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Apple gatekeeper confermato dal Tribunale UE e DMA


Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la qualifica di Apple come gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act), rendendo definitivi gli obblighi imposti alla società sull’App Store e su iOS. Per uno studio che assiste sviluppatori di applicazioni, concorrenti o grandi imprese distributrici, questa pronuncia apre canali concreti di tutela davanti alla Commissione europea e, in via complementare, davanti ai giudici nazionali. Ignorare questo scenario significa lasciare al cliente un’arma procedurale inutilizzata.

Punti chiave

  • Il Tribunale UE ha confermato la qualifica di Apple come gatekeeper ai sensi del DMA.
  • Gli obblighi di interoperabilità e accesso equo all’App Store diventano immediatamente azionabili.
  • Sviluppatori e concorrenti possono ora presentare denunce alla Commissione europea con base giuridica solida.

Se assisti sviluppatori di applicazioni mobile, software house o imprese che dipendono dall’App Store per la distribuzione dei propri prodotti, hai oggi uno strumento in più: una pronuncia del Tribunale UE che chiude la porta alle contestazioni sulla qualifica di Apple e rende azionabili gli obblighi del Digital Markets Act. Dal punto di vista difensivo, la sentenza consolida anche la posizione di chi ha già presentato o vuole presentare una denuncia alla Commissione europea.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso di Apple contro la decisione della Commissione europea che la designava come gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act). La conferma riguarda in particolare l’App Store e il sistema operativo iOS. Tutti i dettagli della pronuncia sono disponibili su Diritto.it.

Il contesto normativo

Il Digital Markets Act — Regolamento (UE) 2022/1925, in vigore dal 2 maggio 2023 e applicabile dal 6 marzo 2024 — definisce il gatekeeper all’art. 3 come il soggetto che gestisce un servizio di piattaforma di base con impatto significativo sul mercato interno, con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell’UE e oltre 10.000 utenti commerciali annui. Apple aveva impugnato la designazione davanti al Tribunale UE sostenendo che iMessage non raggiungesse le soglie quantitative; il Tribunale ha confermato invece la qualifica per App Store e iOS. Gli obblighi operativi per i gatekeeper sono elencati agli artt. 5 e 6 del DMA: accesso equo e non discriminatorio, interoperabilità, divieto di self-preferencing, portabilità dei dati. La Commissione europea ha il potere di irrogare sanzioni fino al 10% del fatturato mondiale annuo (art. 26 DMA) e fino al 20% in caso di recidiva.

Cosa cambia per lo studio

  1. Puoi presentare una denuncia formale alla Commissione europea per conto di sviluppatori che ritengono Apple abbia violato gli artt. 5 o 6 DMA: la designazione come gatekeeper non è più contestabile in quella sede, il che accelera la fase istruttoria.
  2. Nei contratti di sviluppo software e distribuzione app, inserisci clausole che richiamano espressamente gli obblighi DMA di Apple come condizioni contrattuali minime garantite: una violazione del DMA da parte di Apple diventa così inadempimento contrattuale azionabile anche davanti al giudice italiano.
  3. Valuta l’accesso agli strumenti di private enforcement: il DMA non esclude il ricorso ai giudici nazionali per il risarcimento del danno concorrenziale, integrandosi con il d.lgs. 3/2017 sul private enforcement antitrust.
  4. Per i clienti che operano come marketplace o sviluppatori di app di terze parti, verifica se Apple ha già adempiuto all’obbligo di sideloading (distribuzione al di fuori dell’App Store) imposto dall’art. 6, par. 4, DMA: eventuali restrizioni residue sono oggi denunciabili con maggiore forza.
  5. Aggiorna le due diligence nelle operazioni M&A che coinvolgono startup o prodotti distribuiti esclusivamente via App Store: la dipendenza da un gatekeeper designato è ora un rischio regolatorio quantificabile e da rappresentare all’acquirente.

Attenzione a

Non confondere la designazione come gatekeeper con un accertamento di violazione: il Tribunale ha confermato solo la qualifica. Apple può ancora contestare singole presunte violazioni del DMA, e la Commissione deve istruire ciascun procedimento separatamente. Una denuncia generica priva di documentazione sullo specifico comportamento vietato rischia l’archiviazione per insufficienza di elementi.

Sul fronte del private enforcement italiano, il d.lgs. 3/2017 richiede che la violazione antitrust sia accertata con decisione definitiva dell’autorità competente prima che il giudice nazionale possa liquidare il danno in via presuntiva. La sentenza del Tribunale UE sulla designazione non sostituisce questo accertamento: tienilo presente prima di avviare un’azione risarcitoria autonoma davanti al Tribunale delle Imprese.

Domande frequenti

Cosa obbliga Apple a fare il DMA dopo la conferma come gatekeeper?

Il DMA impone ad Apple, in quanto gatekeeper designato, una serie di obblighi agli artt. 5 e 6: accesso non discriminatorio all’App Store per gli sviluppatori terzi, interoperabilità con sistemi concorrenti, divieto di favorire i propri servizi rispetto a quelli altrui, e obbligo di consentire la distribuzione di app al di fuori dell’App Store (sideloading). Le violazioni sono sanzionabili dalla Commissione fino al 10% del fatturato mondiale.

Uno sviluppatore italiano può fare causa ad Apple per violazione del DMA davanti al giudice italiano?

Il private enforcement diretto è possibile ma complesso. Il d.lgs. 3/2017 permette azioni risarcitorie antitrust davanti al Tribunale delle Imprese, ma la liquidazione presuntiva del danno richiede una previa decisione definitiva dell’autorità competente (Commissione o AGCM). In assenza di tale accertamento, il danneggiato deve provare la violazione e il nesso causale in modo autonomo, con onere probatorio più elevato.

La sentenza del Tribunale UE su Apple è definitiva o Apple può ricorrere ancora?

La pronuncia del Tribunale dell’Unione Europea è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia UE, ma solo per motivi di diritto e non per rivalutazione dei fatti. Apple può quindi proporre impugnazione, ma le possibilità di ribaltare la qualifica di gatekeeper sono limitate: la Corte di Giustizia non riesamina il merito della valutazione fattuale già effettuata dal Tribunale.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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