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AML Package europeo cosa cambia per i professionisti


Il nuovo AML Package europeo introduce un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di recepimento, che sostituirà progressivamente il d.lgs. 231/2007. Per gli studi legali e i commercialisti, cambia la platea dei soggetti obbligati, si ridefinisce la soglia per l’adeguata verifica semplificata e si introduce una nuova autorità europea di vigilanza, l’AMLA. Chi opera già in ambito antiriciclaggio deve iniziare ora a mappare le procedure interne, perché il regime transitorio è breve e le sanzioni per inadempimento restano severe.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il regolamento AML sarà direttamente applicabile dal 1° luglio 2027, senza recepimento nazionale.
  • Punto 2 — La soglia per l’adeguata verifica semplificata scende: attenzione ai nuovi criteri di rischio.
  • Punto 3 — L’AMLA avrà poteri di vigilanza diretta sulle entità obbligate ad alto rischio transfrontaliero.

Per uno studio legale o un commercialista che oggi lavora su operazioni societarie, compravendite immobiliari o consulenza a clienti esteri, il nuovo assetto normativo europeo non è un aggiornamento da rimandare. Le procedure interne di adeguata verifica, i registri sulla titolarità effettiva e i modelli di gestione del rischio vanno rivisti prima del 2027, non dopo.

Il cosiddetto AML Package europeo — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel giugno 2024 — si compone di un regolamento direttamente applicabile (AMLR), una nuova direttiva (AMLD6) e il regolamento istitutivo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA). Sostituisce progressivamente l’impianto costruito sulla IV e V Direttiva AML, recepito in Italia con il d.lgs. 231/2007.

Il contesto normativo

L’attuale quadro italiano si fonda sul d.lgs. 231/2007, che ha recepito la IV Direttiva AML (Dir. 2015/849/UE) e successive modifiche. In particolare, l’art. 17 d.lgs. 231/2007 disciplina l’adeguata verifica ordinaria della clientela, mentre l’art. 23 regola quella semplificata. Il nuovo AMLR (Regolamento UE 2024/1624) entra in applicazione diretta dal 1° luglio 2027: da quella data, le norme nazionali incompatibili cedono, senza che serva un decreto di recepimento. La direttiva AMLD6 dovrà invece essere recepita dagli Stati membri entro il 10 luglio 2027, modificando tra l’altro le discipline sanzionatorie nazionali. Il Regolamento AMLA (UE 2024/1620) istituisce l’autorità con sede a Francoforte, operativa già dal 2025 in fase di start-up.

Cosa cambia per lo studio

  1. Perimetro dei soggetti obbligati esteso. Il regolamento include espressamente i prestatori di servizi su cripto-attività (CASP) e amplia la definizione di «operatori del settore immobiliare», con ricadute anche su studi legali che assistono abitualmente transazioni real estate al di sopra di 10.000 euro in contanti.
  2. Adeguata verifica rafforzata su clienti ad alto rischio. L’AMLR introduce un elenco obbligatorio di fattori di rischio elevato (art. 29 AMLR) che obbliga a misure rafforzate in tutti i casi elencati, togliendo discrezionalità interpretativa oggi prevista dall’art. 24 d.lgs. 231/2007.
  3. Titolarità effettiva: soglia e obblighi di verifica. La soglia del 25% per l’identificazione del titolare effettivo rimane, ma il regolamento impone verifiche più penetranti sull’assetto proprietario di strutture a cascata e trust, con obbligo di documentare le verifiche nei fascicoli cliente.
  4. Nuova vigilanza AMLA su entità transfrontaliere. L’AMLA eserciterà vigilanza diretta su circa 40 entità obbligatorie selezionate tra le più esposte a rischi transfrontalieri. Per gli altri soggetti obbligati, la vigilanza resta nazionale (Banca d’Italia, CNF, CNDCEC), ma in coordinamento con l’AMLA.
  5. Obbligo di formazione documentata. Il regolamento impone programmi di formazione periodica per i dipendenti e i collaboratori dello studio. La mancata documentazione delle sessioni formative diventa autonomo fattore di inadempimento sanzionabile.

Attenzione a

Non aspettare il recepimento italiano. Il regolamento AMLR è direttamente applicabile: dal 1° luglio 2027 produce effetti senza che il legislatore italiano faccia nulla. Chi aggiorna le procedure solo quando arriva il decreto nazionale rischia di trovarsi già fuori compliance. Mappa subito i processi interni, in particolare le schede di profilazione del rischio cliente.

Attenzione alla sovrapposizione transitoria. Tra il 2025 e il 2027 coesisteranno il vecchio d.lgs. 231/2007 e le prime disposizioni applicative del Package. In questo periodo, le autorità di vigilanza nazionali potrebbero applicare criteri interpretativi ancora divergenti. Tieni separate le procedure per i fascicoli aperti prima e dopo luglio 2027 e consulta le linee guida che il CNDCEC e il CNF pubblicheranno in fase transitoria.

Domande frequenti

Dal quando si applica il regolamento AML europeo in Italia?

Il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR) è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2027, senza necessità di decreto di recepimento italiano. La direttiva AMLD6, invece, dovrà essere recepita entro il 10 luglio 2027 con modifiche alla normativa nazionale, incluse le disposizioni sanzionatorie oggi contenute nel d.lgs. 231/2007.

Gli avvocati rientrano nei soggetti obbligati dal nuovo regolamento AML europeo?

Sì. Il regolamento AMLR conferma e precisa l’obbligo per gli avvocati che assistono clienti in operazioni societarie, immobiliari, fiduciarie o finanziarie. Il perimetro non si allarga in modo radicale rispetto all’attuale art. 12 d.lgs. 231/2007, ma i nuovi obblighi di verifica approfondita e documentazione rendono l’adempimento più gravoso rispetto alla prassi attuale.

Cosa deve fare uno studio legale per prepararsi al nuovo AML Package europeo?

Tre priorità concrete: primo, aggiornare le schede di profilazione del rischio cliente alla luce dei fattori obbligatori elencati nell’art. 29 AMLR; secondo, rivedere le procedure per l’identificazione del titolare effettivo nelle strutture societarie complesse e nei trust; terzo, strutturare un piano di formazione documentata per collaboratori e dipendenti, conservando le attestazioni di partecipazione.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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