La Corte Costituzionale, con sentenza n. 108 del 18 giugno 2026, ha dichiarato l’art. 322-quater c.p. costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di proporzionalità della pena. Nei procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione ancora pendenti, la difesa può ora eccepire l’inapplicabilità della riparazione pecuniaria e chiedere la revoca dei provvedimenti già adottati in via definitiva ove consentito. Chi assiste imputati o condannati in fase esecutiva deve muoversi subito, prima che i giudici di merito consolidino prassi difformi.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte Costituzionale n. 108/2026 dichiara l’art. 322-quater c.p. contrario al principio di proporzionalità della pena.
- Punto 2 — Nei giudizi pendenti la sanzione patrimoniale aggiuntiva non può più essere applicata dal giudice di merito.
- Punto 3 — In fase esecutiva occorre valutare immediatamente l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. per i condannati già gravati dalla misura.
Per i difensori che seguono procedimenti per corruzione, concussione o induzione indebita, la sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2026 apre uno spazio difensivo concreto: la riparazione pecuniaria obbligatoria prevista dall’art. 322-quater c.p. non può più essere applicata. Nei fascicoli pendenti in primo o secondo grado, occorre sollevare subito l’eccezione in udienza e mettere a verbale la richiesta di disapplicazione della norma.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 giugno 2026, n. 108, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 322-quater c.p. per contrasto con il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli artt. 3 e 27 Cost. La fonte della notizia è GazzettaEntiLocali.
Il contesto normativo
L’art. 322-quater c.p., introdotto dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge Spazzacorrotti), imponeva al giudice di condanna — per i reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p. — di disporre il pagamento di una somma pari al valore della cosa o dell’utilità sottratta, a titolo di riparazione in favore dell’Amministrazione danneggiata, in aggiunta alla pena detentiva e alla confisca. La norma operava in modo automatico, senza spazio di modulazione per il giudice in ragione della gravità concreta del fatto o della personalità dell’imputato. La Corte ha ritenuto che proprio questa rigidità assoluta tradisse il canone di proporzionalità che, per costante giurisprudenza costituzionale — si vedano le sentt. Corte Cost. n. 222/2018 e n. 112/2019 — vincola il legislatore nella calibrazione di qualsiasi sanzione a contenuto afflittivo, anche quando formalmente etichettata come “riparatoria”.
Cosa cambia per lo studio
- Nei procedimenti pendenti in qualsiasi grado, il giudice non può più applicare la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p.: inserisci in ogni udienza utile la richiesta esplicita di non applicazione, supportata dal richiamo alla sent. n. 108/2026.
- Per i clienti già condannati con sentenza irrevocabile che include la riparazione pecuniaria, valuta l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dinanzi al giudice dell’esecuzione, chiedendo la revoca o la rideterminazione della parte di pena dichiarata illegittima.
- Se la condanna è ancora sub iudice in Cassazione, predisponi un motivo aggiunto o una memoria ex art. 611 c.p.p. che invochi direttamente l’incostituzionalità accertata e richieda l’annullamento senza rinvio sul punto.
- Nei procedimenti civili o contabili connessi — dove la riparazione pecuniaria veniva talvolta citata come indice del danno già “riparato” — aggiorna le memorie per evitare che il giudice contabile o civile continuino a fare riferimento a una norma ormai espunta dall’ordinamento.
- Aggiorna le informative ai clienti già destinatari di decreto che dispone la riparazione in fase cautelare o di patteggiamento: la questione sulla sorte di questi provvedimenti è aperta e richiede un’analisi caso per caso prima che si formi un orientamento consolidato.
Attenzione a
Il rischio principale è confondere la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. con la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. e con il risarcimento del danno in sede civile: queste misure restano pienamente operative e la sentenza n. 108/2026 non le intacca. Presentare eccezioni indiscriminate che investano anche art. 322-ter c.p. espone la difesa a rigetti immediati e a perdita di credibilità sull’eccezione principale.
Secondo rischio: attendere che sia il giudice a rilevare d’ufficio l’incostituzionalità. Nei procedimenti con udienza già fissata nei prossimi giorni, la mancata eccezione tempestiva potrebbe precludere il motivo in appello se il giudice di primo grado omette di rilevarlo autonomamente e la sentenza passa in giudicato su quel punto prima che tu presenti impugnazione.
Domande frequenti
Cosa succede alla riparazione pecuniaria già pagata dal condannato dopo la sentenza 108/2026?
La questione è controversa e dipende dal fatto che la condanna sia o meno ancora impugnabile. Se il giudicato si è formato, occorre valutare l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. Per le somme già versate prima della dichiarazione di incostituzionalità, la strada della ripetizione è incerta e richiederà probabilmente un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
La sentenza 108/2026 si applica anche ai patteggiamenti che includevano la riparazione pecuniaria?
Il patteggiamento che include la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. come componente della pena concordata è potenzialmente aggredibile in sede esecutiva, poiché la norma applicata è stata dichiarata incostituzionale. Tuttavia, la giurisprudenza sull’esecuzione dei patteggiamenti in caso di ius superveniens favorevole non è uniforme: verificare se pendono termini per impugnazione ordinaria è il primo passo.
L’incostituzionalità dell’art. 322-quater c.p. influisce sulla confisca ex art. 322-ter c.p.?
No. La sentenza n. 108/2026 riguarda esclusivamente la riparazione pecuniaria obbligatoria a favore della PA introdotta dall’art. 322-quater c.p. La confisca del prezzo o del profitto del reato disciplinata dall’art. 322-ter c.p. ha presupposti e natura giuridica distinti e resta intatta.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali