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Accertamento tecnico preventivo dopo la riforma 2026


Con il d.l. n. 19/2026, l’accertamento tecnico preventivo disciplinato agli artt. 696 e 696-bis c.p.c. cambia presupposti di ammissibilità e regime di utilizzabilità della relazione peritale nel giudizio di merito. La Cassazione ha chiarito che la relazione del CTU nominato in sede di ATP è utilizzabile come prova nel processo ordinario, purché il contraddittorio sia stato rispettato. In ambito di responsabilità sanitaria, l’ATP conserva una funzione strategica autonoma, spesso decisiva per orientare la scelta tra transazione e contenzioso.

Punti chiave

  • Il d.l. 19/2026 modifica gli artt. 696 e 696-bis c.p.c. sui presupposti dell’ATP.
  • La Cassazione ha confermato l’utilizzabilità della relazione peritale nel giudizio di merito.
  • In responsabilità sanitaria, l’ATP ex art. 696-bis è condizione di procedibilità consolidata.

Dal 2026, depositare un ricorso per accertamento tecnico preventivo senza tenere conto delle novità introdotte dal d.l. n. 19/2026 espone lo studio a rigetti per inammissibilità o, peggio, a una relazione peritale inutilizzabile nel giudizio di merito. I presupposti degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. sono stati ritoccati su punti che incidono direttamente sulla strategia processuale: vale la pena aggiornarsi prima della prossima udienza.

La notizia di partenza arriva da Giuricivile.it, che segnala tre fronti aperti: le modifiche del d.l. n. 19/2026 agli artt. 696 e 696-bis c.p.c., un recente chiarimento della Cassazione sul valore probatorio della relazione ATP nel merito, e il ruolo ormai consolidato dell’istituto nella responsabilità sanitaria.

Il contesto normativo

L’art. 696 c.p.c. disciplina l’ATP classico, fondato sul rischio di dispersione della prova o sull’urgenza di accertare lo stato dei luoghi. L’art. 696-bis c.p.c., introdotto con il d.lgs. n. 40/2006, ha invece creato uno strumento autonomo di accertamento tecnico a fini conciliativi, indipendente dal requisito dell’urgenza. Il d.l. n. 19/2026 interviene su entrambe le norme, modificando i criteri di ammissibilità e, secondo le prime letture, ampliando i casi in cui il giudice può disporre l’accertamento anche in assenza del periculum tradizionale. Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha ribadito — in linea con l’orientamento espresso in Cass. Civ. n. 10690/2021 — che la relazione del CTU nominato in ATP è pienamente utilizzabile nel successivo giudizio di merito, a condizione che le parti abbiano partecipato alle operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica dei presupposti aggiornati. Prima di depositare il ricorso ex art. 696 o 696-bis c.p.c., controlla i nuovi requisiti di ammissibilità introdotti dal d.l. n. 19/2026: il testo modificato può allargare o restringere i margini rispetto alla prassi precedente, e un’errata qualificazione comporta rigetto immediato.
  2. Strategia probatoria integrata. La relazione ATP, se il contraddittorio è garantito, vale come prova nel giudizio ordinario. Questo significa che l’ATP non è solo uno strumento conservativo o conciliativo: usarlo in modo mirato consente di costruire anticipatamente il patrimonio probatorio del futuro processo.
  3. Responsabilità sanitaria: ATP come condizione di procedibilità. Nei giudizi contro strutture sanitarie, l’art. 696-bis resta lo strumento privilegiato anche per soddisfare gli obblighi di cui alla l. n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco). Assicurati che il CTU nominato abbia le specifiche competenze medico-legali richieste dal caso concreto.
  4. Coordinamento con la mediazione. Nei procedimenti in cui la mediazione è condizione di procedibilità, l’ATP ex art. 696-bis può precedere o affiancare il tentativo obbligatorio. Pianifica la sequenza per non creare sovrapposizioni che allunghino i tempi senza vantaggio.
  5. Aggiornamento dei modelli di ricorso. I ricorsi standard dello studio vanno rivisti alla luce del d.l. n. 19/2026: i riferimenti normativi e la motivazione sui presupposti devono rispecchiare il testo vigente, non quello anteriore alla riforma.

Attenzione a

Contraddittorio nelle operazioni peritali. L’utilizzabilità della relazione ATP nel merito dipende interamente dalla partecipazione effettiva delle parti alle operazioni del CTU. Se il ricorrente non notifica correttamente la data delle operazioni al resistente, rischia di ottenere una relazione tecnicamente valida ma processualmente inutilizzabile. Controlla le notifiche con la stessa cura che riserveresti a un atto introduttivo.

Confusione tra i due strumenti. Art. 696 e art. 696-bis c.p.c. non sono fungibili: il primo richiede urgenza o rischio di dispersione della prova, il secondo no ma ha una finalità conciliativa specifica. Scegliere lo strumento sbagliato in base al caso concreto può portare a un provvedimento di inammissibilità difficile da recuperare, soprattutto se i termini processuali nel frattempo sono decorsi.

Domande frequenti

La relazione ATP può essere usata come prova nel giudizio di merito?

Sì, secondo la Cassazione (orientamento confermato in Cass. Civ. n. 10690/2021) la relazione del CTU nominato in sede di ATP è utilizzabile nel giudizio ordinario, a condizione che le operazioni peritali si siano svolte nel rispetto del contraddittorio tra le parti. Se la controparte non è stata regolarmente coinvolta, l’utilizzabilità viene meno.

Qual è la differenza tra ATP ex art. 696 e ATP ex art. 696-bis c.p.c.?

L’art. 696 richiede urgenza o rischio concreto di dispersione della prova. L’art. 696-bis, introdotto dal d.lgs. 40/2006, consente l’accertamento tecnico anche senza urgenza, con finalità prevalentemente conciliative. Il d.l. 19/2026 ha modificato entrambe le norme, aggiornando presupposti e ambito di applicazione: verificare il testo vigente prima di depositare il ricorso.

L’ATP è obbligatorio prima di fare causa per responsabilità medica?

Non è tecnicamente obbligatorio in sé, ma la l. n. 24/2017 (Gelli-Bianco) impone il tentativo obbligatorio di conciliazione prima del giudizio ordinario in materia di responsabilità sanitaria. L’ATP ex art. 696-bis è lo strumento più usato per assolvere questo onere, perché consente di accertare i fatti e aprire contestualmente un percorso conciliativo.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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