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Autorizzazione preventiva per soccorso stradale e rimozione


Chi difende operatori di soccorso stradale o imprese di rimozione veicoli deve sapere che la Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell’obbligo di autorizzazione preventiva dell’ente proprietario della strada. L’art. 175, comma 12, del Codice della strada resiste al vaglio costituzionale: la sanzione per chi opera senza titolo rimane pienamente applicabile. Non esistono spazi per eccepire l’incostituzionalità della norma nei procedimenti in corso.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’art. 175 co. 12 CdS è costituzionalmente legittimo: l’autorizzazione preventiva rimane obbligatoria.
  • Punto 2 — La questione ex art. 13 Cost. è inammissibile: non incide sulla libertà personale del soggetto.
  • Punto 3 — Chi opera senza autorizzazione è sanzionabile: nessun argomento di illegittimità costituzionale è spendibile.

Per gli studi che assistono operatori del soccorso stradale o imprese di rimozione veicoli, la strada delle eccezioni di incostituzionalità si chiude definitivamente. La Corte costituzionale ha esaminato la norma da più angolazioni e l’ha salvata: il regime autorizzatorio non è in discussione e le sanzioni per chi vi opera senza titolo restano pienamente efficaci.

Con la sentenza n. 65/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 12, del Codice della strada, sollevata dal Giudice di pace di Napoli con riferimento agli artt. 3, 13, 41 e 97 della Costituzione. Il testo completo della pronuncia è consultabile tramite Studio Cataldi.

Il contesto normativo

L’art. 175, comma 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) subordina lo svolgimento dell’attività di soccorso stradale e di rimozione dei veicoli al rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada. Chi esercita tale attività in assenza di autorizzazione va incontro alle sanzioni amministrative previste dalla norma stessa. Il Giudice di pace di Napoli aveva censurato la disposizione ritenendo che comprimesse irragionevolmente la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

La Corte ha respinto il quadro complessivo: la questione relativa all’art. 13 Cost. è inammissibile perché la norma non incide sulla libertà personale in senso tecnico-costituzionale, mentre le censure fondate sugli artt. 3, 41 e 97 Cost. sono state ritenute non fondate nel merito.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa per esercizio non autorizzato del soccorso stradale, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 175 co. 12 CdS non è più praticabile: la Corte si è già pronunciata.
  2. Chi assiste imprese del settore deve verificare lo stato delle autorizzazioni rilasciate dall’ente proprietario prima di ogni contestazione: l’assenza del titolo espone il cliente a sanzione senza margini di difesa costituzionale.
  3. La pronuncia chiarisce che il regime autorizzatorio non viola l’art. 41 Cost.: l’attività di soccorso stradale è soggetta a un controllo pubblico preventivo compatibile con la libertà d’impresa.
  4. In sede di contenzioso amministrativo contro il diniego o la revoca dell’autorizzazione, rimane percorribile il ricorso al TAR per vizi procedimentali o di merito dell’atto dell’ente proprietario: la sentenza non tocca questo fronte.
  5. Per i procedimenti penali eventualmente connessi, la stabilità costituzionale della norma amministrativa rafforza la posizione dell’accusa nei casi di attività esercitata senza titolo in forma organizzata.

Attenzione a

Il primo rischio è confondere l’inammissibilità della questione ex art. 13 Cost. con un’apertura nel merito: la Corte non ha lasciato spiraglio su quel parametro, ha semplicemente rilevato che la norma non attiene alla libertà personale. Usare quell’argomento in giudizio equivale a proporre una questione già dichiarata inammissibile, con il solo effetto di allungare inutilmente i tempi.

Il secondo rischio riguarda le autorizzazioni territorialmente frammentate: ogni ente proprietario (Comune, Provincia, ANAS) rilascia il proprio titolo per la tratta di competenza. Un operatore autorizzato su una strada provinciale non è automaticamente abilitato sulla rete ANAS adiacente. Verificare la corrispondenza tra area di intervento e titolo in possesso è il primo controllo da fare prima di impostare qualsiasi difesa.

Domande frequenti

È ancora possibile sollevare l’incostituzionalità dell’art. 175 co. 12 Codice della strada?

No. Con la sentenza n. 65/2026 la Corte costituzionale ha già esaminato i parametri degli artt. 3, 13, 41 e 97 Cost., dichiarando la questione in parte inammissibile e in parte non fondata. Riproporre la stessa eccezione in giudizio non produce effetti utili e rischia di essere dichiarata manifestamente infondata dal giudice rimettente.

Un operatore di soccorso stradale sanzionato senza autorizzazione può fare opposizione su altri motivi?

Sì. L’opposizione al verbale resta percorribile per vizi formali dell’atto, difetto di motivazione, errata identificazione del soggetto o mancata prova dell’attività svolta senza titolo. La sentenza della Corte costituzionale chiude solo il fronte dell’incostituzionalità della norma, non quello dei vizi procedimentali della singola sanzione.

Cosa succede se l’autorizzazione al soccorso stradale è scaduta durante l’intervento contestato?

L’operatore è nella stessa posizione di chi non ha mai ottenuto il titolo: la norma richiede che l’autorizzazione sia valida al momento dello svolgimento dell’attività. In sede difensiva occorre verificare la data di scadenza del titolo, l’eventuale richiesta di rinnovo pendente e se l’ente proprietario abbia adottato provvedimenti taciti o espressi di proroga.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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