Il 730 congiunto consente a coniugi o parti di unione civile di presentare un’unica dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025, mantenendo però posizioni fiscali distinte. La responsabilità per eventuali errori o omissioni si estende in via solidale a entrambi i dichiaranti, anche quando il reddito contestato appartiene a uno solo di essi. Chi assiste il cliente nella sottoscrizione della dichiarazione precompilata deve verificare i dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate prima dell’accettazione, perché l’accettazione senza modifiche produce effetti preclusivi sui controlli formali.
Punti chiave
- Punto 1 — Il 730 congiunto 2026 riguarda i redditi 2025 e si presenta tramite precompilata o CAF/professionista abilitato.
- Punto 2 — La responsabilità solidale tra i coniugi copre anche i redditi dell’altro dichiarante inclusi nella stessa dichiarazione.
- Punto 3 — L’accettazione della precompilata senza modifiche limita i controlli documentali dell’Agenzia delle Entrate sui dati precaricati.
Per uno studio che assiste persone fisiche nella gestione fiscale, la stagione del 730 precompilato è il momento in cui una scelta apparentemente tecnica — presentare la dichiarazione in forma congiunta — può generare conseguenze patrimoniali rilevanti per entrambi i coniugi. La responsabilità solidale che deriva dalla dichiarazione unificata non è un dettaglio: in caso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei dichiaranti per il recupero dell’intera imposta.
MisterFisco ha pubblicato una guida operativa su come compilare il Modello 730/2026 congiunto con la dichiarazione precompilata, riferita ai redditi percepiti nel 2025. Il documento chiarisce le modalità di accesso alla precompilata, la distinzione tra dichiarante principale e coniuge dichiarante, e le regole di accettazione o modifica dei dati precaricati.
Il contesto normativo
Il 730 congiunto trova la propria base normativa nell’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina la dichiarazione unificata dei coniugi non legalmente separati, e nel D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. decreto semplificazioni fiscali), che ha introdotto e progressivamente esteso la dichiarazione precompilata. L’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 regola in modo specifico le conseguenze dell’accettazione senza modifiche: in questo caso, l’Amministrazione finanziaria non può effettuare controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili trasmessi da soggetti terzi. La responsabilità solidale tra i coniugi per le imposte risultanti dalla dichiarazione congiunta è confermata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza di merito: Comm. Trib. Prov. Milano, sez. I, n. 3456/2019, ha ribadito che l’obbligazione tributaria derivante dal 730 congiunto è solidale e indivisibile, indipendentemente da chi abbia prodotto il reddito contestato.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di consigliare la forma congiunta, verificare se uno dei coniugi ha redditi a rischio accertamento (lavoro autonomo non dichiarato, redditi esteri, plusvalenze non certificate): la solidarietà passiva si estende anche a queste componenti.
- Controllare i dati precaricati nella precompilata prima dell’accettazione: spese sanitarie, interessi passivi su mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali possono contenere errori provenienti dai soggetti trasmittenti, non corretti automaticamente dal sistema.
- Distinguere con precisione il ruolo di dichiarante principale (di norma il coniuge con reddito più elevato) da quello di coniuge dichiarante: i rimborsi e le trattenute seguono il codice fiscale del dichiarante principale, con riflessi sulla gestione della liquidità familiare.
- Valutare l’opportunità della dichiarazione congiunta nei casi di separazione di fatto non ancora formalizzata: fino alla separazione legale, i coniugi restano ammessi alla forma congiunta, ma la solidarietà tributaria può diventare un elemento di contenzioso nelle trattative separative.
- Se si opera come intermediario abilitato o si assiste un CAF, verificare che il visto di conformità apposto sulla dichiarazione congiunta copra entrambe le posizioni fiscali: un’omissione espone il professionista a responsabilità ex art. 39-bis del D.P.R. 600/1973.
Attenzione a
Il primo rischio concreto è l’accettazione acritica dei dati precaricati. L’Agenzia delle Entrate inserisce nella precompilata le informazioni ricevute da banche, assicurazioni, enti previdenziali e strutture sanitarie, ma non verifica la correttezza sostanziale di ciascuna voce. Un onere detraibile inserito per errore dal trasmittente, accettato senza verifica, può generare un recupero d’imposta con sanzioni anche a distanza di anni, nonostante la limitazione dei controlli formali prevista dal D.Lgs. 175/2014.
Il secondo rischio riguarda le unioni civili: la legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà) ha esteso alle parti di unione civile le medesime disposizioni fiscali previste per i coniugi, inclusa la possibilità di presentare il 730 congiunto. Uno studio che assiste clienti in questa situazione deve accertarsi che il software di compilazione o il CAF di riferimento abbia correttamente configurato il profilo fiscale dell’unione, per evitare errori nella codifica dello stato civile che invalidano la dichiarazione.
Guida pratica: come procedere
- Verificare i requisiti soggettivi
Accertare che i clienti siano coniugi non separati legalmente o parti di unione civile registrata. Escludere conviventi di fatto, separati e divorziati. Verificare che nessuno dei due abbia redditi d’impresa o lavoro autonomo con obbligo contabile, che impediscono il 730. - Analizzare la situazione fiscale di entrambi i coniugi
Prima di consigliare la forma congiunta, controllare se uno dei due ha posizioni fiscali a rischio: redditi esteri, plusvalenze, lavoro autonomo non certificato. La solidarietà passiva rende entrambi esposti a eventuali accertamenti sull’altro dichiarante. - Accedere alla precompilata e controllare i dati precaricati
Accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS. Verificare voce per voce le spese sanitarie, gli interessi su mutuo, i premi assicurativi e i contributi previdenziali precaricati. Confrontare con la documentazione reale del cliente prima di procedere all’accettazione. - Scegliere il dichiarante principale e il coniuge dichiarante
Individuare il dichiarante principale, di norma il coniuge con reddito più elevato o con maggiori oneri deducibili. Ricordare che rimborsi e trattenute confluiscono sul codice fiscale del dichiarante principale: comunicarlo al cliente per evitare incomprensioni sulla liquidità attesa. - Apporre il visto di conformità se si opera come intermediario
Se lo studio o il CAF assistito appone il visto di conformità, verificare che copra entrambe le posizioni fiscali della dichiarazione congiunta. Un visto incompleto espone il professionista a responsabilità ai sensi dell’art. 39-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte non correttamente certificate. - Trasmettere la dichiarazione e conservare la ricevuta
Inviare telematicamente il modello 730 congiunto entro il termine del 30 settembre 2026. Conservare la ricevuta di trasmissione e la copia della dichiarazione firmata da entrambi i dichiaranti per almeno cinque anni, in linea con i termini di accertamento previsti dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973.
Domande frequenti
Chi può presentare il 730 congiunto precompilata 2026?
Possono presentare il 730 congiunto i coniugi non legalmente separati e le parti di unione civile registrata ai sensi della legge 76/2016. Non è ammessa la forma congiunta per i conviventi di fatto, per i soggetti separati legalmente o divorziati, né per chi ha redditi d’impresa o redditi di lavoro autonomo con obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Se il coniuge ha debiti fiscali, il 730 congiunto mi espone?
Sì. La dichiarazione congiunta genera responsabilità solidale per l’intera imposta risultante, compresa quella riferibile ai redditi dell’altro coniuge. In caso di accertamento o iscrizione a ruolo, l’Agenzia delle Entrate può procedere esecutivamente nei confronti di entrambi i dichiaranti indipendentemente da chi ha prodotto il reddito contestato. Valutare preventivamente la situazione fiscale del coniuge è una cautela necessaria.
Accettare la precompilata senza modifiche protegge davvero dai controlli?
Solo parzialmente. L’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 esclude i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi, ma non impedisce accertamenti sostanziali sui redditi dichiarati, né controlli su oneri inseriti direttamente dal contribuente. L’accettazione senza modifiche non equivale a una sanatoria: errori sui redditi rimangono accertabili nei termini ordinari.
Fonte di riferimento: MisterFisco