IRAP studi associati e notai quando l’imposta non è dovuta


Un professionista o uno studio associato non è soggetto a IRAP se manca il requisito dell’autonoma organizzazione, cioè se l’attività si regge essenzialmente sul lavoro personale del titolare senza strutture o capitale significativi. La Cassazione ha consolidato questo orientamento escludendo dall’imposta chi non si avvale in modo stabile di dipendenti o beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Per notai e studi associati il confine è sottile: occorre analizzare caso per caso la struttura effettiva dello studio.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’IRAP non è dovuta se manca l’autonoma organizzazione, anche per studi associati con più soci.
  • Punto 2 — La Cassazione esclude l’imposta quando il professionista lavora senza dipendenti stabili o capitali rilevanti.
  • Punto 3 — Per i notai, il personale obbligatorio per legge non integra autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Se il tuo studio non dispone di una struttura organizzativa autonoma rispetto alla tua attività personale, hai titolo per escludere l’IRAP o per chiederne il rimborso per gli anni ancora aperti. Il punto non è la forma giuridica dello studio — associato o individuale — ma la sostanza: dipendenti stabili, beni strumentali rilevanti, capitale investito in misura eccedente il minimo indispensabile.

Sul tema arriva una nuova occasione di chiarimento dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamenti ormai consolidati che riguardano direttamente notai e studi associati. La fonte originale della notizia è Diritto.it.

Il contesto normativo

Il presupposto dell’IRAP è disciplinato dall’art. 2 del d.lgs. 446/1997, che assoggetta all’imposta chi esercita abitualmente un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156/2001, ha chiarito che l’autonoma organizzazione è il requisito centrale e che la sua assenza esclude il presupposto impositivo. La Cassazione ha poi sviluppato criteri applicativi precisi: tra le pronunce più rilevanti, Cass. Civ. SS.UU. n. 9451/2016, che ha fissato i parametri per i lavoratori autonomi, e successive sezioni semplici che hanno esteso il ragionamento agli studi associati e ai notai, escludendo che il personale imposto per legge — come il collaboratore del notaio — integri autonoma organizzazione rilevante ai fini del tributo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Se lo studio associato funziona come sommatoria di apporti personali dei soci, senza una struttura organizzativa propria sovraordinata ai singoli professionisti, l’IRAP non è dovuta: la forma associata da sola non basta a integrare il presupposto.
  2. Per i notai, il personale ausiliario obbligatorio per legge non conta ai fini del test sull’autonoma organizzazione: la Cassazione lo considera elemento necessitato, non indice di organizzazione autonoma scelta dal professionista.
  3. I beni strumentali rilevano solo se eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività: un computer, una scrivania e un archivio non bastano; una sede con locazioni rilevanti, server dedicati o attrezzature specializzate possono invece fare la differenza.
  4. Per gli anni d’imposta ancora rimborsabili (termine ordinario 48 mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 602/1973), conviene valutare subito se presentare istanza di rimborso: i versamenti IRAP effettuati senza presupposto sono recuperabili.
  5. In caso di contenzioso già pendente o di avvisi di accertamento, questo orientamento giurisprudenziale consolidato costituisce argomento difensivo diretto da spendere in ogni grado di giudizio.

Attenzione a

Il rischio principale è sovrastimare la propria posizione: non basta che lo studio sia piccolo o che il titolare lavori molto in prima persona. Se risultano anche un solo dipendente con mansioni non meramente esecutive e accessorie, o beni strumentali di valore significativo, l’Agenzia delle Entrate può sostenere che l’autonoma organizzazione esiste. La valutazione va fatta sui dati concreti, non sulla percezione soggettiva.

Attenzione anche ai termini per il rimborso: i 48 mesi decorrono da ciascun versamento, non dall’anno d’imposta. Chi ha versato acconti e saldo IRAP per il 2020 ha scadenze diverse per ciascuna rata. Un errore di calcolo sui termini rende irrecuperabili somme altrimenti rimborsabili.

Domande frequenti

Uno studio associato tra avvocati deve pagare l’IRAP?

Non necessariamente. La forma associata non integra da sola il presupposto dell’IRAP. Se l’attività si basa sull’apporto personale dei soci senza una struttura organizzativa autonoma — dipendenti stabili, beni strumentali rilevanti — l’imposta non è dovuta. La Cassazione ha chiarito che occorre valutare la sostanza, non la forma giuridica dello studio.

Il notaio con collaboratore obbligatorio per legge paga l’IRAP?

No, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione. Il personale che il notaio è obbligato ad avere per legge non costituisce autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP, perché non è il frutto di una scelta organizzativa del professionista ma un obbligo normativo. L’imposta può essere esclusa se non vi sono ulteriori elementi organizzativi significativi.

Come chiedere il rimborso IRAP versata senza presupposto?

Presentando istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, entro 48 mesi da ciascun versamento. Il termine decorre separatamente per acconto di giugno, acconto di novembre e saldo. In caso di silenzio-rifiuto dopo 90 giorni, si può ricorrere alla Commissione Tributaria competente.

Fonte di riferimento: Diritto.it