Quando un infermiere agisce oltre le proprie competenze — ad esempio sostituendosi al medico al triage — la struttura sanitaria convenuta dal paziente può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del dipendente già nel medesimo processo, senza attendere un giudizio separato. Questa impostazione processuale, confermata dalla giurisprudenza, consente di concentrare accertamento della colpa grave e quantificazione del danno in un’unica sede. Per chi assiste strutture ospedaliere o cliniche private, significa che la chiamata in causa del dipendente va valutata sin dalla fase di costituzione in giudizio.
Punti chiave
- Punto 1 — La struttura può rivalersi sull’infermiere in colpa grave già nel processo instaurato dal paziente.
- Punto 2 — La colpa grave dell’infermiere che si sostituisce al medico spezza il nesso di imputazione esclusiva alla struttura.
- Punto 3 — La chiamata in causa del dipendente va predisposta tempestivamente nella comparsa di risposta della struttura.
Se assisti una struttura sanitaria convenuta per un danno da triage mal gestito, valuta subito la chiamata in garanzia del dipendente infermiere. Quando l’infermiere ha operato al di fuori del proprio profilo professionale — assumendo funzioni riservate al medico — la sua condotta integra colpa grave e apre la strada alla rivalsa nello stesso giudizio promosso dal paziente. Non farlo in quella sede significa perdere l’opportunità processuale più efficiente.
La notizia di riferimento, pubblicata da Diritto.it, riguarda una decisione che ha riconosciuto la legittimità dell’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell’infermiere che si era sostituito al medico durante il triage, con conseguente danno al paziente. Il giudice ha ammesso la trattazione congiunta delle due domande all’interno dello stesso processo.
Il contesto normativo
Il quadro si regge su tre pilastri. Primo, l’art. 9 della L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) disciplina l’azione di rivalsa dell’ente nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, limitandola ai casi di dolo o colpa grave e fissando il tetto all’equivalente di tre annualità della retribuzione lorda. Secondo, l’art. 22 del D.Lgs. 165/2001 regola la responsabilità patrimoniale del dipendente pubblico e il raccordo con la giurisdizione contabile, rilevante per le strutture del SSN. Terzo, l’art. 106 c.p.c. consente alla parte convenuta di chiamare in causa il terzo dal quale ritiene di essere garantita o verso il quale vanta una pretesa dipendente dal titolo dedotto in giudizio — strumento chiave per concentrare i due accertamenti in un’unica udienza.
Il profilo della colpa grave dell’infermiere che si sostituisce al medico si intreccia con il D.M. 739/1994, che definisce il profilo professionale infermieristico e ne perimetra le competenze: l’esorbitanza da quel perimetro è l’elemento che trasforma una negligenza ordinaria in colpa grave rilevante ai fini della rivalsa.
Cosa cambia per lo studio
- Nella comparsa di risposta della struttura convenuta, inserisci sistematicamente la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. dell’infermiere che abbia operato fuori profilo: attendere un secondo giudizio è costoso e processualmente inutile.
- Raccogli subito la documentazione del triage — registro degli accessi, orari di servizio, protocolli interni — per dimostrare che l’infermiere ha assunto decisioni riservate al medico: questo è il nucleo probatorio della colpa grave.
- Verifica se la struttura è pubblica o privata: per gli enti del SSN la rivalsa ha un doppio binario (giudice ordinario per il rapporto con il paziente, Corte dei Conti per la rivalsa sul dipendente pubblico), mentre per le strutture private il giudice ordinario gestisce entrambe le domande.
- Controlla i massimali della polizza RC della struttura e quelli della polizza individuale dell’infermiere: la L. 24/2017 impone coperture obbligatorie per entrambi i soggetti, e le franchigie possono incidere sull’effettiva capienza del recupero in rivalsa.
- Tieni presente il tetto di tre annualità lorde previsto dall’art. 9 L. 24/2017: se il danno liquidato al paziente supera quella soglia, la parte eccedente rimane a carico della struttura, e questo dato orienta la strategia transattiva.
Attenzione a
Il rischio più frequente è la decadenza dalla chiamata in causa: l’art. 167 c.p.c. impone di dichiarare nella comparsa di risposta l’intenzione di chiamare il terzo, e il giudice può autorizzarla solo se la richiesta è tempestiva. Aspettare la prima udienza di trattazione per sollevare il tema della rivalsa significa quasi sempre perdere lo strumento processuale più diretto.
Attenzione anche alla distinzione tra colpa grave e colpa lieve: se la condotta dell’infermiere risulta comunque riconducibile a un’organizzazione carente della struttura (turni scoperti, protocolli assenti), il giudice potrebbe escludere o ridurre la colpa grave individuale, vanificando la rivalsa e lasciando il risarcimento integralmente a carico dell’ente. Documentare i protocolli interni e la formazione erogata al personale è una difesa preventiva essenziale.
Domande frequenti
La struttura sanitaria può rivalersi sull’infermiere nello stesso processo del paziente?
Sì. Tramite la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., la struttura convenuta dal paziente può portare l’infermiere nel medesimo giudizio e far accertare contestualmente la colpa grave e la quota di danno imputabile al dipendente. Questa soluzione evita un secondo giudizio separato ed è la più efficiente sul piano processuale.
Qual è il limite massimo della rivalsa della struttura sull’infermiere secondo la legge Gelli-Bianco?
L’art. 9 della L. 24/2017 fissa il tetto a tre annualità della retribuzione lorda dell’esercente la professione sanitaria al momento del fatto. La rivalsa è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave: per la colpa lieve la struttura non può agire in recupero nei confronti del dipendente.
Cosa si intende per colpa grave dell’infermiere che si sostituisce al medico?
La colpa grave si configura quando l’infermiere assume decisioni cliniche riservate al medico — come la valutazione e classificazione del paziente al triage — esulando dal profilo professionale definito dal D.M. 739/1994. L’esorbitanza consapevole dal proprio ambito di competenza è l’elemento che distingue la colpa grave dalla semplice negligenza.
Fonte di riferimento: Diritto.it