Assegno di mantenimento figli maggiorenni quando cessa


L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando il figlio raggiunge l’autosufficienza economica, indipendentemente dall’età anagrafica. La Cassazione con l’ordinanza n. 23807/2026 ha ribadito che il genitore obbligato può chiedere la revoca provando circostanze sopravvenute concrete, non mere aspettative. Nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, il tribunale deve valutare i fatti nuovi rispetto al provvedimento originario.

Punti chiave

  • La Cass. n. 23807/2026 chiarisce i presupposti per revocare l’assegno al figlio maggiorenne non autosufficiente.
  • Le circostanze sopravvenute devono essere concrete e documentate per giustificare la modifica del divorzio.
  • Il genitore che riceve il contributo non può opporsi alla revoca se il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica.

Se segui procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio o separazione, questa pronuncia ti dà argomenti spendibili subito. Definisce con precisione il confine tra obbligo ancora vigente e diritto alla revoca dell’assegno per i figli maggiorenni, e chiarisce quale standard probatorio serve per sostenere la domanda di modifica davanti al tribunale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23807/2026, ha stabilito quando può cessare il diritto del genitore collocatario a ricevere il contributo destinato ai figli maggiorenni, affrontando anche il rilievo delle circostanze sopravvenute nei procedimenti ex art. 9 della legge n. 898/1970. Il testo integrale della pronuncia è disponibile su Giuricivile.it.

Il contesto normativo

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne trova il suo fondamento nell’art. 337-septies c.c., che subordina il contributo alla mancanza di indipendenza economica del figlio, senza fissare un limite di età. La giurisprudenza consolidata — a partire da Cass. Civ. n. 38366/2021 — ha chiarito che l’onere della prova sull’autosufficienza raggiunta grava sul genitore che chiede la revoca. La modifica delle condizioni di divorzio segue l’art. 9 L. 898/1970, che richiede la sopravvenienza di giustificati motivi rispetto all’accordo o al provvedimento originario.

Con l’ordinanza n. 23807/2026 la Cassazione affina ulteriormente questo quadro: non è sufficiente che il figlio abbia un’occupazione occasionale o stia completando un percorso formativo. Serve una stabile capacità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, valutata in concreto e non in astratto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Quando assisti il genitore obbligato, documenta la situazione reddituale e lavorativa del figlio con estratti contributivi INPS, CU o contratti di lavoro: la prova dell’autosufficienza deve essere specifica, non generica.
  2. Nel ricorso ex art. 9 L. 898/1970, individua con precisione la circostanza sopravvenuta rispetto al provvedimento originario — un nuovo impiego stabile, una convivenza del figlio con reddito proprio — perché il tribunale la valuta in comparazione con lo stato di fatto all’epoca della sentenza di divorzio.
  3. Se assisti il genitore collocatario, contrasta la domanda di revoca allegando la discontinuità dei redditi del figlio o la prosecuzione di un percorso formativo post-laurea coerente con le capacità e il contesto familiare (criterio già valorizzato da Cass. n. 12952/2016).
  4. Verifica sempre se il figlio ha un proprio domicilio autonomo: la coabitazione con il genitore collocatario non è di per sé incompatibile con l’autosufficienza, ma incide sulla valutazione del giudice.
  5. Nei procedimenti pendenti, usa questa ordinanza per sostenere o resistere a istanze cautelari di sospensione del contributo: la Cassazione conferma che il fumus può fondarsi su prove documentali già in atti.

Attenzione a

Il primo errore ricorrente è confondere l’età con l’autosufficienza. Presentare un ricorso fondato solo sul compimento del venticinquesimo o trentesimo anno del figlio, senza allegare prova concreta della sua indipendenza economica, espone il cliente a una pronuncia di rigetto con condanna alle spese. Il tribunale non revoca l’assegno per decorso del tempo, ma per mutamento effettivo della situazione.

Il secondo rischio riguarda la genericità delle circostanze sopravvenute addotte. Un’occupazione saltuaria, un tirocinio retribuito o un assegno di ricerca non bastano: la Cassazione richiede stabilità e concretezza. Allega sempre documentazione che copra almeno gli ultimi dodici mesi, così da dimostrare la continuità del nuovo status economico del figlio.

Domande frequenti

A che età cessa automaticamente l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni?

Non esiste un’età di cessazione automatica. L’art. 337-septies c.c. lega l’obbligo all’assenza di autosufficienza economica del figlio, non all’età anagrafica. La revoca richiede un provvedimento del tribunale fondato sulla prova concreta che il figlio si mantiene autonomamente, indipendentemente dal fatto che abbia 25, 30 o più anni.

Come si chiede la revoca dell’assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne?

Si propone ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970 (per il divorzio) o con ricorso in modifica delle condizioni di separazione. Occorre allegare le circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento originario — tipicamente un’occupazione stabile del figlio — con documentazione reddituale e contributiva che ne dimostri la continuità.

Un lavoro part-time o occasionale del figlio maggiorenne è sufficiente per revocare l’assegno di mantenimento?

No. La Cassazione, da ultimo con l’ordinanza n. 23807/2026, richiede una stabile capacità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Un’occupazione precaria, un tirocinio o un contratto a termine di breve durata non integrano il requisito dell’autosufficienza economica necessario per ottenere la revoca del contributo.

Fonte di riferimento: Giuricivile