Nella composizione negoziata della crisi d’impresa i contributi previdenziali e i premi INAIL non possono essere oggetto di falcidia: il debitore deve soddisfarli integralmente. Questo limite condiziona la struttura stessa dell’accordo che il professionista aiuta a costruire, perché riduce lo spazio di manovra sul passivo privilegiato. Chi assiste l’imprenditore deve verificare l’entità del debito contributivo prima ancora di avviare la trattativa con i creditori.
Punti chiave
- Punto 1 — I contributi previdenziali non sono falcidiabili nella composizione negoziata della crisi.
- Punto 2 — Il limite si ricava dall’art. 23 d.lgs. 14/2019 (CCII) e dal rinvio alle norme sul concordato.
- Punto 3 — Il debito contributivo va quantificato con precisione prima di qualsiasi trattativa con i creditori.
Se stai strutturando un percorso di composizione negoziata per un’impresa con debiti contributivi rilevanti, devi sapere subito che quei debiti non entrano nel perimetro della falcidia. Non è una scelta negoziale: è un limite di sistema che taglia fuori INPS e INAIL dalla logica del taglio sul credito. Ignorarlo in fase di analisi del passivo significa costruire un piano destinato a essere ridisegnato — con perdita di tempo e di credibilità verso l’esperto nominato dalla camera di commercio.
Il tema è affrontato in un’analisi pubblicata da Diritto.it, che ricostruisce il regime dei contributi previdenziali nella composizione negoziata introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Il contesto normativo
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019, CCII) disciplina la composizione negoziata agli artt. 12-25 quater. L’art. 23 CCII, in particolare, definisce gli effetti degli accordi raggiunti in sede di composizione e rinvia — per i trattamenti dei crediti privilegiati — alle regole applicabili in sede concordataria. Lì emerge il nodo: l’art. 182-ter l.fall., trasfuso nell’art. 88 CCII in tema di trattamento dei crediti tributari e contributivi, esclude espressamente la possibilità di falcidiare i contributi previdenziali e i premi assicurativi INAIL, salvo che si tratti di sanzioni e accessori. La giurisprudenza ha confermato questa lettura restrittiva anche in sede di omologa dei concordati, ribadendo che il credito contributivo in linea capitale deve essere soddisfatto per intero (cfr. Cass. Civ. n. 8504/2021).
Cosa cambia per lo studio
- Prima di avviare la composizione negoziata, mappa con precisione il debito INPS e INAIL: distingui il capitale (non falcidiabile) da sanzioni e interessi (potenzialmente riducibili), perché la differenza incide sul fabbisogno minimo di risorse da destinare ai creditori pubblici.
- Inserisci il debito contributivo integrale nel piano di sostenibilità che presenti all’esperto: se il piano non regge con quel vincolo, la composizione negoziata non è lo strumento giusto e devi valutare percorsi alternativi come il concordato semplificato o la ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII.
- Nelle trattative con INPS e INAIL puoi comunque ottenere dilazioni e rateizzazioni, anche pluriennali: questo non è falcidia ma rinegoziazione delle condizioni di pagamento, ed è compatibile con la composizione negoziata.
- Verifica se esistono procedure di rateizzazione ordinaria già in corso (art. 19 d.lgs. 46/1999): la loro presenza può influenzare la posizione dell’ente nella trattativa e la valutazione dell’esperto sulla fattibilità del percorso.
- Documenta ogni interlocuzione con gli enti previdenziali durante la composizione: l’esperto deve poter attestare che le trattative sono state condotte in buona fede e che i creditori pubblici sono stati coinvolti attivamente.
Attenzione a
Il rischio principale è sottostimare il debito contributivo trattandolo come una posta negoziabile al ribasso. Se il piano presentato all’esperto prevede anche solo implicitamente una riduzione del capitale contributivo, l’accordo non potrà essere omologato e il percorso salta. Controlla sempre che i conteggi INPS includano la contribuzione evasa, non solo quella accertata e notificata.
Un secondo errore frequente è confondere la composizione negoziata con il concordato preventivo con transazione fiscale e contributiva ex art. 88 CCII: sono strumenti diversi con presupposti diversi. Solo nel concordato preventivo — non nella composizione negoziata — esiste una sede formale per proporre piani di pagamento parziale dei contributi previa attestazione del professionista indipendente.
Domande frequenti
Si possono falcidiare i contributi INPS nella composizione negoziata della crisi?
No. I contributi previdenziali in linea capitale non sono falcidiabili nella composizione negoziata. L’art. 88 CCII, applicabile per rinvio, esclude la riduzione del credito contributivo principale. È possibile solo rateizzare o ridurre sanzioni e accessori, ma il capitale deve essere soddisfatto integralmente.
Qual è la differenza tra composizione negoziata e concordato preventivo per i debiti INPS?
Nel concordato preventivo con transazione contributiva ex art. 88 CCII si può proporre un piano con pagamento parziale se supportato da attestazione del professionista indipendente. Nella composizione negoziata questo meccanismo formale non esiste: i contributi vanno pagati per intero, e si può solo trattare dilazioni di pagamento.
Cosa succede se il piano nella composizione negoziata prevede una riduzione dei contributi previdenziali?
Il piano non può essere omologato. Il giudice e l’esperto verificano che i creditori pubblici privilegiati — tra cui INPS e INAIL — ricevano il trattamento previsto dalla legge. Un piano che preveda anche implicitamente la falcidia del capitale contributivo è giuridicamente incompatibile con la composizione negoziata.
Fonte di riferimento: Diritto.it