Con l’operatività delle procedure selettive previste dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 214/2023, i Comuni possono finalmente bandire le gare per la riassegnazione dei posteggi del commercio ambulante. Gli studi legali che assistono operatori del settore o enti locali devono attivarsi subito: i bandi apriranno termini di partecipazione perentori e le posizioni consolidate degli attuali titolari di concessione sono a rischio. Chi non presidia questa fase rischia di trovarsi fuori dai nuovi assegni senza possibilità di tutela successiva.
Punti chiave
- Punto 1 — La l. 214/2023 sblocca le gare comunali per la riassegnazione dei posteggi ambulanti in tutta Italia.
- Punto 2 — I titolari di concessioni scadute o prorogate non hanno diritto automatico al rinnovo dopo l’aggiudicazione.
- Punto 3 — Il TAR è la sede naturale per impugnare bandi illegittimi o esclusioni nelle procedure selettive comunali.
Chi assiste operatori del commercio ambulante o enti locali deve mettere in agenda questo passaggio: i Comuni possono ora avviare le procedure selettive per la riassegnazione dei posteggi nei mercati e sulle aree pubbliche. I titolari di concessioni prorogate per anni non hanno più una posizione garantita — la partecipazione alla gara non è un optional, ma l’unico modo per conservare il posteggio.
La svolta arriva dall’attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, n. 214/2023, che ha finalmente rimosso i blocchi procedurali che tenevano congelata la riassegnazione di migliaia di posteggi su tutto il territorio nazionale.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento si costruisce su più livelli. La direttiva Bolkestein (dir. 2006/123/CE), recepita con il d.lgs. 59/2010, impone che le autorizzazioni per attività di servizi su suolo pubblico siano rilasciate tramite procedura selettiva trasparente quando il numero di titoli disponibili è limitato. La Corte di Giustizia UE ha ribadito questo obbligo in modo netto, e il Consiglio di Stato — con l’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 — ha confermato che le proroghe automatiche delle concessioni di posteggio violano il diritto europeo. La l. 214/2023 ha poi definito i criteri e i tempi entro cui i Comuni devono completare le gare, superando la paralisi normativa degli ultimi anni. Ogni bando comunale dovrà rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione sanciti dall’art. 12 del d.lgs. 59/2010.
Cosa cambia per lo studio
- I clienti che detengono posteggi in forza di proroghe ripetute devono essere avvisati subito: la proroga cessa di produrre effetti nel momento in cui il Comune pubblica il bando di gara, e la mancata partecipazione equivale a rinuncia definitiva.
- Alla ricezione di un bando, verificare che i criteri di valutazione rispettino i parametri fissati dalla l. 214/2023 e dal d.lgs. 59/2010: punteggi sproporzionati o criteri oscuri sono vizi impugnabili davanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione.
- Per gli enti locali assistiti, predisporre un modello di bando conforme evita il rischio di annullamento in autotutela o su ricorso: gli errori più frequenti riguardano la definizione della durata della nuova concessione e i requisiti soggettivi di accesso.
- In caso di esclusione dalla procedura selettiva, il termine per ricorrere al TAR è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (art. 29 c.p.a.): un giorno di ritardo preclude ogni tutela giurisdizionale.
- Monitorare gli albi e i siti istituzionali dei Comuni di riferimento: la pubblicazione del bando, non la sua comunicazione individuale, fa decorrere i termini per la partecipazione e per l’impugnazione.
Attenzione a
Il rischio principale è sottovalutare la natura perentoria dei termini di partecipazione. Diversi operatori si presentano in studio convinti che la loro posizione storica garantisca una corsia preferenziale: non è così. La giurisprudenza amministrativa successiva all’Adunanza Plenaria del 2021 ha escluso in modo sistematico qualsiasi forma di tutela dell’affidamento maturato sulle proroghe illegittime.
Secondo rischio: confondere la concessione di posteggio con la licenza di commercio ambulante. Sono due titoli distinti. Anche un operatore in regola con la licenza può perdere il posteggio se non partecipa alla gara o non supera la selezione. Assistere il cliente solo sul versante della licenza senza presidiare la procedura selettiva espone lo studio a una seria contestazione di responsabilità professionale.
Domande frequenti
I titolari di posteggio ambulante con proroga devono partecipare alla gara o sono confermati automaticamente?
No, non esiste conferma automatica. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18/2021 ha stabilito che le proroghe delle concessioni di posteggio violano la direttiva Bolkestein. Una volta pubblicato il bando dal Comune, la proroga cessa e la partecipazione alla gara è l’unico modo per conservare il posteggio. Chi non partecipa perde il titolo.
Entro quanto tempo si può impugnare un bando di gara per posteggi ambulanti illegittimo?
Il termine è di 30 giorni dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 29 del codice del processo amministrativo. Il TAR competente è quello della regione in cui il Comune ha sede. I vizi più frequenti riguardano criteri di valutazione sproporzionati, requisiti discriminatori o violazione dei principi del d.lgs. 59/2010.
Cosa rischia un Comune che non bandisce la gara per i posteggi ambulanti nonostante la legge 214/2023?
Il Comune espone i propri provvedimenti di proroga all’annullamento su ricorso di terzi interessati e rischia procedure di infrazione indiretta per violazione della direttiva Bolkestein. Operatori concorrenti esclusi dal mercato per effetto delle proroghe illegittime possono anche azionare richieste risarcitorie davanti al giudice amministrativo.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali