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Autovalutazione del rischio antiriciclaggio nello studio



L’autovalutazione del rischio antiriciclaggio dello studio deve essere aggiornata alla luce delle nuove Regole Tecniche CNDCEC 2025 e della nuova Analisi Nazionale dei Rischi. Il documento deve coprire quattro componenti obbligatorie: rischio inerente, vulnerabilità organizzativa, rischio residuo e presidi adottati. Chi non aggiorna il documento nei termini previsti espone lo studio a contestazioni in sede di vigilanza.

Punti chiave

  • Le Regole Tecniche CNDCEC 2025 impongono una revisione strutturata dell’autovalutazione del rischio di studio.
  • Il documento deve articolarsi in quattro sezioni: rischio inerente, vulnerabilità, rischio residuo e presidi organizzativi.
  • La nuova Analisi Nazionale dei Rischi introduce variabili aggiornate che incidono sul punteggio di rischio da attribuire ai clienti.

Se il tuo studio non ha ancora aggiornato l’autovalutazione del rischio antiriciclaggio, sei fuori dai nuovi standard operativi. Le Regole Tecniche CNDCEC 2025 e la revisione dell’Analisi Nazionale dei Rischi (ANR) cambiano le coordinate entro cui il documento deve essere redatto, con scadenze che non lasciano margini di attesa.

A segnalarlo è un’analisi pubblicata da Agenda Digitale, che ricostruisce il quadro applicabile ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti — ma le indicazioni riguardano per analogia tutti i soggetti obbligati ai sensi del d.lgs. 231/2007, avvocati inclusi laddove svolgano le attività elencate all’art. 12.

Il contesto normativo

L’obbligo di autovalutazione del rischio per i professionisti discende dall’art. 15 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio. La norma impone ai soggetti obbligati di dotarsi di procedure di valutazione e gestione del rischio calibrate sulle proprie dimensioni e sulla tipologia di clientela e operazioni trattate. Le Regole Tecniche CNDCEC, aggiornate nel 2025, costituiscono la declinazione di settore di questo obbligo e, pur non avendo forza di legge primaria, rappresentano lo standard di riferimento in sede di vigilanza e in caso di contestazioni disciplinari.

La nuova ANR, adottata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, aggiorna la mappatura dei rischi sistemici per categorie di attività e tipologie di clienti, rendendo superati i modelli di autovalutazione costruiti sulle versioni precedenti.

Cosa cambia per lo studio

  1. Struttura obbligatoria in quattro componenti. Il documento deve articolarsi esplicitamente in: (i) rischio inerente, ovvero la valutazione del rischio lordo prima di qualsiasi presidio; (ii) vulnerabilità organizzativa, cioè i punti deboli dell’assetto interno; (iii) rischio residuo, risultante dalla combinazione delle prime due; (iv) presidi organizzativi, con descrizione delle misure adottate per mitigare il rischio.
  2. Revisione della mappatura dei clienti. La nuova ANR introduce fattori di rischio aggiornati per alcune categorie di clientela (es. società con assetti proprietari complessi, operazioni cross-border, settori ad alta intensità di contante). Il punteggio di rischio già attribuito ai clienti esistenti va ricalibrato.
  3. Scadenze operative da rispettare. Le Regole Tecniche CNDCEC 2025 fissano termini precisi per l’aggiornamento del documento: chi non è in regola entro le date indicate si espone a rilievi in sede di ispezione da parte degli ordini professionali delegati alla vigilanza ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. f), d.lgs. 231/2007.
  4. Documentazione e conservazione. L’autovalutazione aggiornata va conservata per almeno 10 anni (art. 31 d.lgs. 231/2007) ed esibita su richiesta dei soggetti vigilanti. Non basta averla redatta: occorre che sia datata, firmata e versionata.
  5. Formazione interna collegata. Il documento deve riflettersi nel piano di formazione annuale dello studio. Un’autovalutazione che individua vulnerabilità senza un piano formativo coerente risulta incompleta agli occhi dei vigilanti.

Attenzione a

Copiare il template senza adattarlo. L’errore più diffuso è adottare modelli standard — anche quelli forniti dagli ordini — senza personalizzarli sulla reale operatività dello studio. Un’autovalutazione generica, non ancorata alle specifiche tipologie di incarichi e clienti gestiti, non soddisfa l’obbligo di adeguata verifica ex art. 17 d.lgs. 231/2007 e può essere contestata come meramente formale.

Ignorare l’aggiornamento periodico. L’autovalutazione non è un documento una tantum. Va rivista ogni volta che cambiano in modo significativo la struttura dello studio, la clientela, le aree di attività o — come ora — il quadro normativo e l’ANR di riferimento. Trattarla come adempimento statico espone a responsabilità sia disciplinari che, nei casi più gravi, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 231/2007.

Guida pratica: come procedere

  1. Recupera la versione attuale dell’autovalutazione
    Individua il documento già redatto dallo studio e verifica la data dell’ultima revisione. Se è antecedente alle Regole Tecniche CNDCEC 2025 o alla nuova ANR, il documento va considerato obsoleto e deve essere integralmente rivisto.
  2. Mappa il rischio inerente dello studio
    Analizza le tipologie di incarichi trattati, i settori economici dei clienti, la presenza di operazioni cross-border o in contante, e la complessità degli assetti societari gestiti. Assegna un punteggio di rischio lordo prima di considerare qualsiasi presidio interno.
  3. Valuta le vulnerabilità organizzative
    Identifica i punti deboli dell’organizzazione interna: carenza di procedure scritte, personale non formato, assenza di un referente antiriciclaggio interno, strumenti di verifica inadeguati. Documenta ciascuna vulnerabilità riscontrata.
  4. Calcola il rischio residuo
    Combina il rischio inerente con il livello di vulnerabilità per ottenere il rischio residuo. Usa la matrice prevista dalle Regole Tecniche CNDCEC 2025 o uno schema equivalente che dia evidenza del ragionamento seguito.
  5. Aggiorna i presidi organizzativi
    Descrivi le misure adottate o da adottare per ridurre il rischio residuo: procedure di adeguata verifica rinforzata, formazione specifica, nomina del responsabile antiriciclaggio interno, sistemi di alert per operazioni anomale.
  6. Firma, data e conserva il documento
    Il documento aggiornato deve essere datato, firmato dal titolare o dal responsabile dello studio e conservato per almeno 10 anni ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 231/2007. Tieni anche le versioni precedenti per dimostrare la continuità degli aggiornamenti.

Domande frequenti

L’obbligo di autovalutazione del rischio antiriciclaggio vale anche per gli avvocati?

Sì, ma solo per le attività elencate all’art. 12, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 231/2007: operazioni di natura finanziaria, immobiliare o societaria, costituzione di società, gestione di fondi. L’avvocato che svolge esclusivamente attività difensiva o di consulenza legale pura non rientra tra i soggetti obbligati.

Ogni quanto va aggiornata l’autovalutazione del rischio dello studio?

Non esiste una cadenza fissa per legge, ma le Regole Tecniche CNDCEC 2025 e la prassi di vigilanza indicano che il documento va rivisto almeno annualmente e ogni volta che cambiano in modo rilevante la struttura dello studio, la clientela o il quadro normativo di riferimento, inclusa la pubblicazione di una nuova Analisi Nazionale dei Rischi.

Cosa rischia uno studio che non ha aggiornato l’autovalutazione antiriciclaggio?

Sul piano disciplinare, il mancato adeguamento alle Regole Tecniche dell’ordine può portare a sanzioni irrogate dall’organo di vigilanza delegato. Sul piano sanzionatorio amministrativo, l’art. 57 d.lgs. 231/2007 prevede sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi organizzativi, con importi che variano in funzione della gravità e della reiterazione.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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