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BFP e pratiche scorrette cosa rischia Poste Italiane in UE


I clienti di Poste Italiane titolari di Buoni Fruttiferi Postali possono oggi contare su un argomento in più: la possibile violazione della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, ora all’attenzione della Commissione europea tramite una segnalazione ex art. 258 TFUE. Per l’avvocato che segue questo contenzioso, si apre la strada a richieste fondate sul principio di effettività della tutela dei consumatori di derivazione eurounitaria, con potenziali ricadute sull’onere della prova e sui rimedi esperibili.

Punti chiave

  • Punto 1 — Una segnalazione ex art. 258 TFUE alla Commissione UE contesta l’assetto normativo italiano sui BFP.
  • Punto 2 — La Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette è il parametro eurounitario rilevante.
  • Punto 3 — Il principio di effettività UE può rafforzare le difese dei consumatori nei contenziosi contro Poste Italiane.

Chi assiste consumatori titolari di Buoni Fruttiferi Postali ha oggi un argomento aggiuntivo da valutare: la compatibilità dell’assetto normativo e giurisprudenziale italiano con la Direttiva 2005/29/CE. Una segnalazione alla Commissione europea apre scenari nuovi, tanto in chiave difensiva quanto per orientare le strategie di ricorso già in corso.

La notizia — riportata da Studio Cataldi — riguarda una segnalazione presentata alla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale si prospetta una possibile violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica italiana nelle modalità di collocamento dei BFP da parte di Poste Italiane S.p.A.

Il contesto normativo

Il fulcro della questione è la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, recepita in Italia con il d.lgs. 146/2007 che ha modificato il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), in particolare gli artt. 18-27. La segnalazione ex art. 258 TFUE non è un atto giudiziario, ma rappresenta un innesco procedurale che può portare la Commissione ad aprire una procedura di infrazione formale contro l’Italia.

Sul piano interno, i BFP sono strumenti di raccolta del risparmio emessi per conto del Ministero dell’Economia e collocati da Poste Italiane. L’asimmetria informativa tra emittente/collocatore e risparmiatore — spesso non investitore professionale — è il terreno su cui si innesta la contestazione in chiave consumeristica. Il principio di effettività, elaborato dalla Corte di Giustizia UE (tra le molte, CGUE, causa C-453/10, Pereničová), impone che i rimedi nazionali non rendano eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei procedimenti in corso contro Poste Italiane relativi a BFP, puoi integrare le memorie con il riferimento alla segnalazione ex art. 258 TFUE come elemento di contesto eurounitario, segnalando al giudice il rischio di una procedura di infrazione pendente.
  2. Valuta di invocare la Direttiva 2005/29/CE in via diretta o in chiave interpretativa: l’art. 19 del Codice del Consumo vieta le pratiche commerciali scorrette e il giudice nazionale è tenuto all’interpretazione conforme al diritto UE.
  3. Il principio di effettività può essere speso per contestare eventuali limitazioni processuali o sostanziali che rendano eccessivamente onerosa la tutela del consumatore-risparmiatore: termini decadenziali stringenti, oneri probatori squilibrati, eccezioni di difetto di legittimazione.
  4. Monitora l’eventuale apertura formale di una procedura di infrazione da parte della Commissione: una decisione della Commissione o una sentenza CGUE successiva avrebbe efficacia diretta nell’ordinamento italiano e potrebbe ribaltare posizioni giurisprudenziali consolidate.
  5. Se stai valutando un’azione collettiva ex art. 840-bis c.p.c. (class action), la dimensione eurounitaria della questione rafforza l’argomento dell’interesse collettivo e può giustificare la sospensione del giudizio in attesa di sviluppi a livello UE.

Attenzione a

Non sopravvalutare l’effetto immediato della segnalazione ex art. 258 TFUE: fino a quando la Commissione non apre formalmente una procedura di infrazione — e ancor più fino a un’eventuale sentenza della CGUE — i giudici italiani non sono vincolati. Usarla come argomento retorico senza contestualizzarla correttamente rischia di indebolire la difesa anziché rafforzarla.

Distingui con precisione il ruolo di Poste Italiane come mero collocatore da quello del MEF come emittente: confondere i piani di responsabilità in sede di petitum espone al rischio di un rigetto per difetto di legittimazione passiva o per errata individuazione del soggetto responsabile della pratica commerciale contestata.

Domande frequenti

Posso usare la Direttiva 2005/29/CE in un giudizio italiano contro Poste Italiane per rimborso BFP?

Sì, la Direttiva 2005/29/CE è recepita nel Codice del Consumo agli artt. 18-27 (d.lgs. 206/2005, modificato dal d.lgs. 146/2007). Puoi invocarla in chiave interpretativa — obbligo di interpretazione conforme — e sostenere che le pratiche di collocamento dei BFP integrano una pratica commerciale scorretta se hanno indotto in errore il consumatore su rendimenti, condizioni o rischi dello strumento.

Cosa succede se la Commissione UE apre una procedura di infrazione sull’Italia per i BFP?

L’apertura formale della procedura ex art. 258 TFUE non vincola i giudici nazionali, ma crea un argomento processuale forte. Se la procedura si conclude con una sentenza CGUE di condanna dell’Italia, il giudice interno è tenuto a disapplicare le norme interne incompatibili. Nel frattempo, puoi chiedere la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia europea.

Chi è il legittimato passivo in un’azione del consumatore per BFP: Poste Italiane o il MEF?

I BFP sono emessi dal MEF e collocati da Poste Italiane S.p.A. La responsabilità per le pratiche commerciali scorrette nella fase di collocamento ricade in capo a Poste Italiane come soggetto che ha intrattenuto il rapporto diretto con il consumatore. Il MEF risponde come emittente per i profili contrattuali legati alle condizioni di rimborso. In sede di atto introduttivo, valuta il litisconsorzio o la chiamata in causa separata.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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