprattutto nei giudizi che coinvolgono diritti fondamentali ex artt. 2 e 32 Cost. o obblighi derivanti dall’Accordo di Parigi. Casi come Milieudefensie c. Shell (2021) o Neubauer c. Germania (2021) sono citati nella letteratura giuridica e possono orientare l’interpretazione del giudice di merito.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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