L’assegno di mantenimento per i figli non può essere compensato con altri crediti, nemmeno se il debitore vanta un controcredito certo e liquido verso il creditore procedente. Il divieto discende dagli artt. 447, comma 2, e 1246, comma 1, n. 5, c.c., che assimilano questi crediti agli alimentari in senso stretto. Chi imposta una strategia difensiva su questa eccezione in sede esecutiva è destinato a vederla respinta.
Punti chiave
- Punto 1 — L’assegno di mantenimento per i figli ha natura alimentare e sfugge alla compensazione ex art. 1246, comma 1, n. 5, c.c.
- Punto 2 — Il Tribunale di Napoli, sentenza n. 4753 del 23/03/2026, ribadisce un orientamento già granitico in Cassazione.
- Punto 3 — L’eccezione di compensazione in sede esecutiva su questo tipo di credito va considerata strutturalmente infondata.
Se il tuo cliente ha smesso di pagare il mantenimento ai figli confidando di poter opporre un proprio credito verso l’ex coniuge, quella strategia non regge. Il divieto di compensazione su questi crediti è assoluto e l’opposizione all’esecuzione fondata su quell’eccezione non ha spazio di manovra.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4753 del 23 marzo 2026, ha confermato che l’assegno di mantenimento a favore della prole non è compensabile con altri crediti, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Il contesto normativo
Il punto di riferimento è duplice. L’art. 1246, comma 1, n. 5, c.c. esclude espressamente la compensazione quando il credito opposto in compensazione è di natura alimentare. L’art. 447, comma 2, c.c. estende questa qualificazione ai crediti per il mantenimento dei figli, equiparandoli agli alimenti in senso tecnico.
La Cassazione ha ribadito questo principio in più occasioni, da ultimo con orientamenti che non lasciano margini interpretativi: il credito per il mantenimento dei figli minori — e in larga parte anche dei maggiorenni non autosufficienti — partecipa della stessa ratio di tutela che giustifica l’art. 545 c.p.c. in materia di impignorabilità degli assegni alimentari. Il Tribunale di Napoli si inserisce coerentemente in questa linea senza introdurre elementi di novità, ma la pronuncia vale come conferma operativa aggiornata al 2026.
Cosa cambia per lo studio
- Nei procedimenti di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. fondati su crediti per mantenimento dei figli, l’eccezione di compensazione va scartata a monte come difesa principale: non produce effetti estintivi e non sospende il titolo esecutivo.
- Se assisti il genitore obbligato, verifica se esistono altri motivi di opposizione utilizzabili — prescrizione, pagamento parziale documentato, modifica sopravvenuta delle condizioni economiche da far valere in sede di revisione — senza mai puntare sulla compensazione.
- Se assisti il genitore beneficiario, l’eventuale eccezione di compensazione sollevata dalla controparte va contrastata citando espressamente artt. 447, comma 2, e 1246, comma 1, n. 5, c.c., oltre alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4753/2026 come precedente di merito recente.
- Nei procedimenti di separazione e divorzio, diffida il cliente dal compensare autonomamente le rate dell’assegno con crediti che ritiene di vantare: ogni autoriduzione espone al rischio di esecuzione forzata e non costituisce pagamento parzialmente liberatorio.
- Nei contratti di separazione consensuale omologati, non inserire clausole di compensazione sull’assegno per i figli: sarebbero nulle per contrasto con norma imperativa e potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice dell’omologa.
Attenzione a
Il primo errore è confondere l’assegno di mantenimento per i figli con quello per il coniuge. Quest’ultimo non ha natura strettamente alimentare ai sensi dell’art. 447 c.c. e la giurisprudenza sull’estensione del divieto di compensazione è meno uniforme: prima di escludere la compensazione sull’assegno coniugale, verifica caso per caso il titolo e la qualificazione operata dal provvedimento.
Il secondo rischio riguarda chi gestisce accordi stragiudiziali di regolazione dei debiti familiari: proporre una compensazione tra arretrati del mantenimento e un credito del genitore obbligato, anche se accettata informalmente dall’altro genitore, non produce effetti estintivi opponibili al giudice e non mette al riparo da future azioni esecutive. Serve un accordo omologato o una pronuncia modificativa del titolo originario.
Domande frequenti
L’assegno di mantenimento per i figli può essere compensato con un credito verso l’ex coniuge?
No. Gli artt. 447, comma 2, e 1246, comma 1, n. 5, c.c. vietano la compensazione dei crediti alimentari, categoria in cui rientra l’assegno di mantenimento per i figli. Il Tribunale di Napoli, sentenza n. 4753/2026, ha ribadito che questo divieto è assoluto e non ammette deroghe convenzionali, nemmeno se il controcredito è certo, liquido ed esigibile.
Posso fare opposizione all’esecuzione se ho un credito verso il creditore procedente per mantenimento figli?
No, non su quel fondamento. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. basata sull’eccezione di compensazione è strutturalmente infondata quando il credito azionato riguarda il mantenimento dei figli. Devi individuare altri motivi di opposizione — pagamento documentato, prescrizione, vizi del titolo — e abbandonare la via della compensazione prima ancora di depositare il ricorso.
Il divieto di compensazione vale anche per l’assegno di mantenimento al coniuge separato?
Non automaticamente. L’assegno coniugale non è equiparato agli alimenti dall’art. 447 c.c. con la stessa chiarezza di quello per i figli. La giurisprudenza non è uniforme sul punto: alcune pronunce estendono il divieto, altre no. Prima di escludere la compensazione sull’assegno coniugale, analizza il titolo e la qualificazione operata nel provvedimento di separazione o divorzio.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani