Site icon Bollettino Ufficiale

Autonomia differenziata schemi di intesa su professioni e previdenza


Gli schemi di intesa negoziali tra Stato e Regioni su materie come le professioni e la previdenza sono ora all’esame parlamentare: questo significa che le regole che disciplinano l’accesso e l’esercizio di alcune professioni potrebbero presto variare da Regione a Regione. Per uno studio legale strutturato su più sedi o con clienti in più territori, monitorare l’iter di questi schemi non è un’opzione, ma una necessità operativa. La finestra temporale per incidere — anche attraverso le associazioni di categoria — è quella dell’esame parlamentare, prima che le intese siano definitivamente approvate.

Punti chiave

  • Punto 1 — Gli schemi di intesa su professioni e previdenza sono ora all’esame delle Camere e modificabili in questa fase.
  • Punto 2 — Una volta approvate, le intese possono creare regimi differenziati per Regione su materie ordinistiche e previdenziali.
  • Punto 3 — Gli studi con sedi in più Regioni devono prepararsi a gestire normative professionali non più uniformi a livello nazionale.

Per uno studio legale con sedi o clienti distribuiti su più Regioni, il via libera all’esame parlamentare degli schemi di intesa sull’autonomia differenziata apre uno scenario concreto: le regole su accesso alle professioni, ordinamenti previdenziali e protezione civile potrebbero presto non essere più uniformi su tutto il territorio nazionale. Non si tratta di un rischio astratto: le materie coinvolte toccano direttamente l’organizzazione dello studio, la gestione dei collaboratori e gli adempimenti previdenziali.

Le Commissioni parlamentari competenti hanno avviato l’esame degli schemi di intesa tra Stato e Regioni relativi a tre ambiti — protezione civile, professioni e previdenza — nell’ambito dell’attuazione della legge sull’autonomia differenziata. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento è la legge 26 giugno 2024, n. 86 (c.d. Legge Calderoli), che disciplina l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 192/2024, ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge — tra cui la previsione di delega in bianco per la determinazione dei LEP — imponendo al legislatore correttivi significativi prima che le intese possano produrre effetti. Gli schemi oggi all’esame parlamentare si inseriscono in questo iter post-sentenza e riguardano materie elencate all’art. 117, terzo comma, Cost., tra cui le professioni.

Cosa cambia per lo studio

  1. Le materie “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” sono tra quelle trasferibili alle Regioni: uno schema di intesa approvato potrebbe attribuire a una Regione competenza normativa concorrente su requisiti, accesso e organizzazione delle professioni regolamentate nel proprio territorio.
  2. Fino alla definitiva approvazione delle intese, non cambia nulla sul piano operativo: questa è la fase in cui Parlamento, ordini professionali e associazioni di categoria possono ancora incidere sul testo attraverso audizioni e rilievi formali.
  3. Gli studi devono verificare se le Regioni in cui operano hanno già presentato o stanno negoziando intese su queste materie, perché l’iter può procedere in parallelo per Regioni diverse con contenuti differenti.
  4. Sul fronte previdenziale, eventuali intese in materia di previdenza integrativa potrebbero incidere sui fondi regionali e sugli obblighi contributivi aggiuntivi per i professionisti iscritti in quella Regione.
  5. Per i clienti degli studi che operano nel settore delle professioni regolamentate, monitorare questi sviluppi significa poter anticipare adeguamenti statutari, regolamentari e contrattuali prima che le nuove norme entrino in vigore.

Attenzione a

Il primo rischio è sottovalutare la portata della sentenza n. 192/2024 della Corte Costituzionale: non ha bloccato l’autonomia differenziata, ha solo imposto paletti procedurali. Gli schemi ora in esame sono già frutto di una negoziazione post-sentenza e potrebbero superare il vaglio parlamentare in tempi relativamente brevi, lasciando poco margine di adattamento agli studi non preparati.

Il secondo rischio riguarda la frammentazione informativa: se ogni Regione procede con la propria intesa su tempi diversi, il monitoraggio normativo non può più fermarsi alla Gazzetta Ufficiale nazionale. Occorre attivare presidi di aggiornamento anche sui Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni di interesse, pena il rischio di applicare normative già superate.

Domande frequenti

Cosa prevede la legge Calderoli sulle professioni e quando entra in vigore?

La legge 86/2024 consente alle Regioni a statuto ordinario di negoziare con lo Stato intese per acquisire competenza concorrente sulle professioni, materia prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost. Le intese non sono ancora in vigore: devono essere approvate dal Parlamento e non prima che siano determinati i LEP, come imposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 192/2024.

La sentenza della Corte Costituzionale sull’autonomia differenziata blocca anche le intese su professioni e previdenza?

No. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 192/2024 ha dichiarato illegittime alcune norme della legge Calderoli ma non ha abrogato l’intera legge. Ha imposto che i LEP siano determinati con atto avente forza di legge e non per delega al Governo. Gli schemi di intesa ora all’esame parlamentare sono stati elaborati tenendo conto di questi correttivi.

Un avvocato iscritto all’ordine di una Regione che ottiene autonomia sulle professioni deve re-iscriversi o adeguarsi a nuovi requisiti?

Non ancora e non automaticamente. Le intese devono essere approvate, recepite e attuate con normativa regionale specifica. Solo in quel momento potrebbero scattare eventuali nuovi requisiti. Tuttavia è prudente monitorare fin d’ora i contenuti degli schemi di intesa della propria Regione per valutare l’impatto sulle iscrizioni e sugli obblighi formativi locali.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

Exit mobile version