Il modello anglosassone di assistente giudiziario — giovane giurista assegnato a un giudice di grado elevato per un anno — non esiste in forma strutturata in Italia, ma offre uno spunto concreto per organizzare la pratica forense interna agli studi. Chi struttura oggi percorsi di affiancamento al praticante con obiettivi misurabili e scadenze fisse guadagna un vantaggio competitivo nel reclutamento e nella qualità del lavoro prodotto. La comparazione con sistemi stranieri non è accademia: serve a individuare lacune operative nel proprio studio.
Punti chiave
- Punto 1 — In Italia non esiste un programma pubblico equivalente: la formazione del praticante resta quasi interamente a carico dello studio.
- Punto 2 — Strutturare un piano annuale scritto per il praticante, con obiettivi e revisioni trimestrali, riduce il rischio di contenziosi sul rapporto di pratica.
- Punto 3 — Il CNF e gli Ordini locali offrono borse e percorsi formativi spesso non pubblicizzati: verificarli ogni anno evita di perderli.
Chi gestisce praticanti in uno studio legale italiano sa che la formazione forense strutturata è quasi sempre un’iniziativa spontanea del dominus, senza standard minimi obbligatori né percorsi codificati. Il risultato è eterogeneità totale: un praticante può passare due anni a fotocopiare atti oppure a redigere memorie in autonomia, e nessuno dei due scenari è regolato in modo vincolante.
Il sistema giudiziario britannico ha appena riaperto le domande per il proprio programma di assistenti giudiziari presso l’Alta Corte per l’anno 2026/27, con scadenza alle ore 23:55 del mercoledì 8 aprile 2026. Il programma, descritto dalla magistratura britannica sul sito ufficiale (judiciary.uk), prevede che giovani giuristi affianchino giudici di grado elevato per periodi definiti, con compiti di ricerca giuridica e supporto alla decisione. Niente di simile esiste in Italia in forma pubblica e strutturata.
Il contesto normativo
In Italia, la pratica forense è disciplinata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), in particolare dagli artt. 41-43, che fissano la durata minima a diciotto mesi e rimandano al Consiglio Nazionale Forense per la regolamentazione dei contenuti. Il CNF ha adottato il Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014, che all’art. 8 prevede l’obbligo del dominus di garantire al praticante un’effettiva formazione professionale — ma senza indicare modalità operative concrete. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9557/2022, ha confermato che il rapporto di pratica non costituisce rapporto di lavoro subordinato, il che lascia il praticante privo delle tutele tipiche del lavoratore dipendente e lo studio privo di obblighi formali di risultato.
Cosa cambia per lo studio
- Redigere un piano formativo scritto per ogni praticante, con obiettivi trimestrali verificabili, tutela lo studio in caso di contestazioni davanti all’Ordine sulla qualità della pratica svolta.
- Assegnare al praticante compiti di ricerca giuridica su questioni reali del contenzioso in corso — sul modello dell’assistente giudiziario anglosassone — aumenta la produttività dello studio e la qualità degli atti.
- Monitorare ogni anno i bandi del CNF, degli Ordini distrettuali e della Scuola Superiore della Magistratura per borse di studio o tirocini formativi: molti scadono senza che gli studi ne siano informati.
- Valutare convenzioni con università per tirocini curriculari ex d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 18: permettono allo studio di ospitare laureandi con costi contenuti e senza rischi previdenziali.
- Documentare le attività formative svolte dal praticante con un registro interno: in sede di certificazione della pratica davanti al Consiglio dell’Ordine, la prova scritta delle attività svolte pesa più della dichiarazione generica del dominus.
Attenzione a
Il primo rischio è trattare il praticante come collaboratore di fatto senza regolarne il rapporto: se svolge attività continuativa con orari e direttive, un giudice del lavoro può riqualificare il rapporto come subordinato (art. 2094 c.c.), con conseguenti obblighi contributivi e risarcitori retroattivi. Il secondo rischio è non aggiornare il piano formativo quando cambiano le aree di attività dello studio: un praticante formato solo sul diritto di famiglia che poi collabora su operazioni societarie produce lavoro non supervisionabile e aumenta il rischio di errori negli atti.
Domande frequenti
Il dominus è obbligato a formare il praticante per legge?
Sì. L’art. 41 della legge n. 247/2012 e l’art. 8 del Regolamento CNF n. 6/2014 impongono al dominus di garantire un’effettiva formazione professionale. La violazione può comportare rilievi del Consiglio dell’Ordine in sede di certificazione della pratica e, nei casi gravi, procedimento disciplinare.
Il praticante avvocato può essere pagato senza aprire una posizione INPS?
No, se il compenso supera le soglie di legge o il rapporto ha carattere continuativo. La Cassazione (ord. n. 9557/2022) esclude la subordinazione automatica, ma non esclude l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS se il praticante percepisce compensi ricorrenti senza essere iscritto a una cassa professionale.
Esistono borse di studio pubbliche per praticanti avvocati in Italia?
Sì, anche se poco pubblicizzate. Il CNF e alcuni Ordini distrettuali bandiscono periodicamente borse per praticanti meritevoli. La Scuola Superiore dell’Avvocatura gestisce programmi formativi finanziati. Conviene iscriversi alle newsletter degli Ordini locali e del CNF per non perdere le scadenze annuali.
Fonte di riferimento: JudiciaryUK