Gestore uscente favorito nel bando ANAC boccia le clausole


L’ANAC, con parere di precontenzioso n.244 del 24 giugno 2026, ha dichiarato illegittime le clausole di un bando per la riscossione tributi che attribuivano vantaggi competitivi al gestore uscente, ritenendole lesive della parità tra operatori e della concorrenza. Chi assiste un concorrente escluso o penalizzato da criteri analoghi dispone ora di un precedente diretto per contestare il bando in sede di precontenzioso o davanti al TAR. La stazione appaltante deve riscrivere le clausole discriminatorie prima di procedere all’aggiudicazione.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il parere ANAC n.244/2026 censura clausole che premiano il gestore uscente nella riscossione tributi.
  • Punto 2 — Le clausole contestate violano il principio di parità tra operatori economici sancito dal Codice dei contratti.
  • Punto 3 — L’operatore penalizzato può attivare il precontenzioso ANAC prima ancora di ricorrere al TAR.

Se stai assistendo un operatore che ha partecipato a una gara per la riscossione tributi e si è trovato di fronte a criteri costruiti su misura per chi già gestisce il servizio, hai ora un parere ANAC spendibile direttamente in sede di precontenzioso o come argomento rafforzativo in un ricorso al TAR. Il precedente è recente, specifico e difficilmente distinguibile da fattispecie analoghe.

L’ANAC, con parere di precontenzioso n.244 del 24 giugno 2026, è intervenuta su un bando per l’affidamento del servizio di riscossione tributi, bocciando alcune clausole che di fatto limitavano la concorrenza e avvantaggiavano il gestore uscente, con obbligo per la stazione appaltante di rivedere il bando.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 57 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che impone alle stazioni appaltanti di garantire la concorrenza effettiva e la parità di trattamento tra gli operatori economici in tutte le fasi della procedura. A questo si affianca l’art. 10 del medesimo decreto, che codifica il principio del risultato e quello della fiducia, ma senza che questi possano tradursi in criteri selettivi che penalizzino strutturalmente i nuovi entranti. L’ANAC ha già in passato censurato clausole esperienziali eccessivamente calibrate sul pregresso del gestore uscente — orientamento consolidato anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, sez. V, n. 2413/2024, che ha ribadito l’illegittimità di requisiti di partecipazione costruiti in modo da escludere di fatto gli operatori diversi dall’incumbent.

Cosa cambia per lo studio

  1. Quando esamini un bando per la riscossione tributi o servizi analoghi, verifica subito se i criteri di valutazione premiano esperienze maturate specificamente nel contesto dell’ente appaltante o con il medesimo software gestionale: sono i segnali più frequenti di clausole pro-gestore uscente.
  2. Il parere n.244/2026 è utilizzabile come precedente diretto nella richiesta di parere di precontenzioso ex art. 220 d.lgs. 36/2023: consente di attivare l’ANAC in tempi rapidi, prima dell’aggiudicazione, senza attendere i tempi del TAR.
  3. Se la stazione appaltante non recepisce il parere ANAC e procede all’aggiudicazione, il ricorso al TAR trova già un supporto argomentativo consolidato: la censura non è solo teorica ma è stata formalizzata dall’Autorità di settore su fattispecie identica.
  4. Nei contratti di servizi a gestione continuativa (riscossione, igiene urbana, trasporto pubblico), le clausole di continuità operativa o di subentro progressivo vanno lette con particolare attenzione: possono mascherare un vantaggio competitivo non giustificato.
  5. Segnala al cliente operatore economico che il termine per impugnare le clausole del bando davanti al TAR decorre dalla pubblicazione, non dall’esclusione: aspettare l’esito della gara significa quasi sempre precludersi il rimedio.

Attenzione a

Il rischio principale è confondere clausole di esperienza settoriale — legittime se proporzionate — con criteri costruiti in modo da essere soddisfatti solo da chi ha già gestito il servizio per quell’ente. La linea di confine non è sempre netta, ma il parametro da applicare è se un operatore di pari capacità tecnica, senza pregressi con quella stazione appaltante, avrebbe possibilità reale di competere. Se la risposta è no, la clausola è censurabile.

Un secondo errore frequente è non attivare il precontenzioso ANAC per ragioni di tempo, puntando direttamente al TAR. Il parere ANAC, pur non vincolante, accelera spesso la correzione del bando senza contenzioso, abbatte i costi per il cliente e rafforza la posizione processuale in caso di successivo ricorso.

Domande frequenti

Come impugnare un bando che favorisce il gestore uscente nella riscossione tributi?

Il bando va impugnato davanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione, senza attendere l’aggiudicazione. In alternativa o in via preliminare, si può attivare il precontenzioso ANAC ex art. 220 d.lgs. 36/2023. Il parere ANAC n.244/2026 costituisce ora un precedente diretto spendibile in entrambe le sedi per contestare clausole che avvantaggiano strutturalmente l’incumbent.

Il parere ANAC di precontenzioso è vincolante per la stazione appaltante?

No, il parere di precontenzioso ANAC non è vincolante, ma la stazione appaltante che lo ignora si espone a un ricorso al TAR con una base argomentativa già formalizzata dall’Autorità. In pratica, molte stazioni appaltanti preferiscono adeguarsi per evitare l’annullamento giurisdizionale e i costi di una riedizione della gara.

Quali clausole rendono un bando illegittimo per vantaggio al gestore uscente?

Sono tipicamente illegittime le clausole che richiedono esperienza maturata presso quello specifico ente, conoscenza del software già in uso, o continuità operativa verificabile solo da chi gestisce già il servizio. Il criterio guida è la proporzionalità: se un operatore qualificato ma nuovo non ha possibilità reale di competere, la clausola viola l’art. 57 d.lgs. 36/2023.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali