Nuovo esame avvocati 2026 cosa cambia con il dl 100


Con il decreto-legge n. 100/2026 l’esame di abilitazione forense torna al formato classico: due prove scritte in presenza con i codici annotati e una prova orale. Il sistema semplificato degli ultimi anni viene superato. Chi segue praticanti o gestisce la selezione di nuovi collaboratori deve aggiornare le proprie aspettative sui tempi e sui tassi di superamento.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il DL 100/2026 ripristina due prove scritte e un orale per l’abilitazione forense.
  • Punto 2 — Gli scritti si svolgono in presenza con codici annotati con giurisprudenza.
  • Punto 3 — Chi seleziona praticanti deve attendersi tempi di abilitazione più lunghi rispetto agli anni recenti.

Se il tuo studio seleziona praticanti o collaboratori neoabilitati, cambia il metro di valutazione dei candidati. Il decreto-legge n. 100/2026 reintroduce un esame più selettivo e strutturato, il che significa tempi di abilitazione più lunghi e — almeno nella fase di transizione — un numero di abilitati per sessione presumibilmente inferiore rispetto agli anni del sistema semplificato.

L’art. 1 del decreto-legge n. 100/2026 modifica le modalità di accesso alla professione forense, superando il modello adottato negli ultimi anni. L’esame torna ad articolarsi in due prove scritte e una prova orale: gli elaborati riguardano la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, da svolgersi in presenza con l’ausilio dei codici annotati con giurisprudenza.

Il contesto normativo

La disciplina dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato è regolata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), in particolare dagli artt. 46-49, che definiscono struttura, commissioni e criteri di valutazione delle prove. Negli anni successivi al 2020 il legislatore aveva introdotto in via emergenziale e poi prorogato un formato semplificato, con la sola prova orale articolata su più materie. L’art. 1 del DL 100/2026 interviene ora su quella disciplina transitoria, ripristinando il modello a doppia prova scritta previsto dalla legge 247/2012 nella sua versione originaria, con le integrazioni relative all’utilizzo dei codici annotati già consolidate nella prassi pre-pandemia.

Cosa cambia per lo studio

  1. Selezione dei collaboratori: i praticanti che sosterranno l’esame nelle prossime sessioni affronteranno prove scritte in presenza. Valuta questo fattore quando pianifichi gli ingressi in organico: i tempi di abilitazione si allungano rispetto al modello solo-orale.
  2. Preparazione interna: se segui praticanti nel percorso di tirocinio, orienta la loro formazione alla redazione di pareri e atti giudiziari scritti. La capacità di strutturare un elaborato in forma tecnica torna centrale.
  3. Codici annotati: l’esame ammette codici annotati con giurisprudenza. Verifica che i praticanti del tuo studio dispongano di edizioni aggiornate e sappiano usarle in modo efficiente sotto pressione temporale.
  4. Commissioni e sedi: il ritorno alle prove scritte in presenza implica la riattivazione delle commissioni distrettuali nelle sedi di Corte d’Appello. Tieni d’occhio i bandi ministeriali per la sessione 2026, che fisseranno date e sedi operative.
  5. Tassi di superamento: storicamente le sessioni con prove scritte registrano tassi di abilitazione più bassi rispetto ai format semplificati. Pianifica di conseguenza il fabbisogno di praticanti nei prossimi 12-18 mesi.

Attenzione a

Disposizioni transitorie ancora da definire. Il decreto-legge è appena pubblicato e il testo integrale potrebbe contenere norme transitorie che regolano i candidati già iscritti alle sessioni precedenti o che hanno parzialmente sostenuto l’esame nel vecchio formato. Prima di comunicare qualsiasi indicazione ai tuoi praticanti, attendi la lettura completa del testo in Gazzetta Ufficiale e delle eventuali circolari del Ministero della Giustizia.

Conversione parlamentare. Trattandosi di decreto-legge, il testo può cambiare in sede di conversione entro 60 giorni. Le norme sull’esame di avvocato sono tra le più soggette a emendamenti in questa fase. Monitora l’iter parlamentare prima di riorganizzare piani di tirocinio o comunicazioni formali ai praticanti.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il nuovo esame avvocati con le due prove scritte?

Il decreto-legge n. 100/2026 è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia le disposizioni transitorie — ancora da leggere nel testo integrale — stabiliranno da quale sessione si applica il nuovo formato. La conversione in legge entro 60 giorni potrebbe modificare ulteriori dettagli applicativi.

I praticanti possono usare codici annotati con giurisprudenza all’esame avvocati 2026?

Sì. L’art. 1 del DL 100/2026 conferma che le prove scritte si svolgono in presenza con l’utilizzo dei codici annotati con giurisprudenza, riprendendo il modello già in uso prima delle modifiche emergenziali degli ultimi anni. I candidati devono quindi disporre di edizioni aggiornate e saperne fare uso rapido durante la prova.

Quante prove prevede l’esame di abilitazione forense dopo il DL 100/2026?

L’esame torna ad articolarsi in tre prove: due scritte e una orale. Le prove scritte consistono nella redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario in una delle materie previste. Si tratta del formato originario della legge 247/2012, che il decreto ripristina superando il sistema semplificato degli anni recenti.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie