Site icon Bollettino Ufficiale

Accessibilità digitale obblighi compliance per studi legali


Dal 28 giugno 2025 il d.lgs. 82/2005 (Codice del consumo integrato con il recepimento dell’European Accessibility Act, Dir. 2019/882/UE) impone a tutti i soggetti privati che offrono prodotti e servizi digitali obblighi concreti di accessibilità. Uno studio legale che gestisce un sito web, un’app per i clienti o eroga servizi tramite portali digitali rientra nell’ambito soggettivo della norma. Ignorarlo espone a sanzioni amministrative e a contestazioni contrattuali da parte dei clienti con disabilità.

Punti chiave

  • Punto 1 — Dal 28 giugno 2025 i servizi digitali privati devono rispettare gli standard WCAG 2.1 livello AA.
  • Punto 2 — I contratti digitali non accessibili rischiano di essere contestati per invalidità o inadempimento verso utenti disabili.
  • Punto 3 — Le PMI sotto i 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato possono beneficiare di esenzioni parziali documentate.

Dal 28 giugno 2025 qualsiasi studio legale che opera con un sito web, un’area clienti online o un’app di gestione pratiche diventa soggetto attivo degli obblighi introdotti dal recepimento italiano della Direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act). Non si tratta di una raccomandazione tecnica: chi eroga servizi digitali al pubblico — e uno studio lo fa, anche solo con il modulo di contatto o il portale fatturazione — deve garantire che quei servizi siano accessibili alle persone con disabilità.

La notizia è ripresa da Diritto.it, che segnala come l’accessibilità digitale stia diventando un nuovo fronte della compliance, con implicazioni su siti web, applicazioni mobile e — aspetto spesso trascurato — sui contratti stipulati in forma digitale.

Il contesto normativo

La Direttiva 2019/882/UE è stata recepita in Italia con il d.lgs. 3 maggio 2022, n. 82 (non confondere con il Codice dell’Amministrazione Digitale, omonimo). La norma si affianca alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca), che già dal 2004 impone obblighi di accessibilità ai soggetti pubblici. Con il nuovo decreto, l’obbligo si estende ai privati che offrono prodotti e servizi al pubblico, inclusi servizi di comunicazione elettronica, e-commerce e — rilevante per i professionisti — servizi di accesso a informazioni, documenti e contratti in forma digitale.

L’art. 4 del d.lgs. 82/2022 individua i requisiti tecnici di accessibilità con riferimento agli standard EN 301 549, che a loro volta recepiscono le linee guida WCAG 2.1 livello AA del W3C. L’art. 14 disciplina le sanzioni amministrative, con importi che variano da 2.000 a 40.000 euro in base alla gravità della violazione e alle dimensioni del soggetto. Per i contratti digitali, il mancato rispetto degli obblighi di accessibilità può integrare un inadempimento ex art. 1218 c.c. nei confronti del cliente con disabilità.

Cosa cambia per lo studio

  1. Audit del sito web entro giugno 2025. Verifica che il sito dello studio rispetti i criteri WCAG 2.1 AA: contrasto dei colori, navigazione da tastiera, testi alternativi alle immagini, compatibilità con screen reader. Strumenti gratuiti come WAVE o Axe consentono una prima valutazione autonoma.
  2. Contratti digitali e moduli online. Se lo studio utilizza contratti firmati digitalmente tramite piattaforme web o app, quei documenti e le interfacce per firmarli devono essere accessibili. Un modulo PDF non taggato o un’area firma non compatibile con tecnologie assistive espone a contestazione.
  3. Dichiarazione di accessibilità. L’art. 8 del d.lgs. 82/2022 obbliga i soggetti tenuti alla norma a pubblicare una dichiarazione di accessibilità sul proprio sito, con indicazione delle parti non conformi e dei rimedi previsti. Va aggiornata ogni anno.
  4. Clausole nei contratti con fornitori IT. Nei contratti di sviluppo o manutenzione del sito e delle app, inserire una clausola di conformità agli standard di accessibilità con previsione di penale. Altrimenti il rischio di inadempimento verso i clienti ricade interamente sullo studio.
  5. Valutare l’esenzione per micro-imprese. Il d.lgs. 82/2022 prevede all’art. 5 un’esenzione per le microimprese (meno di 10 dipendenti, fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro). Se lo studio rientra nei parametri, è comunque consigliabile documentare la valutazione per iscritto.

Attenzione a

Confondere accessibilità con privacy o GDPR. Sono compliance distinte. Un sito può essere perfettamente conforme al GDPR e del tutto non accessibile ai sensi del d.lgs. 82/2022. L’errore più frequente è delegare tutto al consulente privacy senza coinvolgere il responsabile tecnico del sito.

Trascurare i documenti allegati. PDF di condizioni generali, moduli di incarico, informative scaricabili: se non sono strutturati come PDF accessibili (tag, ordine di lettura, testo selezionabile), violano gli obblighi anche se il sito principale è a norma. I file caricati prima del 28 giugno 2025 non beneficiano di deroghe automatiche se vengono ancora messi a disposizione degli utenti dopo tale data.

Domande frequenti

Uno studio legale è obbligato a rendere accessibile il proprio sito web?

Sì, se eroga servizi digitali al pubblico. Il d.lgs. 82/2022 si applica ai soggetti privati che offrono servizi tramite canali digitali, inclusi professionisti con sito web, area clienti o moduli di contatto online. L’unica esenzione riguarda le microimprese sotto i 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato, ma va documentata per iscritto.

Quali sanzioni rischio se il sito dello studio non è accessibile dopo giugno 2025?

L’art. 14 del d.lgs. 82/2022 prevede sanzioni amministrative da 2.000 a 40.000 euro, graduate in base alla gravità e alle dimensioni del soggetto. Oltre alla sanzione, il mancato rispetto degli standard di accessibilità può configurare inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. nei confronti di clienti con disabilità che abbiano subito un pregiudizio concreto.

I contratti firmati digitalmente devono rispettare l’accessibilità?

Sì. Sia il documento contrattuale in formato PDF sia l’interfaccia digitale attraverso cui viene firmato devono essere accessibili ai sensi degli standard EN 301 549 e WCAG 2.1 AA. Un PDF non taggato o una piattaforma di firma non compatibile con screen reader può integrare una violazione degli obblighi normativi e un inadempimento verso il cliente con disabilità.

Fonte di riferimento: Diritto.it

Exit mobile version