Site icon Bollettino Ufficiale

Accesso difensivo e nominativo del segnalante alle forze dell’ordine


Il TAR Lazio, con sentenza n. 10998 del 15 giugno 2026, ha chiarito che l’accesso difensivo non garantisce automaticamente la disclosure del nominativo di chi ha effettuato una segnalazione alle forze dell’ordine. L’interesse alla difesa in giudizio deve essere valutato in concreto e comparato con la tutela dell’identità del segnalante, che può prevalere quando la conoscenza del nome non sia strettamente indispensabile. Per il difensore che assiste un soggetto destinatario di un procedimento innescato da una segnalazione, questo significa strutturare la domanda di accesso in modo mirato, documentando il nesso tra il documento richiesto e la specifica esigenza difensiva.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’accesso difensivo non prevale automaticamente sulla riservatezza del segnalante alle forze dell’ordine.
  • Punto 2 — Il TAR Lazio n. 10998/2026 richiede prova del nesso diretto tra nominativo richiesto e difesa concreta.
  • Punto 3 — La domanda di accesso va costruita indicando il procedimento specifico in cui il documento serve.

Se assisti un cliente destinatario di un controllo o di un procedimento avviato a seguito di una segnalazione anonima o riservata alle forze dell’ordine, non dare per scontato che l’accesso difensivo ti consenta di scoprire chi ha denunciato. Il TAR Lazio ha fissato un limite preciso: il diritto di difesa non basta da solo, occorre dimostrare che quel nominativo è indispensabile — non solo utile — per tutelare il cliente in giudizio.

La sentenza del TAR Lazio (Sez. I-ter), 15 giugno 2026, n. 10998, pubblicata su GazzettaEntiLocali, si inserisce nel filone giurisprudenziale che bilancia l’accesso difensivo con la riservatezza dei terzi segnalanti, stabilendo che la mera pendenza di un procedimento non è titolo sufficiente per ottenere il nome.

Il contesto normativo

L’accesso difensivo trova la propria base nell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, che consente di derogare ai limiti ordinari alla trasparenza quando i documenti siano necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il Consiglio di Stato ha più volte precisato — da ultimo con Ad. Plen. n. 4/2021 — che la necessità deve essere valutata in modo rigoroso: non basta un interesse generico alla conoscenza, occorre uno specifico nesso tra il documento e la posizione difensiva concreta. Sul fronte della riservatezza del segnalante, la giurisprudenza amministrativa richiama anche l’art. 13 del d.lgs. n. 24/2023 (Whistleblowing), applicabile in via analogica o estensiva anche alle segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza quando il segnalante si trova in una posizione di esposizione al rischio di ritorsioni.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di depositare la domanda di accesso, redigi una memoria interna che dimostri — con riferimento agli atti del procedimento già noti — perché il nominativo del segnalante incide sulla strategia difensiva e non può essere sostituito da altri elementi probatori.
  2. Indica nella domanda il procedimento specifico (numero di protocollo, data, autorità procedente) e il collegamento diretto tra il documento richiesto e la difesa: il TAR verifica questo nesso caso per caso.
  3. Valuta di chiedere in prima battuta l’accesso al contenuto della segnalazione, con oscuramento del nominativo: se il contenuto rivela elementi sufficienti, l’amministrazione potrebbe accordarlo senza dover rivelare l’identità del segnalante, riducendo i margini di diniego totale.
  4. Se l’accesso viene negato integralmente, il ricorso ex art. 116 c.p.a. deve articolare la censura sul difetto di motivazione del bilanciamento, non sulla sola violazione del diritto di difesa in astratto.
  5. Tieni conto che il giudice amministrativo può disporre un accesso parziale — ad esempio con omissis sul nome — anziché accogliere o rigettare in toto: costruisci il petitum in modo da prevedere esplicitamente questa soluzione graduata.

Attenzione a

Il rischio principale è presentare una domanda di accesso difensivo generica, indicando solo la pendenza di un procedimento penale o amministrativo a carico del cliente. Senza documentare il nesso specifico tra il nominativo e la linea difensiva, l’amministrazione rigetta e il TAR conferma: hai bruciato il tempo e la possibilità di un accesso parziale negoziato.

Secondo errore frequente: confondere il regime del whistleblowing formale (d.lgs. n. 24/2023) con quello delle segnalazioni ordinarie alle forze dell’ordine. La tutela del segnalante nel secondo caso non ha la stessa base normativa esplicita, ma la giurisprudenza — compresa questa sentenza — tende ad applicare un livello di protezione analogo, estendendo in via interpretativa le garanzie di riservatezza anche fuori dal perimetro stretto del decreto.

Domande frequenti

L’accesso difensivo permette di ottenere il nome di chi ha fatto una segnalazione ai carabinieri?

Non automaticamente. Il TAR Lazio con sentenza n. 10998/2026 ha confermato che l’accesso difensivo richiede la prova di un nesso diretto e indispensabile tra il nominativo del segnalante e la specifica esigenza difensiva. La sola pendenza di un procedimento non è sufficiente: occorre documentare perché quella conoscenza è imprescindibile per la difesa e non sostituibile con altri elementi.

Come si costruisce una domanda di accesso difensivo al nominativo del segnalante che regga al TAR?

La domanda deve indicare: il procedimento specifico già in corso, il ruolo del segnalante nella catena causale che ha prodotto il pregiudizio al cliente, e il motivo per cui il nominativo — e non solo il contenuto della segnalazione — è necessario alla difesa. In alternativa, conviene chiedere in via subordinata l’accesso con omissis, così da ottenere almeno un accesso parziale in caso di diniego totale.

Il d.lgs. 24/2023 sul whistleblowing si applica anche alle segnalazioni alle forze dell’ordine?

In senso stretto no: il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le segnalazioni interne alle organizzazioni e quelle alle autorità competenti in materia di illeciti. Tuttavia la giurisprudenza amministrativa, compresa la sentenza TAR Lazio n. 10998/2026, tende ad applicare in via analogica un livello di tutela della riservatezza del segnalante analogo anche alle segnalazioni ordinarie alle autorità di pubblica sicurezza.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

Exit mobile version