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Assegno di mantenimento: nuovi figli e reddito ridotto


La nascita di un nuovo figlio o una riduzione documentata del reddito del genitore obbligato costituiscono fatti sopravvenuti idonei a giustificare la revisione dell’assegno di mantenimento ex art. 710 c.p.c. Il giudice valuta entrambi i fattori in modo comparativo, senza automatismi: il solo calo del reddito non basta se deriva da scelte volontarie e non da cause oggettive. Per ottenere la revisione, la prova documentale deve coprire sia il mutamento reddituale sia le nuove obbligazioni familiari assunte.

Punti chiave

  • La revisione dell’assegno richiede un fatto sopravvenuto oggettivo, non una semplice variazione soggettiva della situazione economica.
  • La nascita di nuovi figli rileva come obbligo concorrente, ma non azzera automaticamente il mantenimento dovuto ai precedenti.
  • Il calo di reddito da scelta lavorativa volontaria non integra il presupposto per la riduzione secondo la giurisprudenza di legittimità.

Ogni volta che un cliente torna in studio chiedendo di abbassare l’assegno di mantenimento perché «le cose sono cambiate», la domanda operativa è sempre la stessa: il cambiamento è oggettivo e provabile, o è frutto di una scelta? La risposta condiziona l’intera strategia processuale e, prima ancora, decide se vale la pena depositare il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Il tema è al centro di un approfondimento pubblicato da Diritto.it, che analizza come la giurisprudenza tratti due ipotesi frequentissime: la nascita di nuovi figli dall’obbligato e il calo del suo reddito.

Il contesto normativo

Il procedimento di revisione si incardina sull’art. 710 c.p.c. per la separazione e sull’art. 9 della L. 898/1970 per il divorzio. In entrambi i casi il presupposto è il «sopravvenuto mutamento delle condizioni»: non una generica difficoltà, ma una variazione concreta, stabile e non autoindotta della situazione economica o familiare. La Cassazione ha ribadito il punto in modo netto con Cass. Civ. n. 3974/2023, precisando che il giudice deve operare un bilanciamento tra le esigenze del figlio già titolare dell’assegno e i nuovi obblighi familiari, senza che questi ultimi prevalgano in modo automatico. Sul versante del reddito, Cass. Civ. n. 9641/2022 ha confermato che la riduzione volontaria della propria capacità lavorativa — ad esempio il passaggio a part-time per scelta o le dimissioni senza giusta causa — non integra il mutamento rilevante ai fini della revisione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Quando l’obbligato ha avuto nuovi figli, allega al ricorso ex art. 710 c.p.c. non solo il certificato di nascita ma anche la documentazione reddituale aggiornata di entrambi i genitori del nuovo nucleo: il giudice confronta la capacità complessiva, non il solo dato nominale.
  2. Per il calo di reddito, distingui subito tra causa involontaria (licenziamento, crisi aziendale documentata, malattia) e causa volontaria: solo nel primo caso la domanda di riduzione ha basi solide; nel secondo, esponiti al rigetto e alle spese.
  3. Raccogli almeno gli ultimi tre modelli 730 o CU dell’obbligato e confrontali con il dato dichiarato al momento della pronuncia originaria: la variazione deve essere significativa e stabile, non episodica.
  4. Se rappresenti il genitore beneficiario dell’assegno, contesta in sede di replica la natura della riduzione del reddito: chiedi l’esibizione dei documenti fiscali e, se il caso lo giustifica, istanza di accertamento patrimoniale tramite la Guardia di Finanza ex art. 492-bis c.p.c.
  5. Valuta sempre l’interesse del minore come parametro autonomo: anche in presenza di un mutamento oggettivo, il giudice può negare la riduzione se il mantenimento del figlio scende sotto la soglia del necessario.

Attenzione a

Il rischio principale è presentare un ricorso fondato su un calo di reddito che il giudice qualificherà come autoindotto. Succede spesso quando l’obbligato cambia lavoro accettando una retribuzione inferiore, si mette in proprio con perdite nei primi anni, o riduce volontariamente l’orario. In questi casi non solo il ricorso viene rigettato, ma la controparte ottiene la condanna alle spese e rafforza la propria posizione in eventuali futuri giudizi.

Secondo rischio: trattare la nascita di nuovi figli come fatto automaticamente riduttivo dell’assegno. La Cassazione non segue questa logica. Se non dimostri che le risorse complessive dell’obbligato si sono effettivamente ridotte — o che il nuovo figlio genera un onere economico concreto e documentato — il giudice mantiene l’assegno invariato, con buona pace del cliente.

Domande frequenti

La nascita di un nuovo figlio riduce automaticamente l’assegno di mantenimento del figlio precedente?

No. La Cassazione esclude qualsiasi automatismo. La nascita del nuovo figlio è un fatto sopravvenuto rilevante, ma il giudice deve accertare che la capacità economica complessiva dell’obbligato non consenta di far fronte a entrambi gli obblighi. Senza prova di una reale riduzione delle disponibilità, l’assegno rimane invariato.

Il genitore che cambia lavoro guadagnando meno può chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento?

Solo se il cambiamento è involontario e documentato. Se la riduzione del reddito deriva da una scelta libera — dimissioni, passaggio a part-time, cambio di attività — la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. Civ. n. 9641/2022, esclude che integri il presupposto del mutamento sopravvenuto necessario per la revisione.

Come si prova il mutamento delle condizioni economiche nel ricorso ex art. 710 c.p.c.?

Servono documenti fiscali aggiornati (730, CU, estratti conto) riferiti ad almeno tre anni, confrontati con la situazione esistente al momento della pronuncia originaria. La variazione deve essere stabile e significativa, non temporanea. In sede avversariale è possibile chiedere l’esibizione documentale o l’accertamento patrimoniale ex art. 492-bis c.p.c.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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