Canone unico patrimoniale natura tributaria anche abusivo


Il canone unico patrimoniale mantiene natura tributaria anche quando l’occupazione del suolo pubblico è abusiva, cioè priva di autorizzazione. Questa qualificazione sposta la giurisdizione dalle sezioni ordinarie del TAR alla giustizia tributaria e impone di seguire le regole del processo tributario per contestare gli atti di accertamento. Lo studio che assiste enti locali o soggetti privati deve riconsiderare il percorso processuale ogni volta che riceve un atto di accertamento CUP, indipendentemente dalla regolarità dell’occupazione sottostante.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il CUP è tributo anche se l’occupazione è abusiva: la giurisdizione è tributaria, non amministrativa.
  • Punto 2 — Gli atti di accertamento CUP vanno impugnati davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
  • Punto 3 — L’assenza di titolo autorizzativo non esclude il debito tributario né sposta la competenza giurisdizionale.

Ogni volta che il tuo cliente riceve un avviso di accertamento per canone unico patrimoniale su un’occupazione non autorizzata, il primo errore da non commettere è presentare ricorso al TAR. La sentenza del TAR Liguria chiarisce definitivamente che il CUP ha natura tributaria a prescindere dalla regolarità dell’occupazione, e questo significa processo tributario, termini diversi e rito completamente differente.

Il TAR Liguria, Sez. I, con sentenza del 17 luglio 2026, n. 942, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia avente ad oggetto un accertamento CUP emesso per occupazione abusiva di suolo pubblico. La pronuncia, segnalata da Gazzetta degli Enti Locali, afferma che la natura del rapporto non muta al variare della legittimità del titolo occupativo.

Il contesto normativo

Il canone unico patrimoniale è stato introdotto dall’art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha unificato la TOSAP, la COSAP, l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni in un unico prelievo comunale. Il comma 817 qualifica espressamente il CUP come entrata patrimoniale dei Comuni e delle Province, ma la giurisprudenza — inclusa questa pronuncia del TAR Liguria — ha progressivamente ricondotto il prelievo nell’alveo tributario, richiamando i criteri sostanziali elaborati dalla Corte di Cassazione per distinguere entrate tributarie da entrate patrimoniali (cfr. Cass. SS.UU. n. 14938/2022 sul previgente sistema TOSAP/COSAP). La qualificazione tributaria attrae la giurisdizione alle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica immediata della giurisdizione: ogni accertamento CUP, anche su occupazione abusiva, va impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, non davanti al TAR.
  2. Termini di decadenza: nel processo tributario il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 21, d.lgs. n. 546/1992); il termine amministrativo di 60 giorni per il TAR coincide formalmente, ma il rito e i presupposti sono diversi — attenzione a non confonderli.
  3. Reclamo-mediazione obbligatorio: per controversie di valore fino a 50.000 euro è obbligatorio il preventivo reclamo-mediazione ai sensi dell’art. 17-bis, d.lgs. n. 546/1992, pena l’inammissibilità del ricorso.
  4. Difesa tecnica: nel processo tributario il difensore deve essere abilitato al patrocinio tributario; verifica che il professionista incaricato sia iscritto nell’elenco degli abilitati o che lo studio possa seguire direttamente la fase contenziosa.
  5. Ricorsi pendenti al TAR: se hai già un ricorso al TAR su un accertamento CUP, valuta subito la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11, c.p.a. e dell’art. 59, legge n. 69/2009, per evitare la decadenza dalla possibilità di riproporre il ricorso nella sede corretta.

Attenzione a

Il rischio principale è la decadenza: presentare ricorso al TAR su un accertamento CUP blocca i termini solo in apparenza. Se il TAR declina la giurisdizione, la translatio iudicii consente di riassumere davanti al giudice tributario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, ma ogni giorno perso aumenta il rischio di errori di calcolo. Meglio indirizzare subito il ricorso nella sede corretta.

Secondo rischio: confondere la natura abusiva dell’occupazione con l’inesistenza del presupposto impositivo. Il TAR Liguria conferma che l’occupazione di fatto è comunque idonea a integrare il presupposto del CUP; quindi l’argomento difensivo basato sull’assenza di autorizzazione non elimina il debito, ma può incidere sulla quantificazione o sulla sanzione applicata dall’ente.

Domande frequenti

Il ricorso contro un accertamento canone unico patrimoniale va al TAR o alla Corte Tributaria?

Va alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il TAR Liguria, sentenza n. 942 del 17 luglio 2026, ha confermato che il CUP ha natura tributaria anche in caso di occupazione abusiva, spostando la giurisdizione dall’ambito amministrativo a quello tributario. Il termine per il ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992.

L’occupazione abusiva di suolo pubblico fa scattare comunque il canone unico patrimoniale?

Sì. L’assenza di un titolo autorizzativo non esclude il presupposto impositivo del CUP. La sentenza del TAR Liguria n. 942/2026 chiarisce che l’occupazione di fatto è sufficiente a integrare il presupposto, e l’ente locale può emettere un avviso di accertamento con le relative sanzioni. La difesa può contestare la quantificazione, ma non l’an del prelievo sulla sola base dell’abusività.

Ho già presentato ricorso al TAR per un accertamento CUP: cosa devo fare ora?

Valuta immediatamente la translatio iudicii. Ai sensi dell’art. 59, legge n. 69/2009, e dell’art. 11 c.p.a., quando il giudice adito declina la giurisdizione puoi riassumere il giudizio davanti al giudice tributario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, conservando gli effetti della domanda originaria. Non aspettare la sentenza del TAR: verifica subito se i termini tributari sono ancora aperti.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali