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Assegno mantenimento e giudicato di divorzio cosa fa l’INPS


L’ente erogatore — tipicamente l’INPS — deve continuare a trattenere e versare l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione fino a quando la sentenza di divorzio non passa in giudicato e viene notificata con attestazione di definitività. La mera lettura della pronuncia in udienza non è sufficiente a legittimare la sospensione dei versamenti. Lo ha confermato il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, con sentenza dell’8 giugno 2026.

Punti chiave

  • L’INPS deve versare l’assegno di mantenimento fino alla notifica della sentenza di divorzio con attestazione di definitività.
  • La lettura della pronuncia in udienza non legittima la sospensione immediata della trattenuta da parte dell’ente.
  • Il coniuge beneficiario può agire contro l’ente se sospende i versamenti prima del giudicato formale.

Se assisti il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, hai un argomento solido per contestare qualsiasi sospensione anticipata dei versamenti da parte dell’INPS o di altro ente erogatore. La condizione che legittima l’interruzione non è la pronuncia della sentenza di divorzio in udienza, ma la sua notifica corredata da attestazione di passaggio in giudicato. Fino a quel momento, la trattenuta continua e l’ente risponde delle somme non versate.

Il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, con sentenza dell’8 giugno 2026, ha chiarito che l’ente chiamato a erogare per conto del coniuge obbligato l’assegno fissato in sede di separazione non può interrompere i pagamenti al solo deposito o alla sola lettura della sentenza di divorzio. Il testo completo è disponibile sul sito AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

L’obbligo di versamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico trova il suo fondamento nell’art. 8, comma 1, della legge 898/1970 (legge sul divorzio), applicabile per analogia anche alla separazione in forza dell’art. 156, comma 6, c.c. La norma consente al giudice di ordinare all’ente erogatore di trattenere la quota di assegno sulla retribuzione o sulla pensione dell’obbligato e di versarla direttamente al beneficiario. La cessazione di questo obbligo segue le regole generali sull’efficacia delle sentenze: una pronuncia di divorzio produce effetti definitivi — e quindi scioglie il vincolo che sorreggeva l’assegno di separazione — solo dal momento del passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e, sul piano sostanziale, dell’art. 5, comma 1, della stessa legge 898/1970.

Cosa cambia per lo studio

  1. Monitora attivamente il fascicolo di divorzio del cliente beneficiario: dal deposito della sentenza fino alla notifica con formula di passaggio in giudicato, l’assegno di separazione resta dovuto e l’ente deve continuare a versarlo.
  2. Se l’INPS o il datore di lavoro sospendono i versamenti alla sola lettura della sentenza in udienza, invia subito una diffida scritta richiamando l’art. 8 l. 898/1970 e la sentenza del Tribunale di Catania dell’8 giugno 2026: la sospensione è illegittima e le somme non erogate sono recuperabili.
  3. Per il coniuge obbligato, questa pronuncia delimita anche il momento a partire dal quale cessa l’esposizione alla trattenuta: non prima della notifica della sentenza definitiva, il che può incidere sulla pianificazione finanziaria dello studio nel caso in cui il cliente sia il debitore.
  4. Inserisci nella comunicazione post-udienza al cliente beneficiario un avviso esplicito: la sentenza letta in aula non chiude la partita, e qualsiasi comunicazione dell’INPS che anticipi la sospensione va contestata entro i termini decadenziali del rito del lavoro.
  5. Tieni il calendario del passaggio in giudicato: trenta giorni dall’ultima notifica alle parti senza impugnazione (art. 327 c.p.c. per il termine lungo), salvo notifica con termine breve ai sensi dell’art. 285 c.p.c.

Attenzione a

Il rischio principale è lasciare che l’ente chiuda unilateralmente i pagamenti contando sull’inerzia del beneficiario. Se il cliente non segnala tempestivamente la sospensione, le somme arretrate si accumulano e il recupero — pur possibile — richiede un’azione separata davanti alla sezione Lavoro con tempi e costi ulteriori. Documenta subito ogni comunicazione dell’INPS che menzioni la cessazione dei versamenti.

Attenzione anche alla confusione tra efficacia della sentenza di divorzio sullo status personale e cessazione dell’assegno di mantenimento: lo scioglimento del matrimonio decorre dalla pubblicazione della sentenza per i rapporti con i terzi (art. 10 l. 898/1970), ma l’obbligo economico tra ex coniugi e le modalità di adempimento restano disciplinati dalla sentenza definitiva. Non trasferire automaticamente il regime degli effetti personali a quelli patrimoniali.

Domande frequenti

L’INPS può smettere di versare l’assegno di mantenimento dopo la sentenza di divorzio in udienza?

No. Secondo il Tribunale di Catania (sentenza 8 giugno 2026), la sospensione è legittima solo dopo la notifica della sentenza di divorzio corredata da attestazione di passaggio in giudicato. La mera lettura in udienza non produce questo effetto. L’ente che sospende anticipatamente è esposto a recupero delle somme non versate.

Quando passa in giudicato la sentenza di divorzio?

La sentenza di divorzio passa in giudicato decorsi trenta giorni dall’ultima notifica alle parti senza impugnazione (termine lungo ex art. 327 c.p.c.), oppure dopo il termine breve di trenta giorni dalla notifica effettuata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. Solo da quel momento l’ente erogatore può legittimamente interrompere le trattenute sull’assegno di mantenimento.

Come recuperare le somme non versate dall’INPS dopo sospensione anticipata dell’assegno?

Occorre proporre ricorso davanti alla sezione Lavoro del Tribunale competente, allegando il provvedimento di separazione che fissava l’assegno, la prova della mancata erogazione e la documentazione sul mancato passaggio in giudicato alla data della sospensione. Prima del ricorso, una diffida scritta all’ente con termini precisi accelera spesso la regolarizzazione spontanea.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani

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