Il TAR Lazio, con sentenza n. 10273 del 4 giugno 2026, ha stabilito che le richieste massive di accesso civico generalizzato possono essere legittimamente rifiutate quando compromettono il funzionamento degli uffici o collidono con la tutela della privacy. Chi assiste enti pubblici ha ora un appiglio giurisprudenziale solido per opporre un diniego motivato. Chi invece usa il FOIA in chiave difensiva o investigativa deve calibrare le istanze su oggetti specifici e circoscritti.
Punti chiave
- Punto 1 — Il TAR Lazio n. 10273/2026 legittima il rifiuto di istanze FOIA massive o indeterminate.
- Punto 2 — Trasparenza e privacy devono essere bilanciate caso per caso secondo il d.lgs. 33/2013.
- Punto 3 — Un’istanza troppo generica espone il richiedente al rigetto anche senza motivazione rafforzata dell’ente.
Se assisti enti locali, PA o società in house, questa sentenza ti fornisce finalmente un argomento spendibile per opporre un diniego strutturato alle istanze FOIA seriali. Se invece usi l’accesso civico generalizzato come strumento istruttorio per conto di privati o imprese, devi rivedere il modo in cui formuli le richieste: la genericità non è più neutrale, è un rischio.
Il TAR Lazio, Sez. V-bis, con sentenza del 4 giugno 2026 n. 10273, ha affrontato il tema delle cosiddette richieste massive di accesso civico generalizzato, chiarendo che la trasparenza ex d.lgs. 33/2013 non è un diritto assoluto e va bilanciata con la protezione dei dati personali e con la concreta capacità operativa degli uffici. Approfondimento completo disponibile su La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
L’accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle PA, senza obbligo di motivare la richiesta. Tuttavia, lo stesso decreto, all’art. 5-bis, prevede limiti espliciti a tutela della privacy, della sicurezza pubblica e — con formula aperta — degli interessi pubblici rilevanti. Il Garante per la protezione dei dati personali, con le Linee guida del 2020, aveva già precisato che il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza impone una valutazione caso per caso, escludendo automatismi in favore dell’ostensione. Il TAR Lazio n. 10273/2026 consolida questa impostazione e la estende al profilo del carico organizzativo degli uffici, richiamando implicitamente i principi già espressi dal Consiglio di Stato in materia di abuso del diritto di accesso.
Cosa cambia per lo studio
- Puoi consigliare all’ente cliente di opporre un diniego motivato alle istanze che, per numero, ampiezza o indeterminatezza dell’oggetto, risultino sproporzionate rispetto alle risorse dell’ufficio: la sentenza offre copertura giurisprudenziale diretta.
- Il diniego deve essere articolato: non basta invocare il carico di lavoro. Occorre documentare l’impatto concreto sull’attività amministrativa e, se del caso, il conflitto con dati personali di terzi ex art. 5-bis d.lgs. 33/2013.
- Se assisti il richiedente, formula l’istanza FOIA con oggetto puntuale — tipologia di atti, arco temporale definito, procedimento specifico — per neutralizzare in partenza l’eccezione di massività.
- Nei ricorsi al TAR avverso dinieghi FOIA, verifica ora anche se l’ente ha correttamente bilanciato i tre assi: trasparenza, privacy, funzionalità degli uffici. Un diniego fondato su un solo elemento resta vulnerabile.
- Attenzione alle istanze cumulative presentate da soggetti diversi ma coordinati: il TAR sembra aprire alla valutazione dell’effetto aggregato, non solo della singola richiesta.
Attenzione a
Il primo rischio è usare questa sentenza come scudo generico per qualsiasi rifiuto. Il TAR non autorizza un diniego automatico alle richieste ampie: richiede un bilanciamento documentato. Un ente che rigetta senza istruttoria specifica resta esposto al ricorso e alla condanna alle spese.
Il secondo rischio riguarda la tempistica: il termine per impugnare il silenzio-diniego su istanza FOIA è di 30 giorni dalla scadenza del termine di risposta (art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013). Se il cliente arriva tardi, il rito camerale accelerato del TAR non salva dalla decadenza. Controlla sempre la data di presentazione dell’istanza originaria.
Domande frequenti
Quando un ente pubblico può rifiutare una richiesta di accesso civico generalizzato?
Può rifiutare quando l’istanza è talmente ampia o indeterminata da compromettere il funzionamento degli uffici, oppure quando l’ostensione confligge con la tutela dei dati personali di terzi ex art. 5-bis d.lgs. 33/2013. Il rifiuto deve essere motivato con riferimento specifico al bilanciamento tra trasparenza, privacy e capacità operativa dell’ente, come confermato da TAR Lazio n. 10273/2026.
Come si impugna il diniego a un’istanza FOIA al TAR?
Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla formazione del silenzio-inadempimento, con rito camerale accelerato ex art. 116 c.p.a. Il TAR decide in camera di consiglio entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Verifica sempre la data esatta di presentazione dell’istanza per calcolare correttamente i termini di decadenza.
Una richiesta FOIA molto generica può essere rigettata senza violare la trasparenza?
Sì, secondo TAR Lazio n. 10273/2026. Un’istanza priva di oggetto circoscritto — per tipologia documentale, arco temporale o procedimento — può essere rifiutata se l’ente dimostra un impatto concreto sull’organizzazione. Per chi formula l’istanza, la soluzione pratica è specificare al massimo l’oggetto per rendere non applicabile l’eccezione di massività.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali