Cittadinanza jure sanguinis rinvio CGUE cosa fare ora


Con l’ordinanza n. 147 del 23 luglio 2026 la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio sull’art. 3-bis della legge 91/1992 e ha rinviato alla Corte di giustizia UE la questione di compatibilità con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE. Fino alla pronuncia della CGUE, tutti i procedimenti che applicano quella norma sono di fatto bloccati in un limbo giuridico. Per i fascicoli pendenti è il momento di valutare istanze di sospensione e di aggiornarsi sulla strategia difensiva.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Consulta ha sospeso il giudizio sull’art. 3-bis l. 91/1992 con ordinanza n. 147/2026.
  • Punto 2 — Il rinvio pregiudiziale alla CGUE verte sulla compatibilità con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE.
  • Punto 3 — I procedimenti pendenti che applicano l’art. 3-bis possono essere sospesi in attesa della CGUE.

Se hai fascicoli aperti per riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, devi agire adesso: la norma che ha ristretto la trasmissione automatica è sotto esame pregiudiziale europeo, e ogni giudice nazionale può — e in molti casi deve — sospendere il procedimento in attesa della risposta della CGUE. Ignorarlo significa rischiare di subire una decisione basata su una norma che potrebbe essere dichiarata incompatibile con il diritto UE.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 147 del 23 luglio 2026, ha sospeso il proprio giudizio sull’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e ha chiesto alla Corte di giustizia UE se la stretta introdotta da quella disposizione sulla trasmissione automatica della cittadinanza sia compatibile con l’art. 9 TUE e l’art. 20 TFUE.

Il contesto normativo

L’art. 3-bis della legge 91/1992 ha introdotto limiti generazionali alla trasmissione della cittadinanza jure sanguinis, derogando al principio di trasmissione illimitata consolidatosi sotto la previgente disciplina. La norma è entrata nel mirino della Consulta perché intercetta la cittadinanza dell’Unione ex art. 20 TFUE, che si acquista automaticamente per effetto della cittadinanza di uno Stato membro: se un discendente perde o non acquista la cittadinanza italiana per effetto dell’art. 3-bis, perde anche lo status di cittadino UE. Il rinvio pregiudiziale si colloca nel solco della giurisprudenza della CGUE sui limiti alla discrezionalità degli Stati membri in materia di cittadinanza nazionale quando essa incide sullo status europeo (v. CGUE, C-135/08, Rottmann; C-221/17, Tjebbes).

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei procedimenti giudiziali già instaurati davanti al tribunale italiano in cui si applica l’art. 3-bis, puoi depositare istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. indicando come causa pregiudiziale il rinvio pendente dinanzi alla CGUE: il giudice di merito non è vincolato a sospendere, ma ha un forte incentivo a farlo per evitare di decidere su una norma sotto esame europeo.
  2. Per i ricorsi amministrativi in corso davanti ai consolati o al Ministero dell’Interno, valuta di segnalare formalmente il rinvio pregiudiziale e di richiedere la sospensione del procedimento: non esiste un obbligo esplicito per la PA, ma il principio di leale cooperazione ex art. 4 TUE e il rischio di responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE costituiscono argomenti solidi.
  3. Per i nuovi fascicoli, considera se sia più conveniente instaurare il giudizio ora — cristallizzando la posizione del cliente e beneficiando dell’eventuale effetto retroattivo della pronuncia CGUE — oppure attendere la decisione europea prima di agire.
  4. Aggiorna i clienti già seguiti: la comunicazione deve essere chiara su tempi prevedibili. I rinvii pregiudiziali alla CGUE durano mediamente 16-18 mesi; pianifica di conseguenza le aspettative e gli onorari.
  5. Monitora il numero del rinvio pregiudiziale non appena pubblicato nella GUUE: ti consente di accedere agli atti della causa e di valutare se presentare osservazioni scritte ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, se il tuo cliente ha un interesse diretto.

Attenzione a

Non confondere la sospensione del giudizio costituzionale con un’automatica sospensione dei termini processuali nei tuoi fascicoli: l’ordinanza n. 147/2026 sospende solo il giudizio davanti alla Consulta, non produce effetti diretti sulle cause pendenti nei tribunali ordinari o nei procedimenti amministrativi. Devi attivarti tu con un’istanza specifica.

Attenzione anche al rischio di giudicato: se il tuo procedimento arriva a sentenza definitiva prima che la CGUE si pronunci, la pronuncia europea favorevole non potrà riaprire quel fascicolo salvo casi eccezionali di violazione manifesta del diritto UE (v. CGUE, C-224/01, Köbler). Valuta quindi con attenzione se impugnare o accelerare i gradi di giudizio per mantenere la causa viva fino alla risposta europea.

Domande frequenti

Posso chiedere la sospensione del processo di cittadinanza jure sanguinis in attesa della CGUE?

Sì. Nei procedimenti giudiziali puoi depositare istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. allegando l’ordinanza n. 147/2026 della Corte Costituzionale e il numero del rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il giudice ha ampia discrezionalità ma ha un forte incentivo a sospendere per evitare di applicare una norma potenzialmente incompatibile con il diritto UE.

Quanto tempo ci vuole per la risposta della CGUE sul rinvio jure sanguinis?

I rinvii pregiudiziali alla CGUE richiedono mediamente 16-18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE. Se la causa viene trattata con procedimento accelerato ex art. 105 del Regolamento di procedura della Corte, i tempi possono scendere a 5-8 mesi, ma l’accelerazione va chiesta dal giudice nazionale e non è concessa automaticamente.

Se il tribunale decide prima della CGUE, la sentenza può essere rimessa in discussione?

Solo in casi eccezionali. La CGUE con la sentenza Köbler (C-224/01) ha riconosciuto la responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto UE da parte di un organo giurisdizionale di ultima istanza, ma non consente di riaprire il giudicato. Per questo conviene mantenere la causa pendente, eventualmente impugnando, fino alla pronuncia europea.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali