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Blacklist OFAC e conti bancari dopo la sentenza CGUE C-81/24


La sentenza CGUE C-81/24 (caso Jenec) stabilisce che una banca europea non può rifiutare automaticamente l’apertura di un conto corrente a un soggetto inserito nelle liste OFAC del Tesoro USA. Il rifiuto deve essere motivato caso per caso, verificando se esistono obblighi giuridici europei che lo giustifichino. Per uno studio legale con clienti colpiti da sanzioni extraterritoriali USA, questo apre spazi concreti di tutela davanti ai giudici nazionali e alla CGUE stessa.

Punti chiave

  • La CGUE C-81/24 esclude che la presenza in blacklist OFAC giustifichi da sola il rifiuto bancario.
  • Le banche europee non possono applicare sanzioni USA senza una base giuridica dell’ordinamento UE.
  • Il precedente è già rilevante per i soggetti sanzionati dagli USA come i giudici ICC e Francesca Albanese.

Se hai un cliente a cui una banca italiana ha negato l’apertura di un conto corrente perché il suo nome compare nelle liste OFAC del Dipartimento del Tesoro americano, ora hai uno strumento giurisprudenziale solido per contestare quel rifiuto. La sentenza CGUE C-81/24 chiarisce che l’iscrizione in una blacklist statunitense non produce effetti giuridici automatici nell’ordinamento europeo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la pronuncia sul caso Jenec, ha stabilito che le banche operanti nel territorio UE non possono opporre un rifiuto di servizio fondato esclusivamente sulla presenza del cliente in elenchi sanzionatori di Stati terzi, senza una corrispondente misura restrittiva adottata dall’Unione. La notizia è stata rilanciata da Agenda Digitale anche in relazione alle recenti sanzioni USA contro giudici della Corte Penale Internazionale e la relatrice ONU Francesca Albanese.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento è il Regolamento UE n. 2271/1996 (cd. “Statuto di blocco”), che vieta ai soggetti europei di conformarsi a leggi extraterritoriali di Paesi terzi che impongono sanzioni economiche, salvo autorizzazione della Commissione. Parallelamente, la direttiva 2015/849/UE sull’antiriciclaggio impone alle banche obblighi di due diligence, ma non legittima l’automatica esclusione dal mercato dei servizi di pagamento in assenza di una misura restrittiva UE. La CGUE, con la C-81/24, ha ribadito che qualsiasi restrizione all’accesso ai servizi bancari deve trovare fondamento in una norma dell’ordinamento europeo, non in quella di uno Stato terzo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Puoi impugnare il rifiuto bancario davanti al giudice civile ordinario citando la CGUE C-81/24: la banca dovrà indicare la specifica norma UE che impone l’esclusione, non limitarsi a richiamare la presenza del cliente nelle liste OFAC.
  2. Nei casi di clienti europei colpiti da sanzioni USA (come soggetti legati a operazioni commerciali in Iran, Russia o Venezuela), il Regolamento 2271/1996 può essere invocato come scudo attivo, non solo difensivo.
  3. Se la banca ha già chiuso il conto richiamando l’OFAC, valuta l’azione risarcitoria per danno da illegittima interruzione del servizio, quantificando il pregiudizio patrimoniale concreto subito dal cliente.
  4. Per i clienti non residenti in UE ma con interessi economici nell’Unione, verifica se la misura USA produce effetti su beni o conti situati nel territorio europeo: in quel caso la CGUE C-81/24 offre un argomento diretto.
  5. Tieni monitorato il dossier ICC/Albanese: se la Commissione UE attiverà misure di contrasto formali ex Regolamento 2271/1996, si aprirà un contenzioso seriale con le banche che hanno già sospeso rapporti con i soggetti sanzionati da Washington.

Attenzione a

La sentenza non azzera gli obblighi AML: la banca può rifiutare o chiudere il conto per ragioni di antiriciclaggio autonome rispetto all’OFAC, purché le documenti. Se la motivazione scritta del rifiuto mescola riferimenti OFAC e riferimenti alla direttiva 2015/849/UE, smontare il diniego richiede un’analisi separata dei due piani normativi.

Attenzione anche alla giurisdizione: la CGUE C-81/24 vincola i giudici nazionali nell’interpretazione del diritto UE, ma l’OFAC rimane uno strumento con effetti extraterritoriali reali — le banche con esposizione al mercato USA potrebbero preferire il rischio del contenzioso europeo a quello delle penali americane. Questo squilibrio va considerato nella strategia processuale prima di avviare il giudizio.

Domande frequenti

Una banca italiana può rifiutare l’apertura di un conto corrente perché il cliente è nella lista OFAC?

No, secondo la CGUE C-81/24 non può farlo in automatico. Il rifiuto deve fondarsi su una norma dell’ordinamento europeo. La sola presenza nelle liste OFAC del Tesoro USA non costituisce base giuridica sufficiente nell’ordinamento UE per negare l’accesso ai servizi bancari.

Cos’è il Regolamento UE 2271/1996 e come si usa contro le blacklist USA?

Il Regolamento 2271/1996, detto Statuto di blocco, vieta ai soggetti europei di conformarsi a leggi extraterritoriali di Paesi terzi che impongono sanzioni economiche. Va invocato attivamente quando una banca o un partner commerciale europeo rifiuta di operare citando misure USA prive di corrispondente recepimento nell’ordinamento UE.

Posso chiedere il risarcimento del danno se la banca ha chiuso il conto richiamando l’OFAC?

Sì, se il rifiuto o la chiusura del conto non trovava fondamento in una misura restrittiva UE. Il danno va quantificato in modo specifico: mancati pagamenti, contratti persi, costi di gestione alternativa della liquidità. La CGUE C-81/24 rafforza la posizione del cliente nel giudizio civile nazionale.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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