Gli enti locali con entrate complessive non superiori a 60.000 euro nell’esercizio 2026 possono adottare il bilancio in forma semplificata, con schemi contabili ridotti e obblighi documentali alleggeriti. Chi assiste questi enti in sede consultiva o contenziosa deve verificare la soglia di accesso e l’effettiva applicazione degli schemi semplificati previsti dal d.lgs. 118/2011. Un bilancio adottato con il formato ordinario quando era disponibile quello semplificato — o viceversa — può generare vizi procedurali rilevanti in sede di impugnazione.
Punti chiave
- Punto 1 — La soglia è fissata a 60.000 euro di entrate complessive nell’esercizio 2026.
- Punto 2 — Il bilancio semplificato riduce gli schemi contabili obbligatori e la documentazione allegata.
- Punto 3 — L’errata scelta del formato contabile può generare vizi impugnabili davanti al TAR.
Chi assiste enti locali di piccole dimensioni — comuni montani, unioni, enti strumentali minori — deve aggiornare il proprio check-list procedurale: per l’esercizio 2026, il bilancio in forma semplificata è accessibile a tutti gli enti che non superano 60.000 euro di entrate complessive. Questo incide direttamente sulla validità degli atti contabili e, a cascata, su qualsiasi procedimento che faccia perno sull’approvazione del bilancio come presupposto di legittimità.
La notizia arriva da La Gazzetta degli Enti Locali, che segnala la conferma della soglia dei 60.000 euro come criterio di accesso al regime contabile semplificato per il 2026.
Il contesto normativo
Il riferimento di base è il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali. L’art. 232 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) prevede che gli enti locali di minori dimensioni possano adottare sistemi contabili semplificati, rinviando ai decreti attuativi per la definizione delle soglie. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011) disciplina nel dettaglio gli schemi semplificati: classificazione ridotta delle voci di entrata e spesa, esonero da alcuni allegati al bilancio e rendiconto. La Corte dei Conti, sezione autonomie, ha più volte ribadito che il mancato rispetto del formato prescritto rende il bilancio irregolare e può determinare l’avvio di procedimenti di riequilibrio o di scioglimento degli organi.
Cosa cambia per lo studio
- Verificare subito se gli enti assistiti rientrano nella soglia: entrate complessive 2026 non superiori a 60.000 euro — non il bilancio preventivo, ma le entrate effettivamente previste o accertate nell’esercizio di riferimento.
- Controllare che il consiglio o l’organo competente abbia deliberato con il formato corretto: adottare il bilancio ordinario quando era disponibile quello semplificato non è neutro — espone l’atto a censure per eccesso di forma o per violazione del principio di economicità procedurale.
- In sede di contenzioso su atti presupposti (appalti, contributi, nomine), verificare la regolarità del bilancio a monte: un bilancio adottato fuori formato può travolgere gli atti amministrativi consequenziali.
- Aggiornare i mandati di consulenza contabile agli enti: la soglia dei 60.000 euro va monitorata ogni anno, perché un ente che nel 2025 era sopra soglia potrebbe scendere sotto nel 2026 e viceversa.
- Segnalare al cliente-ente la possibilità di semplificare la documentazione allegata al bilancio: meno allegati obbligatori significa meno superficie esposta a vizi formali in sede di controllo da parte della Corte dei Conti.
Attenzione a
Il primo rischio è confondere la soglia delle entrate con quella della popolazione o del bilancio di previsione: il criterio per il 2026 è esclusivamente il volume delle entrate complessive, non altri parametri dimensionali. Un’errata classificazione dell’ente comporta l’adozione del formato sbagliato e l’irregolarità dell’intero documento contabile.
Il secondo rischio riguarda gli enti che oscillano intorno alla soglia: se a consuntivo le entrate superano i 60.000 euro dopo che il bilancio era stato approvato in forma semplificata, occorre valutare se adottare misure correttive o se l’irregolarità sia sanabile in sede di rendiconto. Su questo punto la giurisprudenza contabile non è ancora uniforme, quindi conviene anticipare la questione in fase consultiva piuttosto che gestirla in sede di giudizio.
Domande frequenti
Quali enti locali possono adottare il bilancio semplificato nel 2026?
Possono adottare il bilancio in forma semplificata gli enti locali le cui entrate complessive nel corso del 2026 non superano i 60.000 euro. Il criterio è il volume delle entrate dell’esercizio di riferimento, non la popolazione residente né altri parametri dimensionali. La base normativa è il d.lgs. 118/2011 e l’art. 232 del TUEL.
Cosa succede se un ente approva il bilancio con il formato sbagliato?
Il bilancio adottato con un formato non corrispondente alla categoria dell’ente è irregolare. La Corte dei Conti può sollevare rilievi in sede di controllo, e gli atti amministrativi consequenziali — appalti, contributi, atti di spesa — risultano privi di un presupposto valido, con rischio concreto di annullamento in sede giurisdizionale.
La soglia dei 60mila euro si calcola sulle entrate previste o su quelle accertate?
Il criterio fa riferimento alle entrate complessive nel corso dell’esercizio 2026. In sede preventiva si considera la previsione, ma se a consuntivo si supera la soglia, occorre valutare la necessità di misure correttive. Conviene inserire una clausola di monitoraggio nel mandato di consulenza all’ente per gestire questa eventualità in anticipo.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali
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